Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari -» sono sostituite dalle seguenti: «e l'innovazione organizzativa» e la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalita' della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo;»; 3) le lettere b), m), n) e o) sono soppresse; 4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) svolge le attivita' amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale;»; 5) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce l'attivita' formativa finalizzata allo sviluppo delle professionalita' del personale e cura i rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;»; 6) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto n. 57 del 2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa). - 1. La Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalita' della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo; b) (soppressa); c) coordina l'attivita' di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero; d) svolge le attivita' amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale; e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce l'attivita' formativa finalizzata allo sviluppo delle professionalita' del personale e cura i rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione; f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza; g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali; h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali; i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze; l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilita' amministrativa; m) (soppressa); n) (soppressa); o) (soppressa); p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari. q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.».