Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 5 e 6,»; b) al comma 4, lettera b), secondo periodo, le parole «una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati»; c) al comma 5, dopo la parola «rilasciano» sono inserite le seguenti: «il certificato di addestramento ovvero»; d) al comma 7, dopo le parole «di cui all'articolo 3,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6,».
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5. (Disposizioni generali in materia di addestramento).- 1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2. 2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti, enti e societa' le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, con uno o piu' decreti, disciplinano, in conformita' con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW: a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali; b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi': a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW; b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati; c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 5. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1, rilasciano il certificato di addestramento ovvero la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c). 6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave. 7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6, le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori. 8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 9. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'autorita' competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento. 11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.».