Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 23, comma 10, del  decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal  fine,
non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al  comma
11.». 
 
          Note all'art. 17: 
              Il  testo   dell'articolo   23   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 23. (Sanzioni).-1. La  compagnia  di  navigazione
          ovvero il comandante della nave che  ammette  a  far  parte
          dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei
          certificati   prescritti   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro  70.000  per
          ciascun lavoratore marittimo. 
              2. Il comandante della  nave  che  viola  l'obbligo  di
          regolare tenuta dei certificati e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa di cui al comma 1, ridotta della meta'. 
              3. La compagnia di  navigazione  ovvero  il  comandante
          della nave che consente l'esercizio di una funzione per  la
          quale  e'  richiesto  il  certificato  ad   un   lavoratore
          marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di
          cui   all'articolo   17,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro  40.000  per
          ciascun lavoratore marittimo. 
              4.  Quando,  all'esito  delle  dimostrazioni   di   cui
          all'articolo 21,  comma  4,  il  lavoratore  marittimo  non
          possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo,
          la compagnia di navigazione che  lo  aveva  ammesso  a  far
          parte dell'equipaggio e' soggetta, per  ciascun  lavoratore
          marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
          3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino
          al doppio se la compagnia di navigazione  aveva  ammesso  a
          far parte  dell'equipaggio  un  lavoratore  marittimo  che,
          all'esito  delle  dimostrazioni,  non  e'   in   grado   di
          coordinare  le  proprie  attivita'  nelle   situazioni   di
          emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di
          adempiere le funzioni vitali  ai  fini  della  sicurezza  e
          della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel
          caso  previsto  dall'articolo  22,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo  quanto  disposto
          dal predetto  articolo,  la  compagnia  di  navigazione  e'
          altresi' soggetta alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di  cui
          al primo periodo del presente comma e'  formulato  qualora,
          nelle esercitazioni  a  cui  e'  sottoposto  il  lavoratore
          marittimo, questi non dimostra di essere in possesso  degli
          standard  previsti   dalla   Convenzione   STCW   o   della
          preparazione tecnica necessaria a  garantire  la  sicurezza
          della navigazione o delle funzioni a cui e' adibito nonche'
          a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento. 
              5.  Quando  l'ispettore  rileva   che   un   lavoratore
          marittimo  non  ha  seguito  i  corsi  per  il  ripasso   e
          l'aggiornamento dell'addestramento  previsti  dall'articolo
          15,  comma  1,  lettera  f),  ovvero  che  il   comandante,
          l'ufficiale e il  personale  in  servizio  con  funzioni  e
          responsabilita'  specifiche   non   hanno   completato   la
          formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia
          di navigazione e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  euro  2.000  a  euro  10.000  per   ciascun
          lavoratore. 
              6. La compagnia di  navigazione  che  non  fornisce  al
          comandante  della  nave  le  istruzioni  scritte   di   cui
          all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e'  soggetta  ad
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro
          20.000. La compagnia di  navigazione  che  non  designa  un
          membro  esperto  dell'equipaggio  che  sia  in   grado   di
          assicurare la comunicazione delle  informazioni  essenziali
          in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma
          3, lettera b), e' soggetta ad una  sanzione  pecuniaria  da
          euro 7.500 a euro 60.000. 
              7. La compagnia di navigazione che non conserva  o  non
          tiene a disposizione la documentazione ed i  dati  previsti
          dall'articolo 15, comma 1, lettera  c),  e'  soggetta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  1.000  a  euro
          5.000 per ciascun lavoratore marittimo. 
              8.  Quando  la  comunicazione  orale  a  bordo  non  e'
          efficace o non e'  conforme,  ai  sensi  dell'articolo  15,
          comma  1,  lettera  g),  la  compagnia  di  navigazione  e'
          soggetta alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          7.500 a euro 60.000. 
              9.  La  compagnia  di  navigazione  che  non  mette   a
          disposizione i testi delle normative previste dall'articolo
          15, comma 5, e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro
          1.000 a euro 5.000. 
              10. L'istituto, l'ente  o  la  societa'  che  viola  le
          disposizioni contenute nei decreti di cui  all'articolo  5,
          commi 3 e 4,  emessi  dalle  autorita'  competenti  di  cui
          all'articolo 3, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni  violazione.
          Nel  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  ai   sensi
          dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
          l'autorita' marittima ne  da'  comunicazione  all'autorita'
          che ha rilasciato l'autorizzazione per lo  svolgimento  dei
          corsi   di   addestramento,   che   procede   alla   revoca
          dell'autorizzazione. A tal fine, non si tiene  conto  delle
          violazioni di lieve entita' di cui al comma 11. 
              11. Quando l'autorita' di cui al comma 13 accerta una o
          piu' violazioni  di  lieve  entita',  tenendo  conto  delle
          concrete modalita'  della  condotta  e  dell'esiguita'  del
          danno o del pericolo, procede alla  contestazione  a  norma
          dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          diffidando  il  trasgressore  alla   regolarizzazione,   ad
          adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze
          dannose o pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al
          pagamento di una somma pari alla  meta'  del  minimo  della
          sanzione   prevista   e   fornisce   al   trasgressore   le
          prescrizioni necessarie per ottemperare  alla  diffida.  Il
          termine di cui all'articolo  18  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, decorre da  quando  l'autorita'  verifica  la
          mancata  ottemperanza  alla  diffida.  L'ottemperanza  alla
          diffida, verificata dall'autorita', determina  l'estinzione
          degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della
          stessa. In caso di mancata ottemperanza  alla  diffida,  si
          procede a norma della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  alle
          violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9  e
          10. 
              12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito  nella
          banca dati delle ispezioni prevista  dall'articolo  26  del
          decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando  la
          predetta banca dati non sara' realizzata, l'esito  negativo
          e' comunicato all'autorita' competente di cui  all'articolo
          3, comma 2, che le archivia con modalita' idonee a  rendere
          possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta
          che nell'anno solare un considerevole numero di  lavoratori
          marittimi, ai quali e' stata rilasciata  la  documentazione
          di cui all'articolo 5, comma 5, da  un  medesimo  istituto,
          ente o  societa'  autorizzato  a  norma  del  comma  1  del
          medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di  cui
          all'articolo 21, comma 4,  l'autorita'  competente  di  cui
          all'articolo   3,    comma    2,    sospende    l'efficacia
          dell'autorizzazione   allo   svolgimento   dei   corsi   di
          addestramento dei lavoratori marittimi per un  periodo  non
          inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi
          piu'   gravi,   procede   alla   revoca   della    predetta
          autorizzazione.  La  disposizione   di   cui   al   periodo
          precedente non si applica quando  risulta  che  il  mancato
          superamento delle dimostrazioni  da  parte  dei  lavoratori
          marittimi   non   dipende    da    deficienze    imputabili
          all'istituto, ente o societa'. 
              13. Per l'accertamento e l'irrogazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al  presente  articolo  e'
          competente il Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia
          Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel  capo
          I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
          somme derivanti dal pagamento delle sanzioni  sono  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione in  un  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti.».