ARTICOLO XV Disposizioni Finali 1. Il presente Accordo entra in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni con cui le Parti si notificano, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne a tal fine previste. 2. Il presente Accordo ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile tacitamente per analoghi periodi, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei (6) mesi prima del termine del periodo in vigore. La risoluzione del presente Accordo non pregiudica la conclusione delle coproduzioni cinematografiche in stato di avanzamento ed i benefici che ne conseguono. 3. L'Allegato al presente Accordo costituisce parte integrante dello stesso. Il presente Accordo e l'Allegato possono essere modificati per reciproca approvazione. Gli emendamenti entrano in vigore in conformita' con quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo. FATTO a Roma, Italia, il diciassette di ottobre del duemila diciassette, in due originali, ciascuno nelle lingue spagnola e italiana; entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEGLI REPUBBLICA ITALIANA STATI UNITI MESSICANI Dorina Bianchi Juan Jose' Guerra Abud Sottosegretario di Stato al Ambasciatore degli Stati Ministero dei Beni e delle Uniti Messicani Attivita' Culturali e del Turismo Parte di provvedimento in formato grafico