Art. 11 
 
Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
                              societa' 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi  e
sulle societa' si articola in  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) vigilanza sul  sistema  cooperativo  comprese  le  cooperative
europee; 
    b) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con  riferimento
agli aspetti relativi alla mutualita'; 
    c)  vigilanza  sulle  associazioni  nazionali   riconosciute   di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  e  sui
fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della  legge
31 gennaio 1992, n. 59; 
    d) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative; 
    e) vigilanza su gestioni commissariali, scioglimenti e  procedure
di liquidazione coatta amministrativa delle  societa'  cooperative  e
dei consorzi agrari di concerto  con  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
    f) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione; 
    g) gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
delle societa' fiduciarie e di revisione e relativa vigilanza; 
    h) promozione delle attivita' di vigilanza, nei  confronti  della
societa' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.  e   connessi   adempimenti,   ai   sensi
dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; 
    i) vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito,  sul  Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le  munizioni
commerciali, su Fondazione Valore Italia  fino  alla  chiusura  della
relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    l) promozione delle funzioni di vigilanza sui seguenti  enti  per
quanto di competenza del Ministero: Fondazione Ugo Bordoni; 
    m) vigilanza sull'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), sul
Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione; 
    n)  attivita'  di  vigilanza,  per  quanto  di   competenza   del
Ministero,  su  ICE  -  Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
    o) gestione di tutte le attivita' da realizzare per  l'attuazione
dei progetti di  riforma  e  investimento  previsti  dal  PNRR  nelle
materie di competenza; 
    p)   cura,   rispetto   all'ambito   di    propria    competenza,
dell'implementazione del piano di comunicazione e  del  rispetto  dei
tempi, delle modalita' di attuazione e  delle  risorse  economiche  e
finanziarie assegnate; 
    q) nell'ambito delle proprie competenze  e  con  la  supervisione
dell'Ufficio Stampa, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  della  legge  31
          gennaio 1992, n. 99, recante «Nuove  norme  in  materia  di
          societa' cooperative»: 
                «Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione).  -   1.   Le   associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi  dell'art.  5
          del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate da regioni a statuto  speciale  possono  costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
                2. L'oggetto sociale deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno. 
                3. Per realizzare i propri fini, i fondi  di  cui  al
          comma 1 possono  promuovere  la  costituzione  di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste controllate. Possono altresi'  finanziare  specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo. 
                4.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro   consorzi,
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, devono destinare alla  costituzione  e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al  3  per  cento.  Il  versamento  non  deve  essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 
                5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi  di  cui  al
          comma  1  il  patrimonio  residuo  delle   cooperative   in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi eventualmente maturati, di cui  al  primo  comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni. 
                6. Le societa' cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'art. 20. 
                7.  Le  societa'  cooperative  ed  i  loro   consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad  associazioni
          che non abbiano costituito il fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
                8. Lo Stato e gli enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati. 
                9. I versamenti ai fondi effettuati dai  soggetti  di
          cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione. 
                10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 460 a  463,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007).»: 
                «(Omissis). 
                460.  La  Societa'  Sviluppo  Italia  Spa  assume  la
          denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa'  a
          capitale interamente pubblico. Il Ministro  dello  sviluppo
          economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
          gli obiettivi della Societa' e approva le linee generali di
          organizzazione  interna,  il  documento   previsionale   di
          gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          individuati gli atti di gestione ordinaria e  straordinaria
          della Societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
          che, ai fini della loro efficacia e validita',  necessitano
          della preventiva approvazione ministeriale. 
                461. Sulla base dei contenuti e dei  termini  fissati
          con direttiva del Ministro  dello  sviluppo  economico,  la
          Societa' di cui al comma 460 predispone entro il  31  marzo
          2007 un piano di riordino e di  dismissione  delle  proprie
          partecipazioni societarie, nei settori  non  strategici  di
          attivita'. Il predetto piano di riordino e  di  dismissione
          dovra' prevedere che entro il  30  giugno  2007  il  numero
          delle societa' controllate sia ridotto a non piu'  di  tre,
          nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche  tramite
          una societa' veicolo,  delle  partecipazioni  di  minoranza
          acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
          con le regioni interessate  anche  tramite  la  cessione  a
          titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
          pubbliche delle  relative  partecipazioni.  Le  conseguenti
          operazioni    di    riorganizzazione,    nonche'     quelle
          complementari e strumentali sono esenti da imposte  dirette
          e indirette e da tasse. 
                462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
          n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali". 
                463. Al decreto legislativo 9  gennaio  1999,  n.  1,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 2, comma 5, le parole: ",  regionali  e
          locali" sono soppresse; 
                  b)  all'art.  2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento  alla
          societa' Sviluppo  Italia  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico.  Il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
          Parlamento"; 
                  c) all'art. 2, dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il
          seguente: "6-bis. Un  magistrato  della  Corte  dei  conti,
          nominato dal Presidente della Corte  stessa,  assiste  alle
          sedute degli organi di amministrazione e di revisione della
          Societa'."; 
                  d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4.  -
          1. La societa'  presenta  annualmente  al  Ministero  dello
          sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte  ai
          fini  della   valutazione   di   coerenza,   efficacia   ed
          economicita' e ne riferisce alle Camere".».