Art. 14 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono individuati nel numero complessivo di 104 posti di funzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55. 2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»: «Art. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica). - (Omissis). 2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale.».