Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  nel
         settore delle infrastrutture autostradali e idriche 
 
  1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale  adottati  nel  periodo  emergenziale  da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti  provvedimenti  sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13,  comma
3, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  le  parole  «non
oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «non  oltre
il 31 dicembre 2021». 
  2.  In  considerazione  del  calo  di  traffico  registrato   sulle
autostrade  italiane  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti
effetti economici e di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto,  relative  ai  servizi  di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di  procedure  di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle  concessioni
di cui al primo periodo e gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita'  degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in  materia  di  sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti,  i
compiti». 
  4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  «Il  progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da  sbarramenti
aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai  propri  ordinamenti,  adeguano  la  disciplina   regionale   agli
obiettivi di cui ai  commi  2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle
specifiche caratteristiche  degli  sbarramenti  e  dei  corpi  idrici
interessati.».