ARTICOLO III L'Articolo 27 "Scambio di informazioni" e' soppresso e sostituito come segue: ARTICOLO 27 Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizza i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona. 6. Le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione dello Stato interpellato nel caso in cui detto comportamento fosse stato posto in essere nello Stato interpellato. 7. Lo scambio di informazioni su richiesta di cui al presente Articolo non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti di scambiare informazioni in maniera automatica o spontanea. 8. L'autorita' competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente dello Stato interpellato quando effettua una richiesta di informazioni: (i) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; (ii) il periodo di tempo oggetto della richiesta di informazioni: (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonche' indicazioni sulla natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato interpellato; (iv) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; (v) se noti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; (vi) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato richiedente, che qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione dello Stato richiedente, l'autorita' competente di quest'ultimo potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione dello Stato richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta e' conforme alla presente Convenzione; (vii) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione net proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 9. il riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il piu' ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") o di richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non e' verosimile. Sebbene il paragrafo 8 preveda Importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition"), i punti da (i) a (vii) del paragrafo 8 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. La condizione "verosimilmente rilevanti" puo' essere soddisfatta in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalita') ovvero in casi relativi ad una pluralita' di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalita'). 10. L'autorita' competente dello Stato interpellato deve inoltrare le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile allo Stato richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente dello Stato interpellato deve: a) confermare per iscritto all'autorita' competente dello Stato richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente dello Stato richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; b) qualora l'autorita' competente dello Stato interpellato non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso ii caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare lo Stato richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto."