Art. 8 
 
    Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 
 
  1.  All'articolo  3,  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «Lo  scopo  statutario  e'»
sono inserite le seguenti:  «la  progettazione  nonche'»  e  dopo  le
parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite
le seguenti:  «nonche'  delle  opere  finanziate  interamente,  anche
connesse e di contesto  relative  agli  impianti  sportivi  olimpici,
sulla base di un piano degli interventi predisposto  dalla  societa',
di intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del
Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica  delegata
allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»; 
      2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari  dotati
dei poteri e delle funzioni di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle  seguenti:
«commissari straordinari dotati dei poteri e delle  funzioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»; 
    b) al comma 2-bis, le parole  «sono  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono  attribuiti
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e  8,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»; 
    c) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui  all'articolo  23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».