Art. 15 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquantuno posti funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono ripartiti i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'ambito delle strutture in cui si articola il Ministero.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 400 del 1988 si vedano note alle premesse. - Si riportano i commi 4 e 4 bis dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».