PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FIRMATA A QUITO IL 23 MAGGIO 1984. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984 (qui di seguito "la Convenzione"), hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il paragrafo 3 dell'Articolo 2 "Imposte considerate" e' soppresso e sostituito come segue: "3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Ecuador: 1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (el impuesto a la renta de personas naturales); 2. l'imposta sul reddito delle societa' (el impuesto a la renta de sociedades) (qui di seguito indicate quali "imposta ecuadoriana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. l'imposta sul reddito delle societa'; 3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").