Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «per l'inclusione e le politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; 2) alla lettera b), le parole «il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,» sono soppresse; 3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) e' responsabile dell'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro;»; 4) alla lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «E' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»; 5) alla lettera g), le parole «le politiche per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «le politiche sociali per l'infanzia»; 6) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;»; 7) la lettera i) e' soppressa; 8) alla lettera l), le parole «del Casellario dell'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema informativo unitario dei servizi sociali».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale). - 1. La Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidita'; b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite; c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; c-bis) e' responsabile dell'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro; d) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. E' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Svolge attivita' di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta acquisti"; e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunita'; f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); g) promuove e monitora le politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita'; h-bis) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza; i) (soppressa); l) cura l'attuazione Sistema informativo unitario dei servizi sociali e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali; m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali; n) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.».