Art. 4 
 
Direzione generale per la politica industriale,  l'innovazione  e  le
                                 PMI 
 
  1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione
e le PMI si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e
svolge le seguenti funzioni: 
    a) elaborazione e attuazione  delle  politiche  per  lo  sviluppo
della  competitivita'  del  sistema  imprenditoriale,  attraverso  la
promozione della ricerca  e  dell'innovazione,  la  diffusione  delle
tecnologie  digitali  e  delle  nuove  tecnologie,  il  trasferimento
tecnologico, la sostenibilita' ambientale; 
    b)  analisi  e  studio  del  sistema   produttivo   nazionale   e
internazionale;  banca  dati  per   il   monitoraggio   del   sistema
imprenditoriale italiano e confronto con il  sistema  internazionale;
valutazione degli  impatti  delle  politiche  industriali;  gestione,
coordinamento e monitoraggio delle  attivita'  dell'Osservatorio  dei
servizi   pubblici   locali   in   collaborazione   con   le    altre
Amministrazioni pubbliche competenti in materia; 
    c) azioni di raccordo con  gli  altri  soggetti  istituzionali  e
pubblici che attuano programmi e interventi  per  lo  sviluppo  della
competitivita' delle imprese anche in coordinamento con le  politiche
territoriali; 
    d) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle
catene del valore strategiche e delle  misure  di  sostegno  ad  esse
correlate  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per   gli
incentivi alle imprese; 
    e) gestione  dei  dossier  di  politica  industriale,  ricerca  e
innovazione all'esame del Consiglio Competitivita' della UE; aiuti di
Stato compatibili con il mercato  interno  e  attivita'  relative  al
sistema di notifica elettronica; 
    f)  individuazione   e   aggiornamento   delle   specializzazioni
intelligenti e coordinamento con i livelli regionali; 
    g)  partecipazione  ai  processi  e  attuazione  delle  politiche
industriali internazionali bilaterali  e  multilaterali,  nell'ambito
del Patto Atlantico, dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo economico (OCSE) e di altri organismi internazionali; 
    h) gestione e attivita'  del  Punto  di  contatto  nazionale  per
l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le  imprese  multinazionali
di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
    i) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e  lo
sviluppo delle start-up e delle piccole e medie  imprese  innovative,
gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il  microcredito,  salvo
quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera i), e  supporto  al
Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo  17
della legge 11 novembre 2011, n. 180 nonche' gestione del Comitato di
cui all'articolo 26-bis, commi 2 e  3,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286; 
    l) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali
strategici per l'economia nazionale; 
    m) attuazione delle  politiche  e  interventi  per  le  industrie
alimentari, per il made in Italy, per le  imprese  creative,  per  la
mobilita' sostenibile, per i settori di base e per i settori ad  alto
contenuto tecnologico; 
    n) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di
etichettatura alimentare in sede  nazionale,  dell'Unione  europea  e
internazionale; 
    o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del
movimento  cooperativo  e  rapporti  con  gli  Organismi  europei  ed
internazionali, tra cui l'Organizzazione  internazionale  del  lavoro
(O.I.L.)  per  quanto  attiene  alla   promozione   cooperativa,   in
collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli  enti
cooperativi e sulle societa'; 
    p) promozione e valorizzazione delle azioni volte  ad  accrescere
la responsabilita' sociale delle imprese; 
    q) rilevazione e monitoraggio dei settori produttivi del  sistema
imprenditoriale nazionale, finalizzato alla puntuale rimodulazione  e
al reindirizzamento delle politiche di nascita e sviluppo del tessuto
produttivo; 
    r) gestione di tutte le attivita' da realizzare per  l'attuazione
dei progetti di  riforma  e  investimento  previsti  dal  PNRR  nelle
materie di competenza; 
    s)   cura,   rispetto   all'ambito   di    propria    competenza,
dell'implementazione del piano di comunicazione e  del  rispetto  dei
tempi, delle modalita' di attuazione e  delle  risorse  economiche  e
finanziarie assegnate; 
    t) nell'ambito delle proprie competenze  e  con  la  supervisione
dell'Ufficio Stampa  del  Ministro,  gestione  dei  rapporti  con  le
imprese e gli enti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39,  della  legge  12
          dicembre  2002,  n.  273,  recante  «Misure  per   favorire
          l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»: 
                «Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE).  -
          1. Al fine di dare attuazione alla decisione  dei  Ministri
          OCSE   del   giugno   2000,   finalizzata   a    promuovere
          l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di  un
          codice di comportamento comune,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero delle attivita' produttive, un Punto di  contatto
          nazionale (PCN). 
                2. Per garantire l'operativita' del  PCN  di  cui  al
          comma  1,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive   e'
          autorizzato   a   richiedere   in    comando    da    altre
          amministrazioni   personale   dotato    delle    qualifiche
          professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'.
          A tale personale si applica la disposizione di cui all'art.
          17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
                3. Al fine di garantire il funzionamento del  PCN  e'
          autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno  2003  e  di
          720.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 
                4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
          per gli anni 2003 e 2004 dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle attivita' produttive.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, legge 11  novembre,
          180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa.
          Statuto delle imprese»: 
                «Art. 17 (Garante  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese). - 1. E'  istituito,  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Garante  per  le  micro,  piccole  e
          medie imprese, che svolge le funzioni di: 
                  a) monitorare l'attuazione  nell'ordinamento  della
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2008)  394
          definitivo,  del  25  giugno  2008,  recante  «Una   corsia
          preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca  di  un
          nuovo quadro  fondamentale  per  la  Piccola  Impresa  (uno
          ''Small  Business  Act''  per  l'Europa)»   e   della   sua
          revisione, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea COM (2011) 78 definitivo,  del  23  febbraio  2011,
          recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa»; 
                  b) analizzare,  in  via  preventiva  e  successiva,
          l'impatto della regolamentazione  sulle  micro,  piccole  e
          medie imprese; 
                  c) elaborare proposte  finalizzate  a  favorire  lo
          sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese; 
                  d)  segnalare  al  Parlamento,  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   ai   Ministri   e   agli   enti
          territoriali  interessati  i   casi   in   cui   iniziative
          legislative o regolamentari o provvedimenti  amministrativi
          di carattere generale possono determinare oneri  finanziari
          o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole  e
          medie imprese; 
                  e) trasmettere  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una  relazione
          sull'attivita' svolta. La relazione  contiene  una  sezione
          dedicata  all'analisi   preventiva   e   alla   valutazione
          successiva dell'impatto  delle  politiche  pubbliche  sulle
          micro, piccole e medie imprese e  individua  le  misure  da
          attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente  del
          Consiglio dei Ministri trasmette  entro  trenta  giorni  la
          relazione al Parlamento; 
                  f) monitorare le leggi regionali di interesse delle
          micro, piccole e medie imprese e promuovere  la  diffusione
          delle migliori pratiche; 
                  g) coordinare i  garanti  delle  micro,  piccole  e
          medie imprese istituiti  presso  le  regioni,  mediante  la
          promozione  di   incontri   periodici   ed   il   confronto
          preliminare alla redazione  della  relazione  di  cui  alla
          lettera e). 
                2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui  al
          comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto  delle
          valutazioni  delle  categorie  e   degli   altri   soggetti
          rappresentativi  delle  micro,  piccole  e  medie   imprese
          relativamente agli oneri complessivamente  contenuti  negli
          atti  normativi  ed  amministrativi  che   interessano   le
          suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi  del
          Governo,   il    Garante,    anche    congiuntamente    con
          l'amministrazione  competente  a  presentare   l'iniziativa
          normativa,  acquisisce  le  valutazioni  di  cui  al  primo
          periodo e  il  rapporto  di  cui  al  medesimo  periodo  e'
          allegato  all'AIR.  Ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo
          l'amministrazione  competente  a  presentare   l'iniziativa
          normativa segnala al Garante gli schemi di  atti  normativi
          del Governo che introducono  o  eliminano  oneri  a  carico
          delle micro, piccole e medie imprese. 
                3.  Il   Governo,   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di  ogni  anno,
          rende  comunicazioni  alle  Camere  sui   contenuti   della
          relazione di  cui  al  comma  1,  lettera  e).  Il  Garante
          concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e  c),
          sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
          indirizzo parlamentare eventualmente approvati. 
                4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
          di cui al comma 1 si avvale  delle  analisi  fornite  dalla
          Banca d'Italia, dei dati rilevati  dall'Istituto  nazionale
          di   statistica,   della   collaborazione   dei   Ministeri
          competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere  di
          commercio. Puo' stipulare convenzioni non  onerose  per  la
          collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
          primari istituti di ricerca, anche di  natura  privata.  Le
          camere di commercio, sulla base delle informazioni  di  cui
          al comma 2 dell'art. 9, possono proporre al Garante  misure
          di   semplificazione   della   normativa    sull'avvio    e
          sull'esercizio dell'attivita' di impresa. 
                5. Presso il Garante di cui al comma 1  e'  istituito
          il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di
          categoria maggiormente rappresentative  del  settore  delle
          micro, piccole e medie imprese, con la funzione  di  organo
          di partenariato delle politiche di  sviluppo  delle  micro,
          piccole e medie imprese, in raccordo  con  le  regioni.  Al
          fine di attivare  un  meccanismo  di  confronto  e  scambio
          permanente e regolare, le  consultazioni  si  svolgono  con
          regolarita'  e  alle  associazioni   e'   riconosciuta   la
          possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
          e criticita'. 
                6. Il Garante di cui  al  comma  1  e'  nominato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  tra  i
          dirigenti di prima  fascia  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, si avvale per  il  proprio  funzionamento  delle
          strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di  cui
          al presente articolo  senza  compenso  aggiuntivo  rispetto
          all'incarico dirigenziale  attribuito.  All'attuazione  del
          presente articolo si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26-bis, commi  2  e  3,
          del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  recante
          «Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero»: 
                «Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per  investitori).
          - (Omissis). 
                2. Per  l'accertamento  dei  requisiti  previsti  dal
          comma 1, lo straniero richiedente deve presentare  mediante
          procedura  da  definire  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e  della
          cooperazione  internazionale,  da  emanare  entro   novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i seguenti documenti: 
                  a) copia del  documento  di  viaggio  in  corso  di
          validita' con scadenza  superiore  di  almeno  tre  mesi  a
          quella del visto richiesto; 
                  b)  documentazione  comprovante  la  disponibilita'
          della somma minima prevista al comma 1, lettera c),  numero
          1), e che tale somma puo' essere trasferita in Italia; 
                  c)  certificazione  della  provenienza  lecita  dei
          fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1); 
                  d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
          c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
          caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
          donazione. 
                3.  L'autorita'  amministrativa  individuata  con  il
          decreto di cui al comma 2,  all'esito  di  una  valutazione
          positiva della documentazione ricevuta, trasmette il  nulla
          osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
          per territorio che,  compiuti  gli  accertamenti  di  rito,
          rilascia  il  visto  di  ingresso   per   investitori   con
          l'espressa indicazione "visto investitori".».