Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole  «personale  marittimo  e
delle relative qualifiche professionali,» e le  parole:  «,  gestione
del sistema informativo della  gente  di  mare»  sono  soppresse;  al
secondo periodo, la parola «portuali» e' sostituita  dalle  seguenti:
«di sistema portuale»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole  «,  universita'  e  ricerca»  sono
soppresse; 
    c) al comma 7, le parole «Le autorita' consolari  all'estero,  di
cui all'articolo 127 del codice della navigazione,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le  parole  da  «redatta  su
carta valori» fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il  Ministero
dello sviluppo economico rilascia la convalida di  riconoscimento  di
un  certificato  di  competenza  di  cui  alla  Regola   IV/2   della
Convenzione  STCW.  La  convalida  di   riconoscimento   attesta   il
riconoscimento dei certificati emessi  da  Stati  membri  dell'Unione
europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con  i
quali sia stato stipulato  un  accordo  di  riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a
carico del richiedente». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          12  maggio  2015,  n.  71,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3. (Autorita'  competenti)  .-  1.  Il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera  a),  e'  competente  per  l'attuazione
          della normativa nazionale, internazionale e comunitaria  in
          materia di personale marittimo. 
              2. Il Comando Generale del Corpo delle  Capitanerie  di
          porto, di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  e'
          competente in materia  di  regolamentazione  dei  corsi  di
          addestramento e certificazione degli enti di  formazione  e
          di  addestramento  del  personale  marittimo.  Il   Comando
          Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  e   la
          Direzione generale per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di
          sistema  portuale,  le  infrastrutture   portuali   ed   il
          trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne,  anche
          attraverso l'eventuale sottoscrizione  o  aggiornamento  di
          protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai  fini
          della semplificazione delle procedure e  degli  adempimenti
          relativi al personale marittimo. 
              3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma
          1, lettera d), secondo il riparto di cui  all'articolo  219
          del  regolamento  per   l'esecuzione   del   codice   della
          navigazione (navigazione marittima), approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328,
          sono  competenti  per  il  rilascio  dei   certificati   di
          competenza,  dei  certificati  di  addestramento  e   delle
          eventuali  prove  documentali,  nonche'  dell'attestato  di
          addestramento conseguito, con le modalita' e  le  procedure
          indicate nel presente decreto. 
              4. Il  Ministero  dell'istruzione  e'  competente,  nel
          rispetto dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche,  in
          materia  di  definizione  degli  indirizzi   generali   per
          garantire livelli  di  prestazioni  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale, di  controllo  e  monitoraggio  delle
          attivita'   svolte   e   verifica   dell'attuazione   della
          disciplina nazionale  inerente  i  percorsi  di  istruzione
          concernenti il settore del trasporto marittimo. 
              5. Il Ministero della salute rilascia i certificati  di
          addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato
          I,  previa  definizione  dei  relativi   corsi   ai   sensi
          dell'articolo 11,  comma  2,  e  i  certificati  medici  di
          idoneita' di cui all'articolo 12. 
              6. Il Ministero dello  sviluppo  economico  rilascia  i
          certificati di competenza di cui al capo  IV  dell'allegato
          I. 
              7. Gli uffici  consolari  rilasciano  la  convalida  di
          riconoscimento di un certificato di competenza di cui  alle
          Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6,  IV/2,
          VII/2  della  Convenzione  STCW  o  di  un  certificato  di
          addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4  della
          Convenzione STCW. Per i casi di cui all'articolo  6,  comma
          2,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  rilascia  la
          convalida di riconoscimento di un certificato di competenza
          di  cui  alla  Regola  IV/2  della  Convenzione  STCW.   La
          convalida di riconoscimento attesta il  riconoscimento  dei
          certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di
          altri Stati non facenti parte  dell'Unione  europea  con  i
          quali sia stato stipulato un accordo di  riconoscimento  ai
          sensi dell'articolo 20, comma 1, ed  e'  redatta  su  carta
          valori, con oneri a carico del richiedente. 
              8. Le autorita' competenti di cui  ai  commi  3,  5,  6
          provvedono  altresi'  al   rinnovo   dei   certificati   di
          competenza, dei certificati di addestramento e delle  prove
          documentali.».