Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui all'Allegato A.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Dotazioni organiche). - 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui all'Allegato A. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali. 3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.».