Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, alinea, dopo le parole  «di  cui  all'articolo  3»
sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 5 e 6,»; 
    b) al comma 4,  lettera  b),  secondo  periodo,  le  parole  «una
formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che  comportano
l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente  esperienza  pratica
nell'uso  del  tipo  particolare  di  simulatore   utilizzato»   sono
sostituite dalle seguenti: «una formazione  teorico-pratica  adeguata
circa l'uso dei simulatori utilizzati»; 
    c) al comma 5, dopo  la  parola  «rilasciano»  sono  inserite  le
seguenti: «il certificato di addestramento ovvero»; 
    d) al comma 7, dopo le  parole  «di  cui  all'articolo  3,»  sono
inserite le seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6,». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
          12  maggio  2015,  n.  71,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  5.  (Disposizioni   generali   in   materia   di
          addestramento).-   1.   L'addestramento   dei    lavoratori
          marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo
          comma, del  codice  della  navigazione  ed  e'  oggetto  di
          appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere  affidato  a
          istituti, enti e societa' ritenuti  idonei  ed  autorizzati
          con  provvedimenti   dell'autorita'   competente   di   cui
          all'articolo 3, comma 2. 
              2. Quando  lo  svolgimento  dei  corsi  e'  affidato  a
          istituti, enti e  societa'  le  qualifiche  e  l'esperienza
          degli insegnanti e degli esaminatori sono  disciplinati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1. 
              3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi
          1, 2, 5 e 6, con  uno  o  piu'  decreti,  disciplinano,  in
          conformita' con  requisiti  e  le  opzioni  previste  dalla
          Convenzione STCW: 
                a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame
          per  l'ottenimento  del  certificato  di  competenza,   del
          certificato di addestramento e delle prove documentali; 
                b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame
          per l'addestramento dei lavoratori marittimi  che  richieda
          appositi corsi. 
              4.  I  decreti  di  cui  al  comma   3,   lettera   b),
          stabiliscono, altresi': 
                a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla
          sicurezza del lavoro, e le  modalita'  di  svolgimento  dei
          corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure
          ed il materiale  scolastico  occorrente  per  conseguire  i
          livelli di competenza prescritti  secondo  quanto  previsto
          dall'annesso alla Convenzione STCW e  delle  corrispondenti
          sezioni del codice STCW; 
                b) la composizione  quantitativa  e  qualitativa  del
          corpo istruttori che deve  essere  formato  da  persone  in
          possesso   di   conoscenze   teoriche   e   di   esperienza
          professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi
          e livelli dell'attivita' di addestramento.  In  ogni  caso,
          ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi
          specifici del particolare tipo  di  addestramento  ed  aver
          ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di
          simulatori, una formazione teorico-pratica  adeguata  circa
          l'uso dei simulatori utilizzati; 
                c) la composizione quantitativa e  qualitativa  delle
          commissioni innanzi  alle  quali,  al  termine  del  corso,
          l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni  caso,
          la commissione e' composta da persone in grado di  valutare
          il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche
          e delle abilita' pratiche richieste. Prima di  assumere  le
          relative   funzioni,   ogni   esaminatore   deve   ricevere
          un'istruzione  adeguata  sui  metodi  e  le   pratiche   di
          valutazione, e deve maturare, se l'attivita' di valutazione
          e'  effettuata  con  l'ausilio  di   un   simulatore,   una
          sufficiente esperienza  pratica  del  simulatore  medesimo,
          come strumento di valutazione. 
              5. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma
          1, rilasciano il certificato  di  addestramento  ovvero  la
          prova documentale a coloro i quali hanno  superato  l'esame
          di cui al comma 4, lettera c). 
              6. L'addestramento svolto a bordo non  deve  essere  di
          ostacolo alle normali operazioni della nave. 
              7. Secondo la  ripartizione  delle  competenze  di  cui
          all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6, le autorita'  competenti
          controllano che le attivita' di formazione ed addestramento
          svolte dagli istituti, enti e societa' di cui  al  comma  1
          del presente articolo, conseguano gli  obiettivi  definiti,
          inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza  di
          istruttori ed esaminatori. 
              8. Ai fini di cui al comma 7, con  i  decreti  previsti
          dal comma 1, per ogni corso e programma  di  addestramento,
          sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli
          obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di
          apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 
              9.  Le  spese  derivanti  dalle   attivita'   espletate
          dall'autorita'  competente  ai  fini  del  rilascio   delle
          autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento
          sono a carico dei  richiedenti,  ad  eccezione  degli  enti
          pubblici, sulla base del costo effettivo della  prestazione
          resa. Sono altresi'  a  carico  dei  richiedenti  le  spese
          connesse con l'attivita' di controllo. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono determinate,  secondo  il  criterio  di
          copertura del costo effettivo del servizio, ed  aggiornate,
          almeno  ogni  due  anni,  le  tariffe  per   le   attivita'
          autorizzative e di controllo e  le  relative  modalita'  di
          versamento. 
              11.  L'addestramento  dei  lavoratori  marittimi  nelle
          materie  di  cui  alla  regola   VI/4   dell'annesso   alla
          Convenzione STCW e della corrispondente sezione del  codice
          STCW e' oggetto di  appositi  corsi  gestiti  da  strutture
          sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11,
          commi 2, 3 e  4.  Le  relative  spese  sono  a  carico  dei
          richiedenti.».