Art. 2 
 
Atto costitutivo delle societa' a responsabilita'  limitata  e  delle
  societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  ricevuto  dal
  notaio in videoconferenza 
 
  1. L'atto costitutivo delle societa' a responsabilita'  limitata  e
delle societa' a responsabilita' limitata semplificata aventi sede in
Italia e con capitale versato mediante conferimenti  in  denaro  puo'
essere ricevuto dal notaio, per atto  pubblico  informatico,  con  la
partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune
di esse. Gli atti di cui al  primo  periodo  sono  ricevuti  mediante
l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta  e  gestita  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter  e  52-bis  della  legge  16
febbraio 1913, n.  89,  ed  i  conferimenti  sono  eseguiti  mediante
bonifico  bancario  eseguito  sul  conto  corrente  dedicato  di  cui
all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. La  piattaforma  di  cui  al  comma  1  consente  l'accertamento
dell'identita', la verifica dell'apposizione, da parte di chi  ne  e'
titolare, della firma digitale prevista  dal  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma  elettronica  qualificata
ai sensi del  regolamento  (UE)  910/2014  del  23  luglio  2014  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la verifica  e
l'attestazione della validita' dei certificati  di  firma  utilizzati
nonche' la percezione di cio' che  accade  alle  parti  collegate  in
videoconferenza nel momento in cui manifestano la  loro  volonta'.  A
tal  fine,  la  piattaforma   utilizza   mezzi   di   identificazione
elettronica aventi un livello di  garanzia  pari  a  quello  previsto
dall'articolo  8,  paragrafo  2,  lettera  b)  o  lettera   c),   del
regolamento (UE) 910/2014, e assicura il collegamento continuo con le
parti   in   videoconferenza,   la   visualizzazione   dell'atto   da
sottoscrivere,  l'apposizione  della  sottoscrizione  elettronica  da
parte di tutti  i  firmatari,  la  conservazione  dell'atto  mediante
collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della  legge
16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento  di  ogni  attivita'.  La
piattaforma consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto,
il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente  i
requisiti di cui al primo periodo. 
  3. Gli atti di cui al comma 1 possono essere  ricevuti  dal  notaio
per atto pubblico  informatico  anche  utilizzando  modelli  uniformi
adottati con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati  sul
sito  istituzionale  di  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. In caso di utilizzo dei  modelli  uniformi
di cui al primo periodo, il  compenso  per  l'attivita'  notarile  e'
determinato in misura non superiore a quello previsto  dalla  Tabella
C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012,  n.
140, ridotto alla meta'. 
  4.  Per  la  redazione   degli   atti   costitutivi   ricevuti   in
videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della  legge
16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo  in  cui  almeno  una
delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.  Il  notaio
riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di
fuori del territorio dello Stato. 
  5. Il notaio interrompe la stipula dell'atto in  videoconferenza  e
chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita
dell'identita' del richiedente o se rileva il mancato rispetto  delle
norme  riguardanti  la  capacita'  di  agire  e  la   capacita'   dei
richiedenti di rappresentare una societa'. 
  6. Nei casi previsti dall'articolo 59-bis della legge  16  febbraio
1913,  n.  89,  il  notaio  ha  facolta'  di  rettificare   un   atto
informatico, fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi,  mediante  propria
certificazione contenuta  in  atto  pubblico  formato  con  modalita'
informatica  da  inserire  nel  sistema  di  conservazione   di   cui
all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo degli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della
          citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 cosi' recita: 
                «Art.  47-bis.  -  1.  All'atto   pubblico   di   cui
          all'articolo 2700 del codice civile, redatto con  procedure
          informatiche si applicano le  disposizioni  della  presente
          legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 
                2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo
          comma, del codice civile, e' regolata, in caso di  utilizzo
          di modalita' informatiche,  dall'articolo  25  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n 82.» 
                «Art. 47-ter. - 1. Le disposizioni per la  formazione
          e la conservazione degli atti pubblici  e  delle  scritture
          private autenticate si applicano,  in  quanto  compatibili,
          anche ai documenti informatici  di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'articolo 47-bis. 
                2.  L'atto  pubblico  informatico  e'   ricevuto   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 47 ed e'  letto
          dal notaio mediante l'uso e il  controllo  personale  degli
          strumenti informatici. 
                3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione
          delle  firme  deve  attestare  anche   la   validita'   dei
          certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.» 
                «Art.  52-bis.  -  1.  Le   parti,   i   fidefacenti,
          l'interprete  e  i  testimoni  sottoscrivono  personalmente
          l'atto pubblico informatico  in  presenza  del  notaio  con
          firma digitale o con firma elettronica,  consistente  anche
          nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 
                2. Il notaio appone personalmente  la  propria  firma
          digitale dopo le parti, l'interprete e  i  testimoni  e  in
          loro presenza.». 
              - Il testo del comma 63 dell'articolo 1 della legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2014), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2013, n. 302, S.O., cosi' recita: 
                «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a
          versare su apposito conto corrente dedicato: 
                  a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per  i
          quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e
          comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15,  primo
          comma,  numero  3),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, in relazione agli atti  a  repertorio  dallo
          stesso ricevuti o  autenticati  e  soggetti  a  pubblicita'
          immobiliare o commerciale; 
                  b) ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad
          obbligo di annotazione  nel  registro  delle  somme  e  dei
          valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
                  c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo
          degli stessi, se determinato in denaro,  oltre  alle  somme
          destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o  di
          altri  oneri  dovuti  in  occasione   del   ricevimento   o
          dell'autenticazione  di   atti   di   trasferimento   della
          proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di
          altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal  senso
          richiesto  da  almeno  una  delle  parti  e   conformemente
          all'incarico espressamente  conferito;  nei  casi  previsti
          dalla presente lettera, il  notaio  deve  ricusare  il  suo
          ministero se le parti non  depositano,  antecedentemente  o
          contestualmente alla  sottoscrizione  dell'atto,  l'importo
          dei tributi, degli onorari e delle altre  spese  dell'atto,
          salvo che si tratti di persone  ammesse  al  beneficio  del
          gratuito patrocinio.». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 26,  59-bis  e  62-bis  della
          citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 cosi' recita: 
                «Art. 26. - Per assicurare il funzionamento  regolare
          e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o
          nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con  il
          deposito degli atti, registri e repertori notarili, e  deve
          assistere  personalmente  allo  studio  stesso  almeno  tre
          giorni a settimana e almeno uno ogni  quindici  giorni  per
          ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
                Il  notaio  puo'  recarsi,  per  ragione  delle   sue
          funzioni, in tutto il territorio della regione  in  cui  si
          trova la propria sede, ovvero in tutto il  distretto  della
          Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale  distretto
          comprende piu' regioni. Salve in ogni  caso  le  previsioni
          dell'articolo 82, puo' aprire un unico  ufficio  secondario
          in qualunque  comune  della  regione  ovvero  in  tutto  il
          distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende
          piu' regioni. 
                Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per  piu'
          di cinque giorni in ciascun  bimestre,  quando  nel  Comune
          assegnatogli non sia che un solo  notaro,  e  per  piu'  di
          dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni  di
          pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i
          pubblici uffici. 
                Volendo  assentarsi  per  un  tempo   maggiore   deve
          ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile,
          che glielo puo' concedere per un termine non  eccedente  un
          mese. Per i congedi da uno  a  tre  mesi,  la  facolta'  di
          concederli spetta al Consiglio  notarile.  Per  un  termine
          piu' lungo, il permesso non puo' essere  concesso  che  dal
          ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere  del
          Consiglio notarile. 
                Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto  il
          Consiglio notarile non  possono,  per  ciascuno,  concedere
          allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di
          dodici mesi. 
                Nei  Comuni  dove  risiedono  piu'  di   sei   notari
          effettivamente  esercenti,  il  Consiglio  notarile  potra'
          concedere permissioni di assenza fino ad un  anno,  purche'
          concorrano giustificati motivi e rimanga  in  esercizio  la
          meta' dei notari assegnati al Comune. 
                Tanto il Ministero quanto l'autorita' che ha concesso
          la permissione di assenza potranno in ogni caso  revocarla,
          ove in qualunque  modo  si  dimostrasse  l'opportunita'  di
          farlo. 
                Nei  luoghi  dove  non  esiste   altro   notaro,   il
          presidente  o  il  Consiglio  notarile,  secondo  i   casi,
          potranno supplire al notaro assente,  delegando  un  notaro
          viciniore a compierne in tutto  o  in  parte  le  funzioni,
          preferendo pero' fra  i  viciniori  quello  proposto  dallo
          stesso notaro assente.» 
                «Art.  59-bis.  -  1.  Il  notaio  ha   facolta'   di
          rettificare, fatti salvi  i  diritti  dei  terzi,  un  atto
          pubblico o una scrittura  privata  autenticata,  contenente
          errori od omissioni materiali relativi a dati  preesistenti
          alla  sua   redazione,   provvedendovi,   anche   ai   fini
          dell'esecuzione   della   pubblicita',   mediante   propria
          certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.» 
                «Art. 62-bis. - 1. Il  notaio  per  la  conservazione
          degli atti di cui agli articoli 61 e 72,  terzo  comma,  se
          informatici,  si  avvale  della  struttura  predisposta   e
          gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel  rispetto
          dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72,
          terzo   comma   conservati   nella    suddetta    struttura
          costituiscono  ad   ogni   effetto   di   legge   originali
          informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. 
                2.  Il  Consiglio  nazionale  del  notariato   svolge
          l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi  di
          cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo  71
          dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici  idonei
          a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso
          ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1. 
                3. Le spese per il funzionamento della struttura sono
          poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri
          determinati dal Consiglio nazionale del notariato,  escluso
          ogni onere per lo Stato.». 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  20  luglio
          2012, n. 140 (Regolamento  recante  la  determinazione  dei
          parametri  per  la  liquidazione  da  parte  di  un  organo
          giurisdizionale   dei   compensi   per    le    professioni
          regolarmente vigilate dal  Ministero  della  giustizia,  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          agosto 2012, n. 195.