(Accordo-art. 15)
 
                             ARTICOLO XV 
 
                         Disposizioni Finali 
 
  1. Il presente Accordo entra in vigore al trentesimo  giorno  dalla
data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni con cui le Parti si
notificano, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto  espletamento
delle proprie procedure interne a tal fine previste. 
  2. Il presente Accordo ha validita' quinquennale ed e'  rinnovabile
tacitamente per analoghi periodi, salvo denuncia  di  una  delle  due
Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche  almeno  sei
(6) mesi prima del termine del periodo in vigore. La risoluzione  del
presente Accordo non pregiudica  la  conclusione  delle  coproduzioni
cinematografiche in  stato  di  avanzamento  ed  i  benefici  che  ne
conseguono. 
  3. L'Allegato al  presente  Accordo  costituisce  parte  integrante
dello  stesso.  Il  presente  Accordo  e  l'Allegato  possono  essere
modificati per reciproca approvazione.  Gli  emendamenti  entrano  in
vigore in conformita' con quanto previsto dal comma  1  del  presente
Articolo. 
  FATTO a  Roma,  Italia,  il  diciassette  di  ottobre  del  duemila
diciassette, in due  originali,  ciascuno  nelle  lingue  spagnola  e
italiana; entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
     PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DEGLI   
     REPUBBLICA ITALIANA                     STATI UNITI MESSICANI  
 
        Dorina Bianchi                      Juan Jose' Guerra Abud  
 Sottosegretario  di Stato al              Ambasciatore degli Stati 
  Ministero dei Beni e delle                    Uniti Messicani     
      Attivita' Culturali     
        e del Turismo        
 
              Parte di provvedimento in formato grafico