Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'adozione del decreto di  cui  all'articolo  2,  ciascun
ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  dei
preesistenti uffici dirigenziali  di  livello  non  generale  con  le
competenze nel rispettivo settore di attribuzione. 
  2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, le  attuali
strutture periferiche del Ministero assicurano lo  svolgimento  delle
attivita'  di  competenza   avvalendosi   dei   preesistenti   uffici
dirigenziali di livello non generale. 
  3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma  8,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento
alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la
decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi
a dette strutture si verifica con la conclusione delle  procedure  di
conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale
e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  4. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 giugno 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
 
   Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
foglio n. 2551 
 
          Note all'art. 3: 
              -Si riporta l'art. 2, comma  8,  del  decreto-legge  31
          agosto  2013,  n.  101   (Disposizioni   urgenti   per   il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
              8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,
          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le
          procedure ed i criteri previsti dall'art.  19  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
          alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di  lavoro
          in essere alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7  agosto  2012,  n.  135  mediante  conferimento  di
          incarico dirigenziale secondo la  disciplina  del  presente
          comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle   unita'   di
          personale  risultante  in  soprannumero   all'esito   delle
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali,  e'
          costituito, in via transitoria e non oltre il  31  dicembre
          2014,  un   contingente   ad   esaurimento   di   incarichi
          dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  fermo
          restando l'obbligo di rispettare  le  percentuali  previste
          dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, calcolate sulla dotazione  organica  ridotta.
          Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare  il
          valore degli  effettivi  soprannumeri,  si  riduce  con  le
          cessazioni dal servizio per qualsiasi causa  dei  dirigenti
          di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione  dell'art.
          2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135,  nonche'  con  la  scadenza  degli  incarichi
          dirigenziali non rinnovati del personale  non  appartenente
          ai  ruoli   dirigenziali   dell'amministrazione.   Per   le
          amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva  la
          possibilita',   per   esigenze   funzionali    strettamente
          necessarie e  adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli
          incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai  sensi
          del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, fino alla data di  adozione  dei  regolamenti
          organizzativi e comunque non oltre  il  31  dicembre  2013.
          Nelle  more  dei  processi  di  riorganizzazione,  per   il
          conferimento degli incarichi dirigenziali di  cui  all'art.
          19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          qualora  l'applicazione  percentuale  per   gli   incarichi
          previsti dal comma 6 del medesimo art.  19  determini  come
          risultato   un   numero   con   decimali,   si   procedera'
          all'arrotondamento all'unita' superiore. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  19,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (art. 19
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini  del  conferimento  di
          ciascun incarico di funzione dirigenziale si  tiene  conto,
          in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura
          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.   593,   il   numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.».