Art. 13 
 
                         Dotazione organica 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate
nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. 
  2. Nell'ambito della dotazione  organica  di  livello  dirigenziale
generale, di cui alla Tabella A, allegata  al  presente  regolamento,
possono  essere  attribuiti  fino  a  6   incarichi   ispettivi,   di
consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  un  incarico
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  3. Il personale dirigenziale, di prima e  di  seconda  fascia,  del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19,  comma  10,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          (Omissis). 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali.».