Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli  articoli
3, 4 e 5 si applica a decorrere  dall'anno  accademico  successivo  a
quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai
medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda  i  corsi  di  studio  attivati
dalle universita' statali  e  non  statali  legalmente  riconosciute,
comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione,  ai
sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi
di studio. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul
collegio  professionale   competente,   sentite   le   rappresentanze
nazionali del medesimo ordine o collegio,  sono  stabilite  modalita'
semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno
conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui  alla  presente
legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non  abilitanti.  A
tal  fine,  le  universita'  riconoscono   le   attivita'   formative
professionalizzanti   svolte   durante   il   corso   di   studio   o
successivamente al medesimo. 
  3.  I  finanziamenti,  previsti  da  accordi  di  programma  o   da
provvedimenti di attuazione della programmazione  universitaria,  per
le universita' che non adeguano i regolamenti didattici entro  dodici
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca adottati ai sensi  dell'articolo  3,
comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi  fino  all'adozione
dei   predetti   regolamenti   e   al   loro   invio   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca.