(Protocollo-art. III)
                            ARTICOLO III 
 
L'Articolo 27 "Scambio di informazioni"  e'  soppresso  e  sostituito
come segue: 
 
                             ARTICOLO 27 
 
                       Scambio di informazioni 
 
   1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambiano  le
      informazioni  verosimilmente   rilevanti   per   applicare   le
      disposizioni   della   presente    Convenzione    oppure    per
      l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative
      alle imposte di qualsiasi natura e denominazione prelevate  per
      conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche
      o amministrative o dei loro enti locali, nella  misura  in  cui
      l'imposizione che tali leggi prevedono non  e'  contraria  alla
      Convenzione. Lo scambio  di  informazioni  non  viene  limitato
      dagli Articoli 1 e 2. 
   2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno  Stato
      contraente sono tenute segrete, analogamente alle  informazioni
      ottenute in base alla legislazione interna  di  detto  Stato  e
      sono comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi
      l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate
      dell'accertamento o della riscossione delle imposte di  cui  al
      paragrafo 1, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti
      tali imposte, delle decisioni di ricorsi  presentati  per  tali
      imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone
      o autorita' sopra citate utilizzano tali informazioni  soltanto
      per questi fini. Esse possono servirsi di  queste  informazioni
      nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 
   3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun  caso
      essere  interpretate  nel  senso  di  imporre  ad   uno   Stato
      contraente l'obbligo: 
      (a) di adottare provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
          propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
          a quella dell'altro Stato contraente; 
      (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere  ottenute
          in base  alla  propria  legislazione  o  nel  quadro  della
          propria  normale  prassi   amministrativa   o   di   quelle
          dell'altro Stato contraente; 
      (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un  segreto
          commerciale,  industriale,  professionale  o  un   processo
          commerciale,  oppure  informazioni  la  cui   comunicazione
          sarebbe contraria all'ordine pubblico. 
   4. Se le informazioni sono richieste da uno  Stato  contraente  in
      conformita' al  presente  Articolo,  l'altro  Stato  contraente
      utilizza i poteri  di  cui  esso  dispone  per  raccogliere  le
      informazioni richieste,  anche  qualora  le  stesse  non  siano
      rilevanti per i fini fiscali  interni  di  detto  altro  Stato.
      L'obbligo di cui  al  periodo  che  precede  e'  soggetto  alle
      limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali  limitazioni  non
      possono  essere  in  nessun  caso  interpretate  nel  senso  di
      permettere ad uno Stato contraente  di  rifiutarsi  di  fornire
      informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un  interesse  ai
      propri fini fiscali. 
   5. Le disposizioni del paragrafo 3  non  possono  in  nessun  caso
      essere interpretate nel senso che uno  Stato  contraente  possa
      rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto  le  stesse
      sono  detenute  da   una   banca,   da   un'altra   istituzione
      finanziaria, da un  mandatario  o  una  persona  che  opera  in
      qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si
      riferiscono a partecipazioni in una persona. 
   6. Le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto  che
      il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai  sensi
      della legislazione dello Stato interpellato  nel  caso  in  cui
      detto comportamento fosse stato posto  in  essere  nello  Stato
      interpellato. 
   7. Lo scambio di informazioni su  richiesta  di  cui  al  presente
      Articolo non impedisce alle autorita'  competenti  degli  Stati
      contraenti di scambiare informazioni in  maniera  automatica  o
      spontanea. 
   8. L'autorita' competente  dello  Stato  richiedente  fornisce  le
      seguenti  informazioni  all'autorita'  competente  dello  Stato
      interpellato quando effettua una richiesta di informazioni: 
      (i)   l'identita'  della  persona  sottoposta  a   verifica   o
            indagine; 
      (ii)  il  periodo  di  tempo   oggetto   della   richiesta   di
            informazioni: 
      (iii) la  descrizione  delle  informazioni  richieste,  nonche'
            indicazioni sulla natura e  la  forma  in  cui  lo  Stato
            richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato
            interpellato; 
      (iv)  la finalita'  fiscale  per  la  quale  si  richiedono  le
            informazioni; 
      (v)   se noti, il nome  e  l'indirizzo  delle  persone  che  si
            ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; 
      (vi)  una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme
            alla legislazione  e  alle  prassi  amministrative  dello
            Stato richiedente, che qualora le informazioni  richieste
            rientrassero nella giurisdizione dello Stato richiedente,
            l'autorita' competente di quest'ultimo potrebbe acquisire
            dette informazioni  ai  sensi  della  legislazione  dello
            Stato richiedente o nel corso della  sua  normale  prassi
            amministrativa  e  che  la  richiesta  e'  conforme  alla
            presente Convenzione; 
      (vii) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente  ha
            esaurito  tutti  i  mezzi  a  disposizione  net   proprio
            territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di
            quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 
   9. il riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha  lo
      scopo di  garantire  uno  scambio  di  informazioni  in  ambito
      fiscale il piu' ampio possibile, senza tuttavia consentire agli
      Stati contraenti di intraprendere una ricerca  generalizzata  e
      indiscriminata di  informazioni  ("fishing  expedition")  o  di
      richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli  affari
      fiscali di  un  determinato  contribuente  non  e'  verosimile.
      Sebbene il paragrafo 8 preveda Importanti requisiti di  tecnica
      procedurale  volti  a  impedire  una  ricerca  generalizzata  e
      indiscriminata di informazioni ("fishing expedition"), i  punti
      da (i) a (vii) del paragrafo 8 non devono  essere  interpretati
      in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. La
      condizione "verosimilmente rilevanti" puo'  essere  soddisfatta
      in casi relativi ad un singolo contribuente  (identificato  con
      il nome oppure con altre modalita') ovvero in casi relativi  ad
      una pluralita' di contribuenti (identificati con il nome oppure
      con altre modalita'). 
  10. L'autorita' competente dello Stato interpellato deve  inoltrare
      le informazioni richieste nel piu' breve tempo  possibile  allo
      Stato  richiedente.  Per  garantire  una  sollecita   risposta,
      l'autorita' competente dello Stato interpellato deve: 
      a) confermare per iscritto all'autorita' competente dello Stato
          richiedente di aver  ricevuto  la  richiesta  e  comunicare
          all'autorita' competente dello Stato richiedente  eventuali
          incompletezze  nella  richiesta   entro   60   giorni   dal
          ricevimento della stessa; 
      b) qualora l'autorita' competente dello Stato interpellato  non
          sia stata in grado di ottenere e  fornire  le  informazioni
          entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso ii
          caso  in  cui  incontri  degli  ostacoli  nel  fornire   le
          informazioni o rifiuti  di  fornirle,  deve  immediatamente
          informare lo Stato richiedente, spiegando le ragioni  della
          propria impossibilita',  la  natura  degli  ostacoli  o  le
          ragioni del proprio rifiuto."