(Protocollo-art. I)
 
                             PROTOCOLLO 
 
DI  MODIFICA  DELLA  CONVENZIONE  TRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR  PER  EVITARE  LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FIRMATA A  QUITO
IL 23 MAGGIO 1984. 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della  Repubblica
dell'Ecuador, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica  la
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo
della Repubblica dell'Ecuador per evitare le  doppie  imposizioni  in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per  prevenire  le
evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23  maggio  1984
(qui di seguito "la Convenzione"), 
 
hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
 
Il paragrafo 3 dell'Articolo 2 "Imposte considerate" e'  soppresso  e
sostituito come segue: 
  "3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: 
    a) per quanto concerne l'Ecuador: 
      1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (el  impuesto  a
         la renta de personas naturales); 
      2. l'imposta sul reddito delle societa' (el impuesto a la renta
         de sociedades) 
      (qui di seguito indicate quali "imposta ecuadoriana"); 
    b) per quanto concerne l'Italia: 
      1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
      2. l'imposta sul reddito delle societa'; 
      3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
      (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").