(Accordo-art. 3)
 
                            ARTICOLO III 
 
                        Disposizioni Generali 
 
  1. Ai fini del presente Accordo, per "coproduzione cinematografica"
si intende un progetto cinematografico di qualsiasi  durata,  inclusi
l'animazione  ed  il  documentario,  realizzato   congiuntamente   da
produttori italiani e messicani, su ogni tipo di supporto  e  per  la
sua utilizzazione attraverso qualsiasi forma, attuale ovvero  futura.
Nuove forme di produzione  e  distribuzione  cinematografica  vengono
automaticamente incluse nel presente Accordo. 
  2. Le coproduzioni cinematografiche vengono considerate quali opere
nazionali da entrambe le Parti e beneficiano  di  pieno  diritto  dei
vantaggi derivanti dalle  disposizioni  in  vigore  nella  Repubblica
Italiana negli Stati Uniti Messicani e negli Stati  Uniti  Messicani.
Tali benefici vengono acquisiti unicamente dal coproduttore del Paese
che li concede. 
  3.  La  realizzazione  di  una  coproduzione  cinematografica  deve
ottenere l'approvazione delle Autorita'  competenti  di  entrambe  le
Parti. 
  4. Le coproduzioni cinematografiche  devono  essere  realizzate  da
produttori  italiani  e  messicani  che  abbiano   idonei   requisiti
organizzativi e finanziari riconosciuti  dalle  Autorita'  competenti
delle Parti. 
  5. Per "coproduttore" s'intende una o piu'  imprese  di  produzione
cinematografica o produttori,  cosi'  come  definisce  la  rispettiva
normativa  delle  Parti,  legati  da  un  contratto  di  coproduzione
cinematografica. 
  6.  La  procedura  relativa  all'applicazione  della   coproduzione
cinematografica e' regolata dalle norme  contenute  nell'Allegato  al
presente Accordo.