Art. 14 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono individuati
nel  numero  complessivo  di  104  posti  di   funzione,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55. 
  2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non
generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei
incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro  e
uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  recante  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri»: 
                «Art.  3  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il
          Ministero della transizione ecologica). - (Omissis). 
                2. A decorrere dalla data di adozione del decreto  di
          cui   al   comma   4,    la    Direzione    generale    per
          l'approvvigionamento,  l'efficienza  e  la   competitivita'
          energetica e la Direzione generale per le infrastrutture  e
          la sicurezza  dei  sistemi  energetici  e  geominerari  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   la   relativa
          dotazione organica e con i relativi posti  di  funzione  di
          livello  dirigenziale  generale  e   non   generale,   sono
          trasferite  al  Ministero  della   transizione   ecologica.
          Conseguentemente  la  dotazione  organica   del   personale
          dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          rideterminata in 17 posizioni di  livello  generale  e  104
          posizioni di livello non generale.».