(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69,»; 
      al comma 4, le parole: «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «in 5.873 milioni»; 
      dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
        «25-bis. Per le finalita' di cui ai  commi  da  16  a  24  e'
destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma  25,  un'ulteriore
somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77»; 
      al comma 27, le parole: «previste dal comma  16  al  comma  26»
sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi da 16 a 26»; 
      al comma 28, le parole: «dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo»; 
      al comma 29, le  parole:  «in  11.400  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «in 9.273 milioni di euro»; 
      il comma 30 e' soppresso; 
      dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti: 
        «30-bis. In favore dei soggetti titolari di  reddito  agrario
ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, nonche' ai  soggetti  che  hanno  conseguito  ricavi  di  cui
all'articolo  85,  comma  1,  lettere  o  b),  o  compensi   di   cui
all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo  unico  superiori  a  10
milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro,  nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, in  possesso  degli  altri
requisiti previsti  per  il  riconoscimento  dei  contributi  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  o  di  cui  ai
commi da 5 a 13 del presente articolo, e' riconosciuto: 
          a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari  all'importo  ottenuto
applicando la percentuale  del  20  per  cento  alla  differenza  tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato  e  dei  corrispettivi
dell'anno 2019; in tale caso, e' riconosciuto anche il contributo  di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le
modalita' ivi previste; 
          b) il contributo di cui ai commi da 5  a  13  del  presente
articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura  pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile  2020  al  31  marzo  2021  e
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in  tale  caso,  non  e'
riconosciuto il contributo di cui ai commi da  1  a  3  del  presente
articolo; 
          c) il contributo di cui ai commi da 5  a  13  del  presente
articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino
del contributo di cui alla lettera a) del presente comma,  in  misura
pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per  cento
alla differenza tra l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile  2020  al  31  marzo  2021  e
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 
        30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di  cui  al
comma 30-bis si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e   le
disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo. 
        30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei  commi
30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Detassazione di contributi,  di  indennita'  e  di
ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi
all'emergenza da COVID-19). - 1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e  il
comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono abrogati. 
      Art.   1-ter   (Contributi   per   i   settori   del   wedding,
dell'intrattenimento e dell'HORECA). - 1.  Al  fine  di  mitigare  la
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19
alle imprese operanti nei settori del wedding,  dell'intrattenimento,
dell'organizzazione      di      feste      e       cerimonie       e
dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi
a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro  per
l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere  sullo
stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e' destinato alle imprese operanti  nel  settore
dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro e' destinato  alle
imprese    operanti    nel    settore,    diverso    dal     wedding,
dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente articolo,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  comma  1  e
tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale  del
2020 e il fatturato annuale del 2019. 
      3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  60
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      4. L'efficacia delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
      Art.  1-quater  (Incremento  del  Fondo  straordinario  per  il
sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. La dotazione  del  Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo  settore,  di  cui
all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A  valere
sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari  a  20  milioni  di
euro per l'anno 2021 e' destinata al riconoscimento di un  contributo
a fondo perduto, entro l'importo di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 che costituisce limite massimo di spesa, in  favore  degli  enti
non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' delle organizzazioni non lucrative di  utilita'
sociale, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari  di  partita
IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che  svolgono
attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari  e  assistenziali,
in regime diurno,  semiresidenziale  e  residenziale,  in  favore  di
anziani non autosufficienti o  disabili,  ancorche'  svolte  da  enti
pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b),  del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
      Art.  1-quinquies   (Sostegno   economico   delle   istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. Al fine  di  assicurare,
nel limite di spesa  di  cui  al  presente  comma,  alle  istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico  utile  a
garantire  la  continuita'  nell'erogazione  delle  prestazioni,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
      2. Nel limite di spesa di cui al comma 1,  e'  riconosciuto,  a
titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli  anni  2020  e
2021  in  ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   un
contributo straordinario in  favore  di  ciascuna  delle  istituzioni
pubbliche di  assistenza  e  beneficenza,  sulla  base  dei  seguenti
parametri: 
        a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 
        b)  costi  per  l'adozione  di  dispositivi   di   protezione
individuale per gli ospiti e gli operatori; 
        c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali. 
      3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra  le
regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui  al  medesimo  comma  1,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il riparto  tra  le  regioni  e  le
province autonome interessate e' effettuato in proporzione al  numero
di istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  presenti  nel
relativo territorio. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
individuati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi straordinari di cui al presente articolo. 
      4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      Art. 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle rate
per la definizione agevolata di  carichi  affidati  all'agente  della
riscossione). - 1. Il comma 3 dell'articolo 68 del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno  2020
e di quelle da corrispondere il 28  febbraio,  il  31  marzo,  il  31
maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui
agli articoli 3 e 5  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, e' considerato tempestivo e non  determina  l'inefficacia  delle
stesse definizioni  se  effettuato  integralmente,  con  applicazione
delle  disposizioni  dell'articolo  3,  comma  14-bis,   del   citato
decreto-legge n. 119 del 2018: 
          a) entro il 31 luglio  2021,  relativamente  alle  rate  in
scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 
          b) entro il 31 agosto  2021,  relativamente  alla  rata  in
scadenza il 31 maggio 2020; 
          c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla  rata  in
scadenza il 31 luglio 2020; 
          d) entro il 31 ottobre 2021,  relativamente  alla  rata  in
scadenza il 30 novembre 2020; 
          e) entro il 30 novembre 2021, relativamente  alle  rate  in
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio  e  il  31  luglio
2021". 
      Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in  materia  di  revisione
dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti  pubblici).  -   1.   Per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di  alcuni  materiali
da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per  i
contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  rileva,  entro  il  31
ottobre 2021, con proprio  decreto,  le  variazioni  percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi. 
      2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si  procede
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti
regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,
determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'
riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 
      3. La compensazione e' determinata  applicando  alle  quantita'
dei  singoli  materiali  impiegati  nelle  lavorazioni   eseguite   e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021  fino  al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi
prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con  riferimento  alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite  a
piu' anni. 
      4.  Per  le  variazioni  in  aumento,  a  pena  di   decadenza,
l'appaltatore  presenta  alla  stazione   appaltante   l'istanza   di
compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per  le  variazioni
in diminuzione, la procedura  e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione
appaltante,  entro  quindici   giorni   dalla   predetta   data;   il
responsabile del procedimento accerta con  proprio  provvedimento  il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 
      5. Per le lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli  anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  dell'articolo  216,
comma 27-ter, del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
      6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le
somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i
quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
      7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ad  esclusione  dei
soggetti di cui all'articolo  142,  comma  4,  del  medesimo  codice,
ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti  di  cui  all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per  i  lavori  realizzati  ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di  cui
al comma 6 del presente  articolo,  alla  copertura  degli  oneri  si
provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di  euro,
che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di  cui  al
comma 8 del presente articolo. 
      8. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7,  nello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei  prezzi,  con
una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di accesso per le  piccole,
medie e grandi imprese di costruzione, nonche'  la  proporzionalita',
per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. 
      9. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «data di  conversione»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «data  di  entrata  in  vigore   della   legge   di
conversione»,  le  parole:  «quattro  mesi»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «cento giorni», le parole: «alle attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «delle attivita'» e le parole: «100 milioni di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»; 
      al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69,»; 
      al comma 4, le parole: «100 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «140 milioni di euro»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38,  comma
3,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata  di
50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel  limite
di spesa autorizzato ai sensi  del  presente  comma  che  costituisce
tetto  massimo  di  spesa,  al  ristoro   delle   perdite   derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o  dal  ridimensionamento,  in  seguito
all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  delle  fiere  nonche'  al
ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto  e
di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per  cento  dei
ricavi derivante da attivita' riguardanti fiere e congressi. 
        4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 4-quater. L'efficacia  delle  disposizioni  del
comma  4-bis  e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis  (Incremento  della  dotazione  del  Fondo  per  la
prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. La dotazione del Fondo per
la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma
1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' integrata di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
      2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        al secondo periodo, le parole: «come da Allegato  che  segue»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle  quote  determinate  dalla
tabella seguente»; 
        nella tabella annessa, alla prima colonna, dopo la parola: 
          «REGIONE» sono aggiunte le seguenti: «O PROVINCIA AUTONOMA»
e  le  parole:  «EMILIA  ROMAGNA»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«EMILIA-ROMAGNA»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno
2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle  regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai  fini  della  loro
destinazione ai  comprensori  e  alle  aree  sciistiche  a  carattere
locale, come definiti dalla Commissione europea,  per  interventi  di
innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento  dei  livelli
di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci  e  degli
impianti  di  innevamento  programmato.  Le  medesime  risorse   sono
ripartite con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
        2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse
all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al
numero  degli  esercizi  presenti  nella  porzione   del   rispettivo
territorio situata sulla sommita'  del  Mottarone  e  finalizzato  al
ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione  e  di  bar,  in
possesso di licenza annuale non stagionale alla data  del  25  maggio
2021. 
        2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis  e  2-ter  del
presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»; 
      alla rubrica, le parole: «Incremento risorse»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Incremento delle risorse». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro  delle  citta'
portuali). - 1. All'articolo 1, comma 734, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: "5 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "10 milioni di euro". 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      Art. 3-ter (Valorizzazione turistica  del  Paese  in  relazione
alle  Olimpiadi  invernali  2026).  -  1.  Al  fine  di  incrementare
l'attrattivita' turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei
Giochi olimpici e  paralimpici  invernali  Milano  Cortina  2026,  e'
autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o
piu' decreti del Ministro del turismo, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i  Presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati
gli interventi per le  infrastrutture  sportive  da  finanziare,  con
l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma.  Il
monitoraggio sull'attuazione  degli  interventi  infrastrutturali  e'
eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
      2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  35  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis.  Il  credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  1  e   2
dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  spetta  anche
alle imprese esercenti  attivita'  di  commercio  al  dettaglio,  con
ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo  periodo  d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno  dei  mesi  da
gennaio 2021 a  maggio  2021,  a  condizione  che  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il
1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore  almeno  del  30  per
cento rispetto  all'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo 2020.  Il  credito  d'imposta  spetta,  anche  in  assenza  dei
requisiti di  cui  al  periodo  precedente,  ai  soggetti  che  hanno
iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. Alle  imprese  di
cui al presente comma il credito d'imposta  spetta,  rispettivamente,
nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. 
        2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2-bis
del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Modifica dell'articolo 6-novies del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69). - 1. L'articolo 6-novies  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 6-novies (Percorso condiviso  per  la  ricontrattazione
delle locazioni commerciali).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente
articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione
dell'impatto economico  derivante  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti  locatrici,  nei
casi in cui il locatario abbia subito una  significativa  diminuzione
del volume d'affari, del fatturato  o  dei  corrispettivi,  derivante
dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di  taluni
comparti e dalla riduzione dei flussi  turistici  legati  alla  crisi
pandemica in atto. 
        2. Nei casi in cui il locatario non abbia  avuto  diritto  di
accedere, a partire dall'8 marzo 2020,  ad  alcuna  delle  misure  di
sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli  effetti
delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19
ovvero non abbia  beneficiato  di  altri  strumenti  di  supporto  di
carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in
funzione della crisi economica  connessa  alla  pandemia  stessa,  il
locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra  di  loro  in
buona fede per rideterminare temporaneamente il canone  di  locazione
per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. 
        3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
esclusivamente ai locatari esercenti attivita' economica che  abbiano
registrato  un  ammontare  medio  mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi nel periodo compreso tra il  1°  marzo  2020  e  il  30
giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo  compreso
tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attivita' sia stata
sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento  giorni  anche
non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020". 
      Art. 4-ter (Esenzione dal  versamento  dell'imposta  municipale
propria in favore  dei  proprietari  locatori).  -  1.  Alle  persone
fisiche che possiedono un  immobile,  concesso  in  locazione  a  uso
abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di  una
convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020, la  cui
esecuzione e'  sospesa  sino  al  30  giugno  2021,  e'  riconosciuta
l'esenzione per l'anno 2021 dal  versamento  dell'imposta  municipale
propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di  cui  al
precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche
titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo,  che
abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di  una  convalida  di
sfratto per morosita' successivamente al 28  febbraio  2020,  la  cui
esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre
2021. 
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della
prima rata dell'IMU relativa  all'anno  2021,  versata  entro  il  16
giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
      3. Per il ristoro ai  comuni  a  fronte  delle  minori  entrate
derivanti dai commi 1 e 2, e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' relative
al riparto del fondo di cui al presente comma. 
      4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  115
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69,»; 
      alla rubrica, le parole: «Proroga  riduzione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Proroga della riduzione». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico). -  1.  Anche  al
fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe  del  settore
elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e
ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021: 
        a) quota  parte  dei  proventi  delle  aste  delle  quote  di
emissione di anidride carbonica (CO2 ), di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  e  all'articolo  23  del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza
del  Ministero  della  transizione  ecologica  e  per  una  quota  di
competenza del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella
misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di
incentivazione   delle   energie   rinnovabili   e    dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
        b) sono trasferite alla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
        a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77; 
        b) quanto a 429 milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle
risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  transizione  ecologica  e  del
Ministero dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 , di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,  di
competenza  delle   medesime   amministrazioni.   A   tal   fine   le
disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo  di
spesa dello stato  di  previsione  del  Ministero  della  transizione
ecologica, ai  fini  del  trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali; 
        c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo  di  quota
parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui 
all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
        d) quanto a  40  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 6-bis (Rideterminazione della soglia  minima  dei  canoni
demaniali  marittimi).  -  1.  Al  comma  4  dell'articolo  100   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  le  parole:  "con  qualunque
finalita'" e ", comunque," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto
quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni
locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di  lucro,  e
per finalita' di interesse pubblico individuate  e  deliberate  dagli
enti locali territorialmente competenti non puo' essere  inferiore  a
euro 500". 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      Art.  6-ter  (Misure  di  sostegno   per   l'installazione   di
tecnologie per il potenziamento della  selezione  e  per  l'avvio  al
riciclo dell'alluminio piccolo e leggero). - 1. Al fine di assicurare
il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente  articolo,  delle
societa' di gestione degli  impianti  di  riciclo  dei  rifiuti  che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal
calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di  previsione
del Ministero della transizione ecologica e' istituito un  fondo  con
la dotazione di 3 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022. 
      2. Con decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita' di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto  del
Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla
comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole:  «150  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «160 milioni»; 
      al comma 4, le  parole:  «50  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «60 milioni», le parole: «d'intesa con la» sono  sostituite
dalle seguenti: «previa intesa in sede di» ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Nell'ambito della dotazione finanziaria di  cui
al presente comma, una quota pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e' destinata in favore  della  citta'  di  Roma  capitale  della
Repubblica»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Agli oneri derivanti dai commi 1,  4  e  5,  pari  a  220
milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno
2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021  e  a
100 milioni di euro per l'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo  77  e,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis.  La  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  4  e'
incrementata di  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  A  valere
sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5  milioni
di euro e' destinato  all'erogazione  di  contributi  in  favore  dei
comuni italiani che fanno parte  della  rete  delle  citta'  creative
dell'UNESCO. All'onere  derivante  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77
del presente decreto. 
        6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
2021 e a valere sul fondo di cui al secondo  periodo,  sono  concessi
contributi in favore delle guide turistiche  e  degli  accompagnatori
turistici titolari di  partita  IVA  non  risultati  beneficiari  del
contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il  turismo  n.  440  del  2  ottobre  2020,  recante
disposizioni applicative per il riparto delle risorse  del  fondo  di
cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale  fine
il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  77  del
2020 e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
        6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  85,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
        6-quinquies. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
        6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi  6-ter,  6-quater  e
6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  7-bis  (Misure  a  sostegno  delle  strutture  ricettive
extralberghiere a carattere non imprenditoriale e  delle  agenzie  di
animazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 176 del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  dopo  la  parola:  "servizi"  sono  inserite  le
seguenti: "e di pacchetti turistici come  definiti  dall'articolo  34
del codice di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  23  maggio
2011, n. 79,". 
      2. Al comma 1 dell'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  dopo  le  parole:  "imprese  turistico-ricettive"  sono
inserite le seguenti:  ",  le  agenzie  di  animazione  per  feste  e
villaggi turistici". 
      3. Presso il Ministero del turismo e' istituito un  fondo,  con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021,  che  costituisce
limite massimo di spesa, da destinare  al  sostegno  delle  strutture
ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale  munite  di
codice  identificativo  regionale,  o,  in   mancanza,   identificate
mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed and breakfast. I criteri di riparto del  fondo  sono
stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma. 
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal  comma  7
dell'articolo 77 del presente decreto. 
      Art. 7-ter (Aree  naturali  protette).  -  1.  Sono  consentiti
interventi  di   recupero,   di   riconversione   funzionale   e   di
valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati  all'interno
di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e
proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere  fruibili  mediante
gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. 
      2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma
1 del presente  articolo,  anche  avvalendosi  del  supporto  tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   previa   verifica   della
sostenibilita' degli impatti ambientali  degli  interventi  proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di  assenso  previsti  dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «n. 62 del 9 marzo  2020",»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 62 del 9 marzo 2020,"»; 
        alla lettera c), capoverso 4, secondo  e  terzo  periodo,  le
parole: 
          «del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della presente disposizione»; 
      al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69,»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis.  Per  sostenere  l'industria  conciaria,   gravemente
danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare
le filiere e la programmazione  di  attivita'  di  progettazione,  di
sperimentazione, di ricerca e  di  sviluppo  nel  settore  conciario,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
        2-ter. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  2-bis  sono
destinate ai distretti del settore conciario presenti nel  territorio
nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei
soggetti gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi
157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
        2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis
e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e  delle  attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di  verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute  utilizzando
le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
        2-quinquies. Le risorse del fondo di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le  misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione  C(2020)  1863  final   della
Commissione, del 19 marzo 2020. 
        2-sexies. All'onere  di  cui  al  comma  2-bis  del  presente
articolo, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il
deposito e la vendita  di  fuochi  artificiali).  -  1.  All'articolo
33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal
1° marzo 2020 al 30 settembre 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021"». 
    All'articolo 9: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. All'articolo 68, comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le  parole:  "30
aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto"»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 
        1-ter. Agli oneri derivanti  dal  comma  1-bis  del  presente
articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
        1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime  di  convenzione
con il Dipartimento della protezione civile"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "svolte  in  coordinamento  con  il   Dipartimento   della
protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV". 
        1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 29  settembre  1999,  n.  381,  e'  assegnato
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un  contributo  di
15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
        1-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   1-quater   e
1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  6,  comma
1,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. 1-septies. Al comma
5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta
2020" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino  all'anno  di  imposta
2023"; 
          b) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Per
l'anno  2021  i  soggetti  beneficiari  dell'esenzione   dall'imposta
municipale propria  di  cui  al  secondo  periodo  hanno  diritto  al
rimborso  della  prima  rata  dell'imposta  relativa  all'anno  2021,
versata entro il 16 giugno 2021". 
        1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli  anni  2019  e
2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di
1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023". 
        1-novies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi   1-septies   e
1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021,
2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa  certificazione  del
Commissario straordinario  relativamente  all'effettivo  avvio  delle
operazioni di recupero nel sito interessato"»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in
379,9 milioni di euro per l'anno 2021,  121,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»; 
      alla  rubrica,  le  parole:  «dei  termini  plastic  tax»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  termini  relativi  all'imposta  sul
consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego» e  le  parole:
«dal sisma 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi
sismici degli anni 2016 e 2017». 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 9-bis (Differimento della TARI). -  1.  All'articolo  30,
comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  le
parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "31  luglio
2021". Sono valide a tutti gli  effetti  di  legge  le  deliberazioni
adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      Art.  9-ter  (Proroga  dei  versamenti  connessi  agli   indici
sintetici  di  affidabilita'  fiscale).  -  1.  Per  i  soggetti  che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui  all'articolo  9-bis
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e  che  dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per
ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, i termini  dei  versamenti  risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi, da  quelle  in  materia  di  imposta
regionale sulle attivita' produttive e  da  quelle  dell'imposta  sul
valore aggiunto che scadono dal 30  giugno  al  31  agosto  2021,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  ai  soggetti
che presentano cause di  esclusione  dall'applicazione  degli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che  adottano  il
regime di cui all'articolo 27, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario  di  cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa',  associazioni  e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti  indicati  al
comma 1 del presente articolo». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, la parola: «pari»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«pari a»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «dell'epidemia   "Covid-19"»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di  COVID-19»,  le  parole:
«56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni» e  dopo  le
parole: «a ristoro delle spese sanitarie» sono inserite le  seguenti:
«di sanificazione e prevenzione e»; 
      al comma 4, la parola: «definite» e' sostituita dalla seguente:
«definiti»; 
      al comma 5, le parole:  «180  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «190 milioni»; 
      al comma  7,  la  parola:  «individuate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «individuati,» e le parole: «del comma 5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 6»; 
      al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legge 8
aprile 2020, n. 23,» sono  inserite  le  seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,»; 
      al comma 10: 
        alla lettera c), le parole:  «punto  2»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti:  «numero  2)»  e  le  parole:  «fermi
restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando»; 
        alla lettera e),  le  parole:  «di  cui  al  comma  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; 
      al comma 11, primo periodo, dopo le parole:  «per  30  milioni»
sono inserite le seguenti:  «di  euro»  e  le  parole:  «di  €»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro»; 
      dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 
        «13-bis. Le risorse destinate alla societa'  Sport  e  salute
Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, anche  in  considerazione  dello  svolgimento
delle attivita' preparatorie dei Campionati europei di nuoto  che  si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono  destinate  a  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti
natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico
e delle aree e manufatti a essi connessi. 
        13-ter. Agli oneri derivanti dal comma  13-bis  del  presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
        13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 51  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione  delle  disposizioni  di
cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo  VI  che  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2022"; 
          b) all'articolo 52  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, al comma 1, alinea,  le  parole:  "a  decorrere  dal  1°
luglio 2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023"; 
          c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28  febbraio
2021, n.  37,  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"; 
          d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28  febbraio
2021, n.  38,  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"; 
          e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28  febbraio
2021, n.  39,  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022"; 
          f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28  febbraio
2021, n.  40,  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". 
        13-quinquies.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
          "2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: 
          a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica,
il codice fiscale  e  l'eventuale  partita  IVA  dell'associazione  o
societa' sportiva dilettantistica; 
          b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
          c) la data dello statuto vigente; 
          d) la dichiarazione contenente  l'indicazione  dell'oggetto
sociale e le attivita' sportive, didattiche e formative; 
          e)  la   dichiarazione   contenente   l'indicazione   della
composizione  e  della  durata  dell'organo  amministrativo  e  delle
generalita' del legale rappresentante e degli amministratori; 
          f) i dati dei tesserati. 
      3.  Ogni  associazione  e  societa'  sportiva   dilettantistica
trasmette,  in  via  telematica,  entro  il  31   gennaio   dell'anno
successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di
cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni
altra modifica intervenuta nell'anno precedente. 
      3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2,  anche  fissando
requisiti ulteriori"»; 
      il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
        «14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  409
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
          a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021,  ai  sensi
dell'articolo 77; 
          b) quanto a 40 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis (Ulteriori  misure  di  sostegno  per  il  settore
sportivo). - 1. Alle associazioni e alle societa'  sportive  iscritte
nel registro del Comitato olimpico  nazionale  italiano  e  affiliate
alle  federazioni  sportive  nazionali,  alle   discipline   sportive
associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno  per  oggetto
sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare,  di
impianti natatori, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel
limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo  2020
fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con  delibera  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la
gestione  e  la   manutenzione   degli   impianti   natatori,   anche
polivalenti, il cui utilizzo  e'  stato  impedito  o  limitato  dalle
disposizioni in materia di  accesso  alle  strutture  sportive,  alle
piscine e ai corsi e alle attivita' sportive a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta dell'autorita'  di  Governo  competente  in
materia  di  sport,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati le modalita' e  i  termini  di  presentazione  delle
richieste di erogazione del  contributo,  i  criteri  di  accesso  al
contributo e le modalita' di erogazione del contributo stesso. 
      2. Per l'anno  2021  e'  riconosciuto  un  contributo  a  fondo
perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in  favore
degli organizzatori  di  eventi  del  campionato  del  mondo  MotoGP,
limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti,  non  coperti
dai ricavi a causa del divieto della presenza del  pubblico  disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e
dal  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita'  di
Governo competente in materia di sport, da adottare di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma. 
      3. A favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al  fine  di  finanziare,
nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma,  il
progetto  "Sport  nei  parchi",  promosso  dalla  medesima  societa',
d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
      4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  37
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  77,
comma 7, del presente decreto. 
      Art. 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per
le associazioni sportive dilettantistiche). -  1.  All'articolo  100,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Al  fine  di  sostenere  le  associazioni
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni  degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano
in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di
consentire il riequilibrio economico-finanziario  delle  associazioni
stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 3: 
        all'alinea,  la  parola:  «apportare»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «sono apportate»; 
        alla lettera a), la parola: «cinquanta,» e' sostituita  dalla
seguente: «cinquanta», le parole: «n. 394",»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 394,"» e la parola: «;  infine,»  e'  sostituita  dalla
seguente: «e». 
    Nel titolo I, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di  strumenti
di pagamento elettronici:  sospensione  del  programma  "cashback"  e
credito d'imposta  POS).  -  1.  Il  programma  di  attribuzione  dei
rimborsi in denaro per acquisti  effettuati  mediante  l'utilizzo  di
strumenti di pagamento elettronici disciplinato  dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre
2020, n. 156, e' sospeso per il periodo di cui all'articolo 6,  comma
2, lettera b), del predetto decreto. 
      2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  del
medesimo regolamento. 
      3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2.  I  rimborsi  speciali  relativi  ai  periodi  di   cui
all'articolo  6,  comma  2,  lettere   a)   e   c),   sono   erogati,
rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed  entro  il  30  novembre
2022, sulla base di  una  graduatoria  elaborata  in  via  definitiva
successivamente alla  scadenza  del  termine  per  la  decisione  sui
reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma
5"; 
        b) all'articolo 10: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Avverso il mancato o inesatto  accredito  del  rimborso
previsto  per  il  periodo  sperimentale  di  cui   all'articolo   7,
l'aderente puo' presentare reclamo entro centoventi giorni successivi
alla  scadenza  del  termine  previsto  per  il  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 5.  Per  quanto  concerne  i  periodi  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente puo'  presentare
reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP  IO
o nei sistemi messi a disposizione  dagli  issuer  convenzionati  del
rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo
giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma
2, lettere a) e c), e rispettivamente entro  il  29  agosto  2021  ed
entro il 29 agosto 2022"; 
          2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5. La Consap  S.p.A.  decide  sul  reclamo  dell'aderente,
sulla base del quadro normativo e  regolamentare  che  disciplina  il
programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del  termine
per presentare il reclamo ai sensi del comma 2"; 
        c) all'articolo 11: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. L'attribuzione dei rimborsi  previsti  dall'articolo  6
avviene nei limiti dell'importo  di  euro  1.367,60  milioni  per  il
periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di
euro 1.347,75 milioni per il periodo  di  cui  alla  lettera  c)  del
medesimo  comma.  Qualora  le  predette   risorse   finanziarie   non
consentano il pagamento integrale del rimborso spettante,  questo  e'
proporzionalmente ridotto"; 
          2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto  dall'articolo
8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150  milioni  per  ciascuno
dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c).  Qualora
le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale  pagamento
del rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto". 
      4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso cashback  nel  periodo  sperimentale  previsto
dall'articolo 7 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  erogate
nell'ambito delle risorse  complessivamente  disponibili  per  l'anno
2021. 
      5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con le societa'  PagoPA  S.p.a.  e  Consap  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della  sospensione  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
      6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni di  euro,  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. 
      7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  novembre
2020,  n.  156,  incompatibili  con  le  disposizioni  del   presente
articolo. 
      8. Agli oneri di cui al comma 6, pari  a  1.497,75  milioni  di
euro per l'anno 2022, si fa fronte  con  le  risorse  rivenienti  dal
comma 1. 
      9.  Successivamente   al   30   giugno   2021,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  effettua   rilevazioni   periodiche
relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla
base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
      10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        "1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio
2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui  gli
esercenti attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico,  nel
rispetto   delle   caratteristiche   tecniche   da   stabilire    con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo". 
      11. Al capo I  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con  i  registratori  telematici).  -  1.  Agli
esercenti attivita' di impresa, arte  o  professione  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno  2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  collegati  agli  strumenti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo  di  acquisto,
di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle  spese
di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per  il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta,  nel  limite
massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: 
        a) 70 per cento per  i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  non
superiore a 200.000 euro; 
        b) 40 per cento per  i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore
a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
        c) 10 per cento per  i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore
a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
      3. Ai medesimi soggetti di  cui  al  comma  1  che,  nel  corso
dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti
di pagamento  elettronico  che  consentono  anche  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa  di  320  euro  per  soggetto,
nelle seguenti misure: 
        a) 100 per cento per i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  non
superiore a 200.000 euro; 
        b) 70 per cento per  i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore
a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
        c) 40 per cento per  i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore
a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
      4. I  crediti  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
      5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/  2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura". 
      12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
      13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui
al presente decreto, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente,  ad  assumere
con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  per  le
esigenze delle strutture del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello  Stato  del  medesimo  Ministero,  nei  limiti  della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  personale  pari  a  cinquanta
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del  comparto
funzioni centrali. 
      14. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  13  del
presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a  2.330.469
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui
al  presente  decreto,  la  dotazione  complessiva  del   contingente
previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  3  luglio  2003,   n.   227,   e'
incrementata di dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal
2021 al 2027. Una  quota  parte,  non  inferiore  a  otto  unita'  di
personale, e' riservata alle sezioni di cui al comma 3  dell'articolo
3 del citato regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo
periodo del presente comma, in aggiunta al posto  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del  2003,  presso  la
struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione
di livello dirigenziale generale, assegnati alle  dirette  dipendenze
del Capo di gabinetto. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e  di  1.094.558
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
      16. La dotazione finanziaria destinata all'indennita'  prevista
dall'articolo 7, comma 7, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.  227,  anche  per  le
esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente  articolo,
e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
      17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  15  e  16,
pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al  2027,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
      18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
asseverate dai relativi organi di controllo". 
      Art. 11-ter (Semplificazione  e  rifinanziamento  della  misura
"Nuova  Sabatini").  -  1.  Al  fine  di  accelerare  i  processi  di
erogazione dei contributi agli investimenti produttivi  delle  micro,
piccole e medie  imprese  previsti  dall'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in
data antecedente al 1° gennaio 2021  per  le  quali  sia  stata  gia'
erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di
contributo, procede, secondo criteri cronologici,  nei  limiti  delle
risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad  erogare  le  successive
quote di contributo spettanti in un'unica  soluzione,  anche  se  non
espressamente richieste dalle imprese beneficiarie,  previo  positivo
esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. 
      2. Per le necessita'  derivanti  dal  comma  1  e  al  fine  di
assicurare continuita' alle  misure  di  sostegno  agli  investimenti
produttivi delle micro, piccole e  medie  imprese  attuate  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione
di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2  e'  integrata  di
425 milioni di euro  per  l'anno  2021,  cui  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
      Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia -  Societa'
Aerea  Italiana  S.p.a.).  -  1.  All'articolo  1,   comma   2,   del
decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole:  "entro  il  30  giugno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021". 
      2.  Nelle  more  della  decisione  della  Commissione   europea
prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, nonche' della  conseguente  modifica  del  programma  in
corso di  esecuzione  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria  sono   autorizzate   alla
prosecuzione  dell'attivita'  di  impresa,  compresa  la  vendita  di
biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini  di  cui
all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
270. 
      3. A seguito della decisione della Commissione europea  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in
conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria  provvedono,  anche  mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono
in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno  2021,  n.  99,
dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137  del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della
Commissione europea. 
      4. I  Commissari  straordinari  provvedono  alla  modifica  del
programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di
adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui  al  citato
articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18  del  2020.  A  tal
fine possono  procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda
oggetto di cessione, di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa  dalla  data
di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate  anche  dopo
la scadenza del termine del primo  programma  autorizzato  e  possono
prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. 
      5. Il programma di cui al comma 4 del  presente  articolo  puo'
essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui  al  comma
3,  a  prescindere  dalle  verifiche  di  affidabilita'   del   piano
industriale  previste  dall'articolo  63,  comma   3,   del   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate
dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva
valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo. 
      6.  Nelle  more  della  cessione  dei  complessi  aziendali,  i
Commissari  straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana
S.p.a.  e   dell'Alitalia   Cityliner   S.p.a.   in   amministrazione
straordinaria  possono  procedere,  anche  in  deroga   al   disposto
dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267,  al  pagamento  degli  oneri  e  dei  costi  funzionali  alla
prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa  di  ciascuno  dei  rami  del
compendio aziendale nonche' di tutti i costi di  funzionamento  della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito. 
      7. I Commissari straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria, ferma restando la disciplina in tema  di  rapporti  di
lavoro,  sono  autorizzati  a  sciogliere  i  contratti,   anche   ad
esecuzione  continuata  o  periodica,   ancora   ineseguiti   o   non
interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano  oggetto  di
trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che
non risultino piu' funzionali alla procedura. 
      8. L'esecuzione del programma,  nei  termini  rivenienti  dalla
decisione della Commissione europea di  cui  all'articolo  79,  comma
4-bis, del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.  A  far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'
d'impresa  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea   Italiana   S.p.a.   e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria,  che
potra' intervenire a seguito dell'intervenuta  cessione  di  tutti  i
compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita'  liquidatoria,  i  cui  proventi
sono prioritariamente destinati al  soddisfacimento  in  prededuzione
dei crediti verso lo Stato. 
      9. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo  dei  titolari
di  titoli  di  viaggio  e  di  voucher  emessi  dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza delle misure  di  contenimento  previste
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data
del  trasferimento  dei  complessi  aziendali  di  cui  al  comma  3.
L'indennizzo e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in  cui  non  sia
garantito al contraente  un  analogo  servizio  di  trasporto  ed  e'
quantificato in misura pari all'importo del  titolo  di  viaggio.  Le
modalita' attuative sono stabilite con  provvedimento  del  Ministero
dello sviluppo economico, che provvede al trasferimento  all'Alitalia
- Societa' Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner  S.p.a.  in
amministrazione straordinaria delle risorse sulla base  di  specifica
richiesta che dia conto dei presupposti di  cui  al  presente  comma.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
      Art. 11-quinquies (Strumenti finanziari  per  il  rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni). - 1. Fermi  restando
i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  -
Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31  dicembre  2021  la
sottoscrizione degli strumenti finanziari di  cui  al  comma  18  del
predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro  il
30 giugno 2021. 
      2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento
del relativo apporto sono effettuati entro i limiti  della  dotazione
del Fondo Patrimonio PMI di cui al  comma  12  dell'articolo  26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
      3.   L'efficacia   del   presente   articolo   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
      Art. 11-sexies (Modifiche al comma 200  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  in  materia  di  contrasto  della
deindustrializzazione).  -  1.  Al  primo  periodo  del   comma   200
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) le parole:  "e  impoverimento  del  tessuto  produttivo  e
industriale" sono soppresse; 
        b) le parole: "da destinare ai comuni  dei"  sono  sostituite
dalle seguenti: "da destinare in pari misura ai consorzi  industriali
ricadenti nei". 
      2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis. 
      Art.  11-septies   (Misure   per   il   sostegno   al   settore
pirotecnico). - 1. Al fine di promuovere la fruizione  di  spettacoli
pirotecnici da parte  di  privati,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della cultura e' istituito  il  Fondo  per  gli  spettacoli
pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno  2021.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo, nel limite della  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo, che costituisce limite massimo di spesa. 
      2. Le risorse del Fondo di cui al comma  1  sono  concesse  nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19,  di  cui
alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo
2020. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  77,
comma 7, del presente decreto». 
    Nel titolo II, all'articolo 12 e' premesso il seguente: 
      «Art. 11-octies  (Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385). - 1. Per fronteggiare gli effetti  economici
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere  certe
e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo  per  il
sostegno delle famiglie,  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo l'articolo 120-quaterdecies e' inserito il seguente: 
          "Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso  anticipato).  -  1.  Il
consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento,  in
tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, in  misura  pari  all'importo
degli  interessi  e  dei  costi  dovuti  per  la  vita  residua   del
contratto"; 
        b) il comma 1 dell'articolo  120-noviesdecies  e'  sostituito
dal seguente: 
          "1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente  capo
si applicano gli articoli 117, 118, 119,  120,  comma  2,  120-ter  e
120-quater"; 
        c) l'articolo 125-sexies e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore
puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto  o  in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal  caso,  ha  diritto
alla  riduzione,  in  misura  proporzionale  alla  vita  residua  del
contratto, degli interessi e di tutti  i  costi  compresi  nel  costo
totale del credito, escluse le imposte. 
          2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri
per la riduzione proporzionale degli interessi e degli  altri  costi,
indicando in modo analitico se trovi applicazione il  criterio  della
proporzionalita' lineare o il criterio del  costo  ammortizzato.  Ove
non sia diversamente indicato,  si  applica  il  criterio  del  costo
ammortizzato. 
          3.  Salva  diversa  pattuizione  tra  il   finanziatore   e
l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto  di  regresso
nei  confronti  dell'intermediario   del   credito   per   la   quota
dell'importo rimborsato  al  consumatore  relativa  al  compenso  per
l'attivita' di intermediazione del credito. 
          4. In caso  di  rimborso  anticipato,  il  finanziatore  ha
diritto a  un  indennizzo  equo  e  oggettivamente  giustificato  per
eventuali costi direttamente collegati  al  rimborso  anticipato  del
credito. L'indennizzo non puo' superare l'1  per  cento  dell'importo
rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore
a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se  la  vita
residua del contratto e' pari o inferiore a un anno.  In  ogni  caso,
l'indennizzo non puo'  superare  l'importo  degli  interessi  che  il
consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
          5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto: 
          a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di
un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 
          b) se il  rimborso  anticipato  riguarda  un  contratto  di
apertura di credito; 
          c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in  cui
non si applica un tasso di  interesse  espresso  da  una  percentuale
specifica fissa predeterminata nel contratto; 
          d)  se  l'importo  rimborsato  anticipatamente  corrisponde
all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro". 
      2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c),  del  presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo  125-sexies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le  norme  secondarie  contenute  nelle
disposizioni di trasparenza  e  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le  parole:  «lett.  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera a),»; 
        alla lettera e), le parole: «superiore  al»  sono  sostituite
dalle seguenti: «superiore all'»; 
      al comma 2: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «comma   precedente»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
        al secondo periodo, le parole:  «lett.  a)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettera a),». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione  in
capo alle societa' di gestione del  risparmio  per  il  completamento
della raccolta del patrimonio dei Fondi di  investimento  alternativi
italiani riservati). - 1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, le  parole:  "fino  ad  ulteriori  tre  mesi  e
comunque non  oltre  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1: 
        alla lettera d), le  parole:  «della  presente  disposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
        alla lettera f), la parola: «aggiungere» e' sostituita  dalle
seguenti: «sono  aggiunte»  e  il  segno:  «%»  e'  sostituito  dalle
seguenti parole: «per cento»; 
        alla lettera h), la parola: «percento», ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalle seguenti: «per cento»; 
      al  comma  2,  le   parole:   «sono   apportate   le   seguenti
modificazioni» sono soppresse; 
      al comma 4, la parola: «aggiunte» e' sostituita dalla seguente:
«inserite»; 
      al comma 5, la parola: «lett.» e'  sostituita  dalla  seguente:
«lettere»; 
      al comma  6,  le  parole:  «8  aprile  n.  23  del  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»; 
      al comma 7, le  parole:  «1  dicembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° dicembre»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. I termini di scadenza  relativi  a  vaglia  cambiari,
cambiali e altri titoli  di  credito  e  a  ogni  altro  atto  avente
efficacia esecutiva, che ricadono o  decorrono  nel  periodo  dal  1°
febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre
2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo  dal  1°
febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' riscosso»; 
      al comma 8, le parole: «pari a 1.940,20» sono sostituite  dalle
seguenti: «pari a 1.940,202». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis  (Modifica  all'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, in materia  di  sostegno  alla  liquidita'  delle
imprese). - 1. Alla lettera a-bis) del comma 2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole:  "per  l'estensione
delle garanzie di cui  all'articolo  1  del  presente  decreto"  sono
inserite  le  seguenti:  "e  la  durata  effettiva   delle   garanzie
medesime"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo le parole: «decreto legge 18 ottobre 2012,  n.
179,» sono inserite  le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,»; 
      al comma 2, dopo le parole: «decreto legge 24 gennaio 2015,  n.
3,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33,»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Al  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto-legge  24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo periodo,  le  parole:  "30  giugno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021"; 
        b) al  terzo  periodo,  le  parole:  "30  giugno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021"»; 
        alla rubrica, le parole: «capital gain» sono sostituite dalle
seguenti:   «delle   plusvalenze   derivanti   dalla   cessione    di
partecipazioni in». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Imposta di consumo sui  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo per l'anno 2021). -  1.  Al  fine  di  sostenere  la
filiera  italiana  dei   prodotti   liquidi   da   inalazione   senza
combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, dopo le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento  dal
1° gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "fino al 31 luglio  2021,
al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,". 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  disposizione  di
cui al comma 1 del presente  articolo,  pari  a  2.363.750  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto». 
    All'articolo 15: 
      al  comma  3,  la  parola:  «stabilite»  e'  sostituita   dalla
seguente: «stabiliti». 
    All'articolo 16: 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo  unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: 
        "5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis  si  applicano  anche
per l'anno 2022 nel caso  in  cui  le  societa'  partecipate  abbiano
prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"». 
    All'articolo 17: 
      al  comma  1,  capoverso  4-bis,  la  parola:   «previsti»   e'
sostituita dalla seguente: «previste»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo  le  parole:  "sono  investiti"  sono  inserite  le
seguenti: ", a cura della societa' Poste italiane Spa,"; 
          b)  le  parole:  "a  cura  di  Poste  Italiane  Spa"   sono
soppresse; 
          c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "nonche',
nel limite del  30  per  cento  di  tale  ultima  quota,  in  crediti
d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi  della  normativa
vigente"». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), la parola: «inserito»  e'  sostituita  dalla
seguente: «aggiunto»; 
        alla lettera g), le  parole:  «lettera  b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettera b),»; 
      al comma 2, le parole: «in seguito  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  norma»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
decreto»; 
      alla rubrica, la parola: «iva» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«dell'IVA». 
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-bis  (Disposizioni  in  materia  di  aliquota  ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto). - 1.  Dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2021,  per  fronteggiare  gli  effetti  economici  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini  dell'applicazione
dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto  di  cui  alla
tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero  7),  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
negli animali vivi destinati all'alimentazione  umana  sono  compresi
anche gli animali vivi ceduti per l'attivita' venatoria. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto». 
    All'articolo 19: 
      al comma 4, terzo periodo, le  parole:  «inferiore  rispetto  a
quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore  rispetto
a quella del periodo in corso»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, dopo le parole:  «il  reddito  complessivo»
sono inserite le seguenti: «ai fini»; 
        al secondo periodo, le parole: «inferiore rispetto  a  quello
in corso» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «inferiore  rispetto  a
quella  del  periodo  in  corso»,  dopo  le   parole:   «il   reddito
complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini» e dopo  le  parole:
«del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»; 
        al  comma  7,  la  parola:  «definite»  e'  sostituita  dalla
seguente: «definiti»; 
      al comma 8, le parole: «1  gennaio»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «1°  gennaio»  e  le  parole:  «il  cui
progetto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto»; 
      al comma 9, le parole: «, 0,25 milioni di euro per l'anno  2033
e 0,05 milioni  di  euro  per  l'anno  2034»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
      «Art. 19-bis (Proroga degli incentivi per le societa' benefit).
- 1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021"; 
        b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui
al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro
delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza  professionale
e  alla  consulenza   sostenute   e   direttamente   destinate   alla
costituzione o alla trasformazione  in  societa'  benefit.  L'importo
massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato
in 10.000 euro per ciascun contribuente"». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1,  capoverso  1059-bis,  la  parola:  «inferiori»  e'
sostituita dalla seguente: «inferiore». 
    All'articolo 21: 
      al comma 2, le parole: «decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»  e
le  parole:  «dell'economia  delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'economia e delle finanze»; 
      al comma 5, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle  seguenti:
«n. 64,»; 
      al comma 8, le parole: «a valere delle» sono  sostituite  dalle
seguenti: «a valere sulle». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, le parole: «sono abrogate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono soppresse». 
    Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 23-bis (Modifiche al testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari). -
1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: 
      "Art. 32-bis (Morte del socio). -  1.  In  caso  di  morte  del
socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. 
      2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di  ammissione
a  socio  o,  se  privi  dei  requisiti,  domanda   di   accertamento
dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al  rigetto
della   domanda   di   ammissione   a   socio   o    all'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti,  gli  eredi  possono  esercitare  i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. 
      3. Gli eredi ai quali il  consiglio  di  amministrazione  abbia
rifiutato l'ammissione a  socio  o  nei  confronti  dei  quali  abbia
accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione  hanno  diritto
al rimborso delle azioni, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter. 
      Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle  azioni  in  caso  di
rimborso). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni  a  seguito  di
recesso, morte nel caso previsto dall'articolo  32-bis,  comma  3,  o
esclusione del socio, ai fini  della  determinazione  del  valore  di
rimborso delle azioni si applicano  i  criteri  di  cui  all'articolo
2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in  cui
le azioni siano quotate  in  mercati  regolamentati  si  applicano  i
criteri  di  cui  all'articolo  2437-ter,  terzo  comma,  del  codice
civile". 
      2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico  delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma,"  sono  inserite  le  seguenti:  "2534,  2535,
secondo comma, primo periodo,". 
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, le banche  popolari  adeguano  i
propri statuti sociali alle  disposizioni  degli  articoli  32-bis  e
32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  introdotti
dal presente articolo. Anche in deroga a  quanto  previsto  da  altre
disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari,
non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437,
primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice
civile. 
      Art. 23-ter (Introduzione dell'articolo  150-quater  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  in
materia di partecipazione azionaria a banche  popolari).  -  1.  Dopo
l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e' inserito il seguente: 
        "Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a
banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le  azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei  casi  e  nei  modi
previsti  dal  presente  articolo,  previa  modifica  dello   statuto
sociale. 
        2.  I  soci   finanziatori   possono   detenere   azioni   di
finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma
2. Lo statuto stabilisce  i  diritti  patrimoniali  e  amministrativi
attribuiti  ai  soci  finanziatori  e  il  numero  dei  voti  a  loro
spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma
1,  e  ne  assicura  la  computabilita'  come  capitale  di  qualita'
primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
        3.  Le  maggioranze  richieste  per  la  costituzione   delle
assemblee delle banche popolari emittenti azioni di  finanziamento  e
per la validita' delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e
sono  calcolate  secondo  il  numero  dei  voti  spettanti  ai   soci
cooperatori e ai soci finanziatori. 
        4. Le banche  popolari  che  versino  in  una  situazione  di
inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad  amministrazione
straordinaria possono emettere le azioni di  finanziamento  anche  in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,  secondo  comma,  terzo
periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo
comma e quarto comma, secondo periodo, 2543,  terzo  comma,  e  2544,
secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile"». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1, dopo le parole: «n. 41,» sono inserite le seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»; 
      al comma 2, le parole: «Al fine  scongiurare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Al fine di scongiurare». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «apportate te» sono  sostituite  dalle
seguenti: «apportate le»; 
        alla lettera a), le  parole:  «il  primo  periodo,  e'»  sono
sostituite dalle seguenti: «il primo periodo e'»; 
      al capoverso 1, le  parole:  «n.  808»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 808,». 
    Nel titolo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 25-bis (Misure di sostegno del settore  aeroportuale).  -
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi  prodotti  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre  2021,  l'addizionale  comunale  sui  diritti  d'imbarco  di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2,  comma  11,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, non  si  applica  nei  confronti  dei
passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali  che  hanno
registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza  pari
o inferiore a un milione di unita'. A  tale  fine,  i  gestori  degli
scali aeroportuali di cui al primo periodo  comunicano  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile i dati relativi al numero di  passeggeri  partiti  in  ciascun
mese entro il giorno 25 del mese successivo. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo, pari complessivamente a 5,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «comma 2 lettere  a),  b)  e  c)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b) e c),»; 
        alla lettera b), le  parole:  «lettere  a),  b)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),»  e  le  parole:  «n
104» sono sostituite dalle seguenti: «n. 104,»; 
        all'ultimo capoverso, le parole: «decreto legge n. 14 agosto»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto»; 
      al comma 2, al primo periodo, le  parole:  «e  fermo  restando»
sono sostituite dalle seguenti: «, e, ferma  restando»  e,  al  terzo
periodo, le parole: «precedente, rendicontano» sono sostituite  dalle
seguenti: «precedente rendicontano»; 
      al comma 3, le parole: «commi 1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 6-bis»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Relativamente alle prestazioni  di  genetica  medica,
clinica e di laboratorio, considerati  la  rilevanza  delle  indagini
diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per  garantire  un
idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, e'
possibile ricorrere  a  forme  di  collegamenti  in  rete  anche  tra
strutture che operano in regioni confinanti.  Al  fine  di  garantire
l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al  periodo
precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di
contrastare  le  malattie  genetiche,  le   regioni   promuovono   la
possibilita'  di  effettuare  prelievi  domiciliari  da  parte  delle
strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con
oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
entro il 15 luglio 2021 trasmettono al  Ministero  della  salute  una
relazione  dettagliata,  attestante  le   prestazioni   assistenziali
destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresi'  evidenza  della
coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate  e  le  rilevazioni
del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice  univoco  "COV
20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del  2020.
Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione,  il  Ministero
della  salute  verifica  la  completezza   delle   informazioni   ivi
contenute. Sulla base delle risultanze  della  verifica  operata  dal
Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono  rendere  disponibili  per  i  rispettivi  servizi
sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo  sanitario  nazionale
2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020  e  n.
104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati
dai medesimi decreti,  prescindendo  dagli  importi  stabiliti  dalle
singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di  finanziamento,
e  degli   interventi   effettuati   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, diversi da  quelli  previsti  nei  citati
decreti, concernenti l'effettuazione dei  tamponi  alla  popolazione,
l'acquisizione  di  beni  e  servizi,  il  ricorso  a  contratti   di
somministrazione di personale  e  la  realizzazione  di  investimenti
finanziati da contributi in conto  esercizio.  Nel  caso  in  cui  la
relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal
primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito  negativo.
Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  assicurano
in ogni caso l'erogazione delle prestazioni  assistenziali  nell'anno
2021 nell'ambito delle risorse finanziarie  previste  a  legislazione
vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio,
di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre  e  i
termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati: 
          a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui
alle lettere b), punto i), e c) del  comma  2  dell'articolo  19  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 15 settembre 2021; 
          b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale
per l'anno 2020 e' approvato  dalla  giunta  regionale  entro  il  15
ottobre 2021»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Al fine di potenziare le  iniziative  di  cura  e  di
assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, anche gli  stabilimenti  termali  concorrono  a  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti  a  tutti  gli  assistiti  dal
Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022,  nel
limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021  e  2022,  i  cicli  di   riabilitazione   termale   motoria   e
neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per  la
riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria  gia'
riconosciuti   agli   assicurati    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  secondo  quanto
previsto dall'allegato  9  annesso  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi
cicli  di  riabilitazione  possono  essere  erogati   altresi'   agli
assistiti  che  presentano  postumi  riconducibili  all'infezione  da
SARS-CoV-2. 
        6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente  il
fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni  2021
e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021 e 2022. 
        6-quater. Al fine di sostenere il sistema  termale  nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al  comma  1  dell'articolo  29-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021. 
        6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto». 
    All'articolo 27: 
      al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «2023» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 29: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di  adeguare  gli  standard  organizzativi  e  di
personale ai processi di incremento  dell'efficienza  resi  possibili
dal ricorso a metodiche  automatizzate,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  favoriscono  il  completamento  dei
processi di riorganizzazione della rete delle strutture  pubbliche  e
private  accreditate  eroganti  prestazioni   specialistiche   e   di
diagnostica di  laboratorio,  attivati  mediante  l'approvazione  dei
piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli
istituti  di  ricerca  con  comprovata  esperienza  in   materia   di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e  2022,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
riconoscere  alle  strutture  che  si  adeguano  progressivamente  ai
predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire
la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio  e  di
prestazioni  specialistiche  o  di  5.000  campioni  analizzati   con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con  provvedimento  della
regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al
comma 2»; 
      al comma 2, le parole: «d'intesa con la  Conferenza  permanente
tra lo Stato e le regioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni»; 
      al comma 3,  dopo  la  parola:  «lettera  c)»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 30: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e  alla
digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
        1-ter. Al fine di procedere  alla  dematerializzazione  degli
archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro  del  Servizio
sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
        1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis  e  1-ter  del
presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»; 
      al comma  4,  le  parole:  «1  maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° maggio»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis.  Per  le  finalita'  di  cui   all'articolo   7   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  nel  rispetto  di  quanto  ivi
previsto, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento,  a  domanda,
di  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo  determinato,  con  una
ferma fino al  31  dicembre  2021,  non  prorogabile,  e  posto  alle
dipendenze  funzionali  dell'Ispettorato   generale   della   Sanita'
militare, nella misura complessiva  dei  posti  non  coperti  con  le
procedure di  arruolamento  previste  dall'articolo  19-undecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a: 
          a) 16 ufficiali medici con il  grado  di  tenente  o  grado
corrispondente; 
          b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. 
        7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per
Forza armata con determinazione del  Capo  di  stato  maggiore  della
difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi
2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
        7-quater. In relazione alla specificita' del  ruolo  prevista
dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai  peculiari
compiti svolti dal personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  connessi  anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di  77  milioni  di
euro annui, destinata al personale di cui al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 
      7-quinquies.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al   comma
7-quater: 
          a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  il
comma 996 e' sostituito dal seguente: 
          "996. Per i peculiari compiti connessi anche  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di  cui  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno  2021,  e'  istituito  un
Fondo  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  da  destinare,
nell'ambito  dei  rispettivi  provvedimenti  negoziali  relativi   al
triennio  2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
economici accessori"; 
        b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al  comma  5,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  dell'articolo
20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per  gli  anni
dal 2018  al  2023  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente periodo"; 
          2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20,  comma
1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo". 
        7-sexies. In considerazione dei maggiori compiti  e  funzioni
svolti in materia di politica economica, finanziaria e  di  bilancio,
di monitoraggio dell'andamento della  spesa  pubblica  e  del  debito
pubblico, compresi i peculiari compiti connessi  anche  all'emergenza
epidemiologica da COVID19, le risorse dei fondi  per  il  trattamento
accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle  finanze
sono incrementate di 30 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
        7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
          a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di  euro
per l'anno 2030 e 53 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
          b) quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2030,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
          c) quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
          d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: 
          1) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e
delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
          2) l'accantonamento relativo al Ministero  della  giustizia
per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022  e
1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
          3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno  per
6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000  euro  per  l'anno  2022  e
6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
          4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa  per
12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
    Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
      «Art. 30-bis (Modifica all'articolo 44 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di  agevolazioni
all'Agenzia industrie  difesa).  -  1.  All'articolo  44  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
        "13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali
e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie  difesa
e' esentata dall'obbligo di  munirsi  delle  licenze  previste  dagli
articoli 28, 46  e  47  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  L'Agenzia
industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni  svolte  con
operatori economici e  con  altri  soggetti  privati  negli  appositi
registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato  testo  unico  di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di  consentire
le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza  secondo  le   modalita'   stabilite   dalle   disposizioni
vigenti"». 
    All'articolo 31: 
      al  comma  1,  la  parola:  «innovativi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «nuovi»; 
      al comma 3, le parole:  «Gazzetta  ufficiale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  assume  la  denominazione  di  "Enea  Tech  e
Biomedical"; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto
in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla  Enea
Tech e Biomedical»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1: 
          1) dopo le parole: "ricerca applicata,"  sono  inserite  le
seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e  la
riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione
di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in  ambito  nazionale  le
patologie infettive emergenti, oltre a  quelle  piu'  diffuse,  anche
attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,"; 
          2) le parole: "con particolare riferimento  alle  start-up"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anche   con   riferimento   alle
start-up"; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Una  quota
parte  di  almeno  250  milioni  di  euro  e'  destinata  ai  settori
dell'economia  verde  e   circolare,   dell'information   technology,
dell'agri-tech e del deep tech"; 
          b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate
ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro,  destinate
alla promozione della ricerca e alla  riconversione  industriale  del
settore biomedicale di  cui  al  medesimo  comma.  A  tale  fine,  il
Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di  euro
e comunque nel limite delle risorse disponibili,  da  riassegnare  al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di
cui al comma 5"; 
          c) al comma 2: 
          1) dopo le parole: "pubblici e privati"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,"; 
          2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1"; 
          d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono  sostituite
dalle seguenti: "anche tramite stipulazione"; 
          e) al comma 5: 
          1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai  seguenti:
"Per le medesime finalita' di cui al presente articolo,  compresa  la
realizzazione di programmi di  sviluppo  del  settore  biomedicale  e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi  al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di  apparecchiature
e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati
alla prevenzione delle emergenze  sanitarie,  l'ENEA  e'  autorizzata
alla costituzione della fondazione di  diritto  privato,  di  seguito
denominata 'Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical',  sottoposta  alla
vigilanza del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che,  mediante
l'adozione di un atto di  indirizzo,  puo'  definirne  gli  obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea  Tech  e  Biomedical  e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere  la  costituzione  di  strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al  primo  periodo
del presente comma"; 
          2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Tramite
apposita convenzione  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis"; 
          f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
          "6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech  e
Biomedical: 
          a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e  ha
la  rappresentanza  legale  dell'ente,  nominato  su   proposta   del
Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; 
          b) il Consiglio  direttivo,  al  cui  interno  puo'  essere
nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore,  per  lo
svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio
direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della  lettera
a), e da quattro membri, due  dei  quali  nominati  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo  economico,  uno  nominato  su  proposta  del
Ministro della  salute  e  uno  nominato  su  proposta  del  Ministro
dell'universita' e della  ricerca.  Il  Presidente  e  i  membri  del
Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di  requisiti  di
onorabilita'  e  indipendenza   nonche'   di   specifica   competenza
professionale    in    campo    economico,    medico-scientifico    e
ingegneristico; 
          c) il Collegio dei revisori  dei  conti,  composto  da  tre
membri effettivi e da tre  supplenti  nominati,  rispettivamente,  su
proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono
nominati i membri supplenti. 
          6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi  di  cui  al
comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri. 
          6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima  della
data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  restano  in
carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi  6-bis  e
6-ter"; 
          g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "9-bis. Al fine di assicurare  il  necessario  sostegno  al
settore  dei  treni  storici  per   le   perdite   subite   a   causa
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  alla   Fondazione   FS
Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2021"»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di  cui  alla
lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77»; 
      al comma 8, le parole: «dall'entrata in vigore di cui ai  commi
6 e 7» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 31-bis (Credito d'imposta per la ricerca biomedica). - 1.
Al fine  di  favorire  lo  sviluppo  della  ricerca  biomedica  e  la
capacita' degli enti di ricerca  nazionali  di  competere  a  livello
europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per  l'anno  2021,  nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del  17  per
cento  delle  spese  sostenute  da  enti  di  ricerca  privati  senza
finalita' di lucro  per  l'acquisto  di  reagenti  e  apparecchiature
destinati alla ricerca scientifica. 
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
      3. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono stabilite le spese  ammissibili  ai  fini  del
riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le  procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di  verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e di revoca del beneficio e le  modalita'  di  restituzione
del credito d'imposta indebitamente fruito. 
      4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  11
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      5. L'efficacia delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
      Art. 31-ter (Riduzione dell'aliquota  dell'IVA  su  reagenti  e
apparecchiature  diagnostiche  nell'ambito  di  progetti  di  ricerca
integralmente finanziati da fondi europei). -  1.  In  considerazione
degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal
1° luglio al 31 dicembre 2021,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto applicata ai reagenti e  alle  apparecchiature  diagnostiche
destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel
campo  delle  biotecnologie   e   della   biomedicina   integralmente
finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle universita',  dagli
enti pubblici di  ricerca,  dagli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza  fini  di
lucro e' ridotta al 5 per cento. 
      2.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente   articolo,
valutate in 24,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
      Art. 31-quater (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione).  -
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 14, comma 3: 
          1) sono premesse le seguenti parole:  "La  tipologia  e  le
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e"; 
          2) le parole: ", le modalita' e i  tempi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e le modalita'"; 
        b) all'articolo 15, comma 1: 
          1) alla lettera a), dopo le parole:  "operatori  nazionali"
sono  inserite  le  seguenti:  "e  le  loro  societa'  controllate  e
collegate  estere  nella   loro   attivita'   con   l'estero   e   di
internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole  da:  "da
intermediari" fino alla fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri  che  rispettino
adeguati principi di organizzazione, vigilanza,  patrimonializzazione
e operativita' o da sottoscrittori  di  prestiti  obbligazionari,  di
cambiali finanziarie, di  titoli  di  debito  e  di  altri  strumenti
finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di  imprese
italiane"; 
          2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino
a:  "n.  385,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "gli   operatori
finanziari italiani o esteri  che  rispettano  adeguati  principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e  operativita'  e  i
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di  cambiali  finanziarie,
di titoli di debito e  di  altri  strumenti  finanziari  connessi  al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane,"  e  dopo  la
parola: "nazionali" sono inserite le seguenti: "o alle loro  societa'
controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana"; 
        c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 17 (Piano strategico annuale  e  piano  previsionale  dei
fabbisogni finanziari). - 1. Il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera  il
piano strategico annuale  e  il  piano  previsionale  dei  fabbisogni
finanziari del fondo di cui al secondo  comma  dell'articolo  37  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  per  l'anno  successivo,
previamente approvati dal Comitato agevolazioni di  cui  all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
      2.  Il  piano  strategico  di  cui  al  comma  1   e'   redatto
considerando le aree  geografiche  e  i  macro-settori  di  interesse
prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi,
tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della  metodologia
di cui all'articolo 16, comma 1-bis. 
      3. L'importo delle assegnazioni  finanziarie  da  destinare  al
fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo  14  del
presente  decreto,  e'  stabilito  annualmente  con   la   legge   di
bilancio"». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «a condizione  che  siano
in possesso del codice identificativo di cui all'articolo  13-quater,
comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58»  sono  sostituite
dalle seguenti: «munite di codice identificativo regionale ovvero, in
mancanza, identificate mediante  autocertificazione  in  merito  allo
svolgimento dell'attivita' ricettiva di bed and breakfast». 
    Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
      «Art. 32-bis (Autorizzazione alla  vendita  di  dispositivi  di
protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio). -
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla  vendita
di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia,
nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere  e
protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e  di  ogni  altro
dispositivo  di  protezione  individuale  destinato   alle   medesime
finalita'  protettive.  Al  fine  di  garantire  la   sicurezza   dei
dispositivi di cui al presente  comma,  le  rivendite  di  generi  di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni  del  fabbricante
in relazione alla destinazione d'uso degli stessi». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1, dopo le parole: «n. 165» e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della  salute
e' istituito un fondo con una dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di  spesa  autorizzato
ai sensi del presente comma, il benessere  e  la  persona,  favorendo
l'accesso ai  servizi  psicologici  delle  fasce  piu'  deboli  della
popolazione, con  priorita'  per  i  pazienti  affetti  da  patologie
oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e  degli
adolescenti in eta' scolare. 
        6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine  del  rispetto  del
limite di spesa autorizzato. 
        6-quater. Agli oneri derivanti dal comma  6-bis,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
      «Art.  33-bis  (Riconoscimento  di  un  contributo  in   favore
dell'Ospedale pediatrico Istituto  Giannina  Gaslini  e  degli  altri
Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il
ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19). - 1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato
ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di  spesa,
i maggiori costi operativi sostenuti per la  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal  conseguente
incremento delle prestazioni di  alta  complessita'  nell'anno  2020,
all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini  e'  attribuito  un
contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
      2. Al fine di ristorare, nel limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma che costituisce limite massimo di  spesa,  i
maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza  da
COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente  incremento  delle
prestazioni di alta complessita', a favore degli Istituti  pediatrici
di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  e'  attribuito   un
contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
      3. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del  limite  di
spesa autorizzato. 
      4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto». 
    All'articolo 34: 
      al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «susseguente  al
passaggio di consegne» sono sostituite dalle seguenti: «relativo alla
gestione successiva al 1° marzo 2021»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme
di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento
sulla contabilita' speciale ad esso  intestata.  Successivamente,  la
rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi»; 
      al  comma  7,  le  parole:  «n.  135  e  fermo  restando»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 135, e ferma restando»; 
      al comma 8, le parole: «le parole: "retribuiti" sono soppresse»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la   parola:   "retribuiti"   e'
soppressa»; 
      al comma 9, le parole: «di conversione» sono soppresse; 
      dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
        «9-bis. Al fine  di  sostenere  il  settore  delle  cerimonie
colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento  del
virus SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione di
cui alla comunicazione COM(2021) 294  final  del  Consiglio,  del  31
maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475,  del  13
ottobre 2020, per un  approccio  coordinato  alla  limitazione  della
liberta' di circolazione in risposta alla pandemia  di  COVID-19,  al
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) all'articolo 8-bis, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere  generale  e
dei protocolli adottati per  lo  svolgimento  dei  riti  religiosi  e
civili, i bambini di eta' inferiore a  sei  anni  sono  esentati  dal
requisito del possesso della certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 per la  partecipazione  ai  banchetti  nell'ambito  di
cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti"; 
          b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
          "8-bis. Per garantire che  le  famiglie  in  viaggio  negli
Stati  membri  dell'Unione  europea  restino  unite,  i  minori   che
accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi  a
quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale  obbligo
non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in  possesso  di  un
certificato di  vaccinazione  o  di  un  certificato  di  guarigione.
L'obbligo di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta' inferiore  a  sei
anni". 
        9-ter. Al fine di dare completa  attuazione  all'integrazione
sociosanitaria  e  di  fare  fronte   al   perdurare   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  il  personale  dipendente  del  Servizio
sanitario  nazionale  appartenente  ai   profili   professionali   di
assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario,  gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal  presente  comma,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        9-quater.  Al  fine  di  garantire,  nel  limite   di   spesa
autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo
di spesa, l'esecuzione gratuita  dei  test  molecolari  e  antigenici
rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  o  del
certificato  COVID  digitale  dell'UE,  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o  in  condizione  di
fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2
a causa di patologie ostative certificate, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero della salute un Fondo  per  la  gratuita'
dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
        9-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per le disabilita' ovvero con l'Autorita' politica  delegata
in materia di disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti, anche al fine del  rispetto  del  limite  massimo  di
spesa previsto, i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di  cui
al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  comma  9-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis. Al fine di rafforzare i  programmi  di  sorveglianza
epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia  farmacologica,
realizzando l'efficace  monitoraggio  dei  consumi  farmaceutici,  il
sistema di ricezione dei dati individuali in forma  anonimizzata,  di
cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' esteso a tutti i farmaci dotati di  autorizzazione  all'immissione
in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale,  e
a tutti i farmaci comunque  dispensati  dalle  farmacie  nelle  forme
della distribuzione per conto,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato  decreto-legge  n.
269  del  2003,  utilizzando  l'infrastruttura  del  sistema  tessera
sanitaria. 
        10-ter. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 10-bis e'
prevista l'acquisizione dei dati  individuali  anonimizzati  relativi
all'erogazione di  parafarmaci  registrati  come  dispositivi  medici
tramite il canale di dispensazione delle farmacie. 
        10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis  e  10-ter  possono
accedere il Ministero della  salute,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco,  l'Istituto  nazionale
di statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari regionali, secondo le  modalita'  fissate  dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. 
        10-quinquies. Dall'attuazione  dei  commi  10-bis,  10-ter  e
10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  alla  ricezione
dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i  cui  oneri
di acquisizione e di trasmissione  sono  posti  ad  esclusivo  carico
delle  associazioni  di  categoria,  utilizzando  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
        10-sexies. Al fine di  potenziare  l'attivita'  di  screening
polmonare su tutto il territorio nazionale, e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  da
destinare ai centri della Rete italiana screening  polmonare  per  la
realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio  del  tumore
del polmone nei limiti della spesa autorizzata. 
        10-septies.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,   da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma
10-sexies,  anche  al  fine  del  rispetto  del   limite   di   spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati  i  centri  che
costituiscono la Rete italiana  screening  polmonare,  garantendo  il
piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale. 
        10-octies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  10-sexies   e
10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
      «Art.  34-bis  (Disposizioni   in   materia   di   sorveglianza
epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti  genetiche  e
di  monitoraggio  delle  risposte  immunologiche  al  COVID-19  e  ai
vaccini). - 1. Al fine di assicurare la  sorveglianza  epidemiologica
della circolazione del virus SARS-CoV-2  e  delle  relative  varianti
genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una  rete  di
laboratori di microbiologia e di centri  di  sequenziamento  genomico
individuati ai sensi  del  comma  2.  Allo  scopo  di  promuovere  il
monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2
e ai vaccini somministrati per la  prevenzione  del  medesimo  virus,
nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore  specifico  che
comprendono  studi  sui  meccanismi  patogenetici  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 e sull'individuazione  di  nuove  strategie  diagnostiche,
preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di  sanita'  coordina
lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri
appositamente identificati nel territorio nazionale,  anche  mediante
bandi pubblici. 
      2. Ai fini di cui al comma  1,  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma costituisce una rete di laboratori  di  microbiologia  e  di
centri di sequenziamento  genomico,  individuati  da  un  laboratorio
pubblico  di  riferimento  regionale  che,   in   coordinamento   con
l'Istituto  superiore  di  sanita',  ai   fini   dell'accreditamento,
verifica il possesso dei requisiti  tecnici  indicati  dal  Ministero
della salute.  Ai  medesimi  fini,  sono  individuati  laboratori  di
microbiologia e centri  di  sequenziamento  genomico  afferenti  alla
Sanita' militare che operano in diretto coordinamento con  l'Istituto
superiore di sanita'. 
      3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica  del
virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno  l'obbligo  di
trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test  per
l'individuazione dell'infezione  da  SARS-CoV-2  al  dipartimento  di
prevenzione   dell'azienda    sanitaria    locale    territorialmente
competente. Le regioni  e  le  province  autonome,  ricevuti  i  dati
relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto  superiore  di
sanita',  nel  rispetto  delle  indicazioni  dallo  stesso   fornite,
mediante la piattaforma per la sorveglianza  integrata  del  COVID-19
istituita presso il medesimo Istituto  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27  febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.
Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi. 
      4.  Per  lo   svolgimento   delle   specifiche   attivita'   di
sorveglianza  delle  varianti  genetiche  del  virus  SARS-CoV-2,   i
laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al  comma  2,
nel rispetto delle  modalita'  indicate  dall'Istituto  superiore  di
sanita' e  accedendo  all'apposito  sistema  informativo  predisposto
presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma  anonima,  i  dati
relativi alla sequenza  genica  di  una  determinata  percentuale  di
campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 
      5.  Ai  fini  del  monitoraggio  delle  risposte  immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2,  l'Istituto  superiore  di  sanita'  si
avvale dei  dati  individuali  acquisiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
      6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni  e  le  province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2  e  3  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  sorveglianza  delle
varianti genetiche del  virus  SARS-CoV-2  e  di  monitoraggio  delle
risposte immunologiche  all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati,
nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo
e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di
10.000.000 di euro  per  l'anno  2021.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal precedente periodo si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a  valere  sul  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, destinate agli interventi del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole:  «n.  68»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31
e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della  salute,  previa
istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali
(AGENAS) da concludere  entro  il  30  dicembre  2021,  effettua  una
ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e  province
autonome ed elabora un programma  triennale  per  l'attuazione  della
legge 15 marzo 2010, n. 38,  al  fine  di  assicurare,  entro  il  31
dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui
ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  in  tutto  il  territorio
nazionale, fissando per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  i
relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale  da
parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento
ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  prorogato,  a
decorrere  dall'anno  2013,   dall'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di  Bolzano  presentano  periodicamente
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  citato   programma
triennale  al  Comitato  permanente  per  l'erogazione  dei   livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo  9  dell'intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
        2-ter.  Entro  il  30   giugno   2022,   previa   istruttoria
dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite  le  tariffe
nazionali  massime  di  riferimento  per   la   remunerazione   delle
prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e
in hospice, in coerenza con la  programmazione  economico-finanziaria
del Servizio sanitario nazionale. 
        2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e
2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        2-quinquies. In caso  di  mancata  attuazione  del  programma
triennale  nei  termini  previsti  si  applica   la   procedura   per
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131». 
    Al titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 35-bis (Disposizione in materia di proroga  di  contratti
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco).  -  1.  I  commi  431  e   432
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti
dai seguenti: 
        "431.  L'AIFA   puo'   prorogare   e   rinnovare,   fino   al
completamento delle procedure concorsuali di  cui  al  comma  430  e,
comunque,  non  oltre  il  31   dicembre   2021,   i   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021  o
in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
nel limite di 35 unita', nonche' i contratti di prestazione di lavoro
flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo  15  giugno
2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021,  nel  limite  di  39  unita'.
Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' fatto divieto  all'AIFA  di
instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate
dalle  procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  430  del  presente
articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. 
        432. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  all'AIFA  e'  fatto
divieto di stipulare contratti di lavoro  di  cui  agli  articoli  7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  si
applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001". 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
      Art. 35-ter (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci
innovativi e dei farmaci oncologici innovativi). - 1. All'articolo  1
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 393, la parola: "400," e' soppressa; 
        b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 e' abrogato; 
        c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 e' sostituito
dal seguente: 
          "401. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro  annui,  per  il
concorso  al  rimborso  alle  regioni  delle  spese   sostenute   per
l'acquisto dei farmaci innovativi.  Resta  ferma  la  competenza  del
Ministero della salute  a  disciplinare  le  modalita'  operative  di
erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri  stabiliti
con il decreto adottato ai sensi del comma 405"; 
        d) dopo il comma 401 e' inserito il seguente: 
          "401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 e'  finanziato,  per
664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del  comma
393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse
destinate  alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi  del   Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662"; 
        e) al comma 402,  le  parole:  "ai  commi  400  e  401"  sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 401"; 
        f) al comma 402-bis, le parole: "ai Fondi previsti  ai  commi
400 e 401" sono sostituite dalle  seguenti:  "al  Fondo  previsto  al
comma 401" e le parole: "dei Fondi di cui ai commi 400  e  401"  sono
sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401"; 
        g) al comma 405, le parole: "dei fondi di cui ai commi 400  e
401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma  401"
e le parole: "ai citati  commi  400  e  401"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al citato comma 401"; 
        h) al comma 406, le parole: "di ciascuno dei fondi di cui  ai
commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al
comma 401". 
      2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, e' abrogato». 
    All'articolo 36: 
      al comma 4, dopo le parole: «con modificazioni» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, dopo le parole: «n. 77»  e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 37: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «sono inseriti» sono sostituite  dalle
seguenti: «sono aggiunti»; 
        al capoverso 1-ter, dopo  le  parole:  «all'articolo  44»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al capoverso 1-quinquies, le parole da: «adottato» fino  alla
fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato  nel  sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali». 
    Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 37-bis (Incremento del Fondo per le non autosufficienze).
- l. Al fine di potenziare  l'assistenza  e  i  servizi  relativi  ai
progetti di vita indipendente per le persone con  disabilita'  e  non
autosufficienti,  il  Fondo  per  le  non  autosufficienze   di   cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per  l'anno  2022  per  finanziare
programmi  di  assistenza  domiciliare   e   assistenza   domiciliare
integrata. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      Art.  37-ter  (Misure  in  favore  dei  lavoratori  socialmente
utili). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono  procedere  all'assunzione  a
tempo indeterminato anche  le  amministrazioni  pubbliche  presso  le
quali risultano temporaneamente utilizzati i  lavoratori  socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2000, n. 81. 
      2.  Nelle  regioni   e   negli   enti   locali   sottoposti   a
commissariamento, la  manifestazione  di  interesse  all'avvio  della
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495,  della
legge  27  dicembre   2019,   n.   160,   e'   espressa   dall'organo
commissariale». 
    All'articolo 38: 
      al comma 1, le parole:  «1  giugno»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «1° giugno»; 
      al comma 2,  dopo  le  parole:  «in  327,2»  sono  inserite  le
seguenti: «milioni di euro»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al  periodo
dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari  delle
misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi  dell'articolo  1,  comma
289, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  riduzioni  previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e'  stanziato  l'importo  di  500.000
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
        2-ter. Agli oneri derivanti  dal  comma  2-bis,  pari  a  0,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto»; 
      alla  rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  «e  di
trattamento di mobilita' in deroga». 
    All'articolo 40: 
      al comma 1, ottavo periodo, le parole: «articolo 3, comma 5 del
decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al fine di mitigare  i  disagi  che,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati  nella
gestione degli adempimenti connessi alle richieste  di  accesso  alle
prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, i termini di decadenza  di  cui  all'articolo  7,
comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai
trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020  al
30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui
al primo periodo del presente comma e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.  95269  del  2016  a
titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di  euro  per
l'anno 2021. All'onere derivante dal  secondo  periodo  del  presente
comma, pari a 18 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «dalla  legge  dalla  legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «1 luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio». 
    Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  40-bis  (Ulteriore  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria). - 1. Anche per  fronteggiare  situazioni  di
particolare  difficolta'  economica  presentate  al  Ministero  dello
sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8,  comma
1,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  che  non  possono
ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riconosciuto, nel limite di
spesa di  351  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un  trattamento
straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5,
12 e 22 del medesimo decreto legislativo n.  148  del  2015,  per  un
massimo di tredici settimane  fruibili  fino  al  31  dicembre  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di
cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica,  del
predetto  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
      2. Ai datori di lavoro che presentano domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro
il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,
le procedure pendenti avviate successivamente al  23  febbraio  2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,
gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di  subentro  di
un nuovo appaltatore in  forza  di  legge,  di  contratto  collettivo
nazionale di lavoro o  di  clausola  del  contratto  di  appalto.  Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi',  preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
      3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
      4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  351
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
      Art.  40-ter  (Riconoscimento   dei   trattamenti   integrativi
arretrati del Fondo di solidarieta'  per  il  settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020). - 1.  Al  fine  di
mitigare  gli  effetti   economici   sui   lavoratori   del   settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  ed
eliminare la disparita' di trattamento  dei  lavoratori  dei  servizi
aeroportuali  di  terra  esclusi  dall'operativita'  del   Fondo   di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale ai sensi dell'articolo 22  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di
integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori  di  cui  al
presente comma, con il riconoscimento delle spettanze  arretrate  non
erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. 
      2. Per l'attuazione del  presente  articolo,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  stabilisce  le  modalita'  per  l'erogazione  dei
trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1,  anche  al  fine
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 
      3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
      Art. 40-quater (Disposizioni per il settore  marittimo).  -  1.
All'articolo  9-bis  del  decreto-legge  22  marzo   2021,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "2-bis. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita'  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 3 della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  puo'  essere
altresi'  riconosciuta,  a  domanda,  in   alternativa   alla   Nuova
prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI),  ai
lavoratori gia' dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui  al  comma  1
del presente articolo  ubicati  nella  regione  Sardegna,  che  hanno
cessato di percepire il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4  milioni  di  euro
per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennita'  di  cui
al presente comma,  l'erogazione  della  NASpI  e'  sospesa  fino  al
termine del periodo di percepimento dell'indennita' stessa". 
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,
pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
      «Art. 41-bis (Modifica all'articolo 19 del decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo  determinato).  -
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
          "b-bis)  specifiche   esigenze   previste   dai   contratti
collettivi di cui all'articolo 51"; 
        b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1.1. Il termine di durata  superiore  a  dodici  mesi,  ma
comunque non eccedente ventiquattro mesi,  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  puo'  essere  apposto  ai  contratti  di  lavoro
subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze  previste  dai
contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della
lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"». 
    All'articolo 42: 
      al comma 3, alinea, e' aggiunta, in fine, la  seguente  parola:
«euro»; 
      al comma 8, primo periodo,  le  parole:  «750,4  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «848 milioni»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis.  Non   concorrono   alla   formazione   del   reddito
imponibile, ai fini della relativa  tassazione,  i  contributi  e  le
indennita'  di  qualsiasi  natura,  anche  integrativi  o  aggiuntivi
rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati,  in
via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e
di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale  e
finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci,  in  favore  di
lavoratori  che  in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro
rapporto di lavoro»; 
      i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: 
        «9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma
8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata
di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
        10. Agli oneri derivanti dai commi 8  e  9,  pari  a  1.015,4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
          a) quanto a 70 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
          b) quanto a 70 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
          c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante  riduzione,  per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13
marzo 2021, n. 30,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
maggio 2021, n. 61; 
          d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 77». 
    All'articolo 43: 
      al comma 1, dopo le parole: «e del commercio» sono inserite  le
seguenti:  «nonche'  del  settore   creativo,   culturale   e   dello
spettacolo»; 
      al comma 2 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»; 
      al comma 4, le parole: «770,0 milioni di euro per l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «770,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023»; 
      al comma 5, le parole: «Il beneficio previsto di cui  al»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'esonero di cui al»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari  a
770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di  euro  per
l'anno 2021 e a  97  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  ai  sensi
dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni  di  euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma  7,  del  presente  decreto,  e,
quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della  citata
legge n. 190 del 2014»; 
      alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' del settore creativo, culturale e dello spettacolo». 
    Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 43-bis  (Contributi  per  i  servizi  della  ristorazione
collettiva). - 1. Al fine di mitigare la  crisi  economica  derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti  nei
servizi di ristorazione collettiva sono erogati  contributi  a  fondo
perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del  presente  articolo,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo
in considerazione anche il costo del lavoro. 
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
      4. L'efficacia delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.