ARTICOLO III Disposizioni Generali 1. Ai fini del presente Accordo, per "coproduzione cinematografica" si intende un progetto cinematografico di qualsiasi durata, inclusi l'animazione ed il documentario, realizzato congiuntamente da produttori italiani e messicani, su ogni tipo di supporto e per la sua utilizzazione attraverso qualsiasi forma, attuale ovvero futura. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica vengono automaticamente incluse nel presente Accordo. 2. Le coproduzioni cinematografiche vengono considerate quali opere nazionali da entrambe le Parti e beneficiano di pieno diritto dei vantaggi derivanti dalle disposizioni in vigore nella Repubblica Italiana negli Stati Uniti Messicani e negli Stati Uniti Messicani. Tali benefici vengono acquisiti unicamente dal coproduttore del Paese che li concede. 3. La realizzazione di una coproduzione cinematografica deve ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti. 4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle Autorita' competenti delle Parti. 5. Per "coproduttore" s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografica o produttori, cosi' come definisce la rispettiva normativa delle Parti, legati da un contratto di coproduzione cinematografica. 6. La procedura relativa all'applicazione della coproduzione cinematografica e' regolata dalle norme contenute nell'Allegato al presente Accordo.