Art. 13 Dotazione organica 1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a 6 incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 3. Il personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico. 4. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Omissis). 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».