Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Direzione  generale
per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa»; 
    b) al comma 1: 
      1) nell'alinea, le parole «,  l'innovazione  organizzativa,  il
bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari -» sono sostituite dalle
seguenti: «e  l'innovazione  organizzativa»  e  la  parola  «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «quattro»; 
      2) la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)  gestisce
l'organizzazione  e  il  reclutamento  del  personale,  assicura   la
realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle  modalita'
della prestazione lavorativa,  promuove  e  garantisce  il  benessere
organizzativo;»; 
      3) le lettere b), m), n) e o) sono soppresse; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)  svolge  le
attivita' amministrative e contabili funzionali  all'esercizio  della
sorveglianza sanitaria per il personale;»; 
      5) la lettera e) e' sostituita dalla  seguente:  «e)  rileva  i
fabbisogni formativi, gestisce l'attivita' formativa finalizzata allo
sviluppo delle professionalita' del personale e cura i  rapporti  con
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;»; 
      6) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale
non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto n. 57  del
          2017 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  4  (Direzione  generale  per  le  politiche  del
          personale e l'innovazione organizzativa). - 1. La Direzione
          generale per le politiche  del  personale  e  l'innovazione
          organizzativa si articola  in  quattro  uffici  di  livello
          dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
                a) gestisce l'organizzazione e  il  reclutamento  del
          personale,   assicura   la   realizzazione   di   soluzioni
          innovative con riferimento alle modalita' della prestazione
          lavorativa,   promuove   e    garantisce    il    benessere
          organizzativo; 
                b) (soppressa); 
                c)  coordina  l'attivita'   di   applicazione   delle
          modifiche  legislative  e  regolamentari   aventi   impatto
          sull'organizzazione del Ministero; 
                d) svolge le  attivita'  amministrative  e  contabili
          funzionali all'esercizio della sorveglianza  sanitaria  per
          il personale; 
                e)   rileva   i   fabbisogni   formativi,    gestisce
          l'attivita'  formativa  finalizzata  allo  sviluppo   delle
          professionalita' del personale e cura  i  rapporti  con  la
          Scuola Nazionale dell'Amministrazione; 
                f)  assicura  la   corresponsione   del   trattamento
          economico fondamentale, accessorio e di quiescenza; 
                g)  cura,  in  coordinamento  con   il   Segretariato
          generale, la valutazione e  le  politiche  premianti  della
          performance  dei  dirigenti  e  del  personale  delle  aree
          funzionali; 
                h)  gestisce  la  contrattazione  integrativa  e   le
          relazioni sindacali; 
                i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle
          onorificenze; 
                l) cura la programmazione e la gestione del  bilancio
          in termini finanziari  ed  economico-patrimoniali,  nonche'
          dei fabbisogni finanziari e strumentali per  il  centro  di
          responsabilita' amministrativa; 
                m) (soppressa); 
                n) (soppressa); 
                o) (soppressa); 
                p) cura il contenzioso  relativo  alla  gestione  del
          personale, anche con  riferimento  al  recupero  del  danno
          erariale; organizza, nell'ambito  di  apposito  ufficio  di
          livello dirigenziale non generale,  l'ufficio  procedimenti
          disciplinari. 
                q) cura,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  relazioni  con
          organismi  internazionali  per  le   materie   di   propria
          competenza.».