Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 16, comma 4,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71,  le  parole  «dell'articolo  3,  comma  9,  del  decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  luglio  1999,
n. 271». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il  testo   dell'articolo   16   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  16.  (Orario  di  lavoro  e  disposizioni  sulla
          guardia).- 1. Il  personale  avente  compiti  di  ufficiale
          responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una
          guardia  e  coloro  che  svolgono  compiti  attinenti  alla
          sicurezza, alla  prevenzione  dell'inquinamento  fruiscono,
          ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata
          minima di dieci ore,  suddivisibile  in  non  piu'  di  due
          periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con
          intervalli  tra  i  periodi  di  riposo   consecutivi   non
          superiori a quattordici ore. 
              2. In deroga alle prescrizioni di cui al  comma  1,  il
          periodo minimo di riposo e' riducibile a non  meno  di  sei
          ore consecutive, purche' tale riduzione  non  si  protragga
          per piu' di due giorni consecutivi e  siano  fruite  almeno
          settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni. 
              3. Il servizio di guardia  di  navigazione  e,  laddove
          attivato, il servizio di guardia in macchina,  al  fine  di
          prevenire la fatica e  non  compromettere  l'efficienza  di
          coloro  che   disimpegnano   il   servizio   stesso,   sono
          organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo
          la cui durata minima non e' inferiore a  quanto  prescritto
          nei commi 1 e 2. Il personale addetto  alla  prima  guardia
          all'inizio  del  viaggio  e  quello  addetto  alle  guardie
          successive e' sufficientemente riposato e  comunque  idoneo
          al servizio. 
              4.  L'organizzazione  del  servizio   di   guardia   di
          navigazione e del servizio di guardia in  macchina  compete
          al comandante della nave nel rispetto della tabella  minima
          di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 11, comma  9,
          del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271.   Il
          comandante puo' delegare l'organizzazione del  servizio  di
          guardia in macchina al direttore di macchina. 
              5. L'organizzazione dei servizi di guardia  di  cui  al
          comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4,  5
          e 6 del decreto legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  e
          successive modificazioni. 
              6. Gli orari di guardia sono stabiliti  in  un  formato
          standard in lingua italiana e in inglese ed affissi  in  un
          luogo facilmente accessibile. 
              7. Il  comandante  puo'  disporre  l'avvicendamento  di
          coloro che sono chiamati  a  disimpegnare  il  servizio  di
          guardia nei vari turni che compongono il  servizio  stesso,
          tenendo conto delle esigenze operative e  delle  condizioni
          di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 
              8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di
          esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare
          le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni
          operative eccezionali in occasione  delle  quali  attivita'
          essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di
          protezione ambientale e non  e'  stato  possibile  eseguire
          tali attivita' in precedenza, il comandante  puo'  disporre
          diversamente rispetto  a  quanto  prescritto  nel  presente
          articolo. 
              9. Quando il marittimo e' reperibile ha diritto  ad  un
          adeguato periodo  di  riposo  compensativo  se  il  normale
          periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro. 
              10. Le registrazioni delle ore  di  riposo  giornaliere
          dei marittimi sono tenute in  un  formato  standard,  nella
          lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio
          e la verifica della conformita'  al  presente  articolo.  I
          marittimi  ricevono  copia  delle  registrazioni   che   li
          riguardano firmata dal comandante,  o  da  persona  da  lui
          autorizzata, e dal marittimo stesso. 
              11.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          1,2,3,4,5,6,7,8,9 e  10,  il  comandante  puo'  esigere  lo
          svolgimento delle ore di lavoro necessarie per  l'immediata
          sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o
          per fornire assistenza ad  altre  navi  o  persone  che  si
          trovano in difficolta' in mare  e,  quindi,  sospendere  il
          programma delle ore di riposo ed esigere che  il  marittimo
          effettui tutte le ore di lavoro necessarie  fino  a  quando
          non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non
          appena ripristinata la normalita'  il  comandante  provvede
          affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi  di
          riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un  periodo  di
          riposo adeguato. 
              12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri  marittimi,
          mentre svolgono  i  rispettivi  compiti  di  sicurezza,  di
          protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un
          limite di tasso alcolemico  non  superiore  allo  0,05  per
          cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un  quantitativo
          di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica. 
              13. Nel rispetto dei principi generali della protezione
          della salute e della sicurezza dei lavoratori ed  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.
          108, le autorita' competenti, di cui  allo  stesso  decreto
          legislativo, autorizzano o registrano contratti  collettivi
          che consentono deroghe, per il personale di guardia  e  per
          il personale che svolge compiti attinenti  alla  sicurezza,
          alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento,  alle
          ore di riposo previste al comma  1,  a  condizione  che  il
          periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni
          periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti
          nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano,  per  quanto
          possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto  di
          periodi di ferie piu'  frequenti  o  piu'  lunghi  o  della
          concessione di ferie compensative per i  marittimi  addetti
          alla guardia o che prestano servizio a  bordo  di  navi  su
          brevi viaggi. Le deroghe tengono conto,  nella  misura  del
          possibile, degli  orientamenti  relativi  alla  prevenzione
          dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del  codice
          STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di  riposo  minimo
          di cui al comma 1. 
              14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
          27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia  e  per
          il personale che svolge compiti attinenti  alla  sicurezza,
          alla protezione e alla  prevenzione  dell'inquinamento,  le
          deroghe previste al comma 13 in  relazione  al  periodo  di
          riposo settimanale di cui al comma 1, non possono  superare
          due settimane consecutive. Gli intervalli tra  due  periodi
          di deroghe a bordo non possono essere inferiori  al  doppio
          della durata della deroga. 
              15. Nell'ambito di eventuali deroghe di  cui  al  comma
          13, le ore di riposo minimo nell'arco di  ventiquattro  ore
          previste al comma 1, possono essere suddivise in  non  piu'
          di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore
          e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora.  Gli
          intervalli tra periodi consecutivi di riposo  non  superano
          le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due  periodi
          di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.».