Art. 8 
 
                       Autorita' di contrasto 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  4  della  Direttiva,  l'ICQRF  e'
designato   quale   autorita'   nazionale   di   contrasto   deputata
all'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente  decreto  ed  all'irrogazione
delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle  procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'ICQRF  esercita  le  seguenti
attivita': 
    a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito  di
una denuncia; 
    b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di  rendere  disponibili
tutte le informazioni necessarie al fine di condurre  indagini  sulle
eventuali pratiche commerciali vietate; 
    c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro  delle
indagini di cui alla lettera a); 
    d) accerta la violazione delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto e impone all'autore  della  violazione  di  porre  fine  alla
pratica  commerciale  vietata,  salvo   che   cio'   possa   rivelare
l'identita' del denunciante o qualsiasi  altra  informazione  la  cui
divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe  essere  lesiva
dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia  specificato
quali  sono  tali  informazioni  conformemente  a   quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 3; 
    e) avvia procedimenti  finalizzati  all'irrogazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione
accertata, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge nonche'
di quanto previsto all'articolo 10; 
    f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito  internet
del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  i
provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e); 
    g) pubblica una  relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte  in
attuazione del presente decreto,  indicando  anche  il  numero  delle
denunce ricevute e il numero delle indagini avviate  o  concluse  nel
corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la  relazione
contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine  e
la decisione presa, nel rispetto degli obblighi  di  riservatezza  di
cui all'articolo 9, comma 3; 
    h) entro il 15 marzo di ogni  anno,  trasmette  alla  Commissione
europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei  rapporti
tra imprese nella  filiera  agricola  e  alimentare.  Tale  relazione
contiene, in particolare, tutti  i  dati  pertinenti  riguardanti  le
attivita' di contrasto e  l'applicazione  delle  norme  del  presente
decreto, nel corso dell'anno  precedente,  in  conformita'  a  quanto
richiesto dalla Direttiva. 
  3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2,  l'ICQRF  puo'
avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in  particolare,  del  Comando
Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia  di
finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della  legge
n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria. 
  4. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'ICQRF
d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato,  ai  sensi
dell'articolo 9. 
  5. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  funzioni  e  le  competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste dalle
leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento  e  alla  repressione
delle pratiche commerciali  scorrette  di  cui  agli  articoli  18  e
seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206.  L'Autorita'
provvede   d'ufficio   o   su   segnalazione   delle   organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  le
quali sono in ogni caso legittimate  ad  agire  in  giudizio  per  la
tutela degli interessi delle imprese rappresentate. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 13 della citata legge n.  689  del
          1981, cosi' recita: 
                «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
                Possono altresi'  procedere  al  sequestro  cautelare
          delle  cose  che  possono  formare  oggetto   di   confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
                E' sempre disposto il sequestro del veicolo a  motore
          o del natante posto in circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
                All'accertamento  delle  violazioni  punite  con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
                E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              - Il  testo  dell'art.  18  del  Capo  I  «Disposizioni
          generali»,   del   Titolo   III   «Pratiche    commerciali,
          pubblicita' e altre comunicazioni commerciali», del decreto
          legislativo 6 ottobre 2005, n. 206 (Codice del  consumo,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 18 (Definizione). - 1.  Ai  fini  del  presente
          titolo, si intende per: 
                  a) "consumatore":  qualsiasi  persona  fisica  che,
          nelle pratiche commerciali  oggetto  del  presente  titolo,
          agisce per fini che non  rientrano  nel  quadro  della  sua
          attivita'   commerciale,   industriale,    artigianale    o
          professionale; 
                  b) "professionista":  qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica  che,  nelle  pratiche  commerciali  oggetto  del
          presente titolo, agisce  nel  quadro  della  sua  attivita'
          commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  e
          chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; 
                  c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio,  compresi
          i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; 
                  d)  "pratiche  commerciali  tra  professionisti   e
          consumatori"    (di    seguito    denominate:     "pratiche
          commerciali"):  qualsiasi  azione,  omissione,  condotta  o
          dichiarazione, comunicazione commerciale  ivi  compresa  la
          pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
          essere da un professionista, in relazione alla  promozione,
          vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; 
                  d-bis)   "microimprese":   entita',   societa'    o
          associazioni che,  a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
          esercitano   un'attivita'   economica,   anche   a   titolo
          individuale o familiare, occupando meno di dieci persone  e
          realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non  superiori  a  due  milioni  di  euro,  ai  sensi
          dell'articolo   2,   paragrafo   3,   dell'allegato    alla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003; 
                  e) "falsare in misura  rilevante  il  comportamento
          economico  dei  consumatori":  l'impiego  di  una   pratica
          commerciale idonea ad alterare sensibilmente  la  capacita'
          del consumatore  di  prendere  una  decisione  consapevole,
          inducendolo pertanto ad assumere una  decisione  di  natura
          commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 
                  f) "codice di condotta": un accordo o una normativa
          che  non  e'  imposta   dalle   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative di uno Stato  membro  e  che
          definisce  il  comportamento  dei  professionisti  che   si
          impegnano a rispettare tale codice in  relazione  a  una  o
          piu'  pratiche  commerciali  o  ad  uno  o   piu'   settori
          imprenditoriali specifici; 
                  g) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,
          compresi un professionista o un gruppo  di  professionisti,
          responsabile della formulazione e revisione di un codice di
          condotta ovvero del controllo del rispetto  del  codice  da
          parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; 
                  h)  "diligenza  professionale":  il  normale  grado
          della    specifica    competenza    ed    attenzione    che
          ragionevolmente   i    consumatori    attendono    da    un
          professionista nei  loro  confronti  rispetto  ai  principi
          generali di correttezza e di  buona  fede  nel  settore  di
          attivita' del professionista; 
                  i)   "invito   all'acquisto":   una   comunicazione
          commerciale indicante le caratteristiche e  il  prezzo  del
          prodotto in forme appropriate rispetto al  mezzo  impiegato
          per  la  comunicazione  commerciale  e  pertanto  tale   da
          consentire al consumatore di effettuare un acquisto; 
                  l) "indebito condizionamento": lo  sfruttamento  di
          una  posizione  di  potere  rispetto  al  consumatore   per
          esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza
          fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo  da  limitare
          notevolmente la capacita' del consumatore di  prendere  una
          decisione consapevole; 
                  m) "decisione di natura commerciale": la  decisione
          presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno  un
          prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
          integralmente o  parzialmente,  se  tenere  un  prodotto  o
          disfarsene o  se  esercitare  un  diritto  contrattuale  in
          relazione al  prodotto;  tale  decisione  puo'  portare  il
          consumatore  a  compiere  un'azione  o  all'astenersi   dal
          compierla; 
                  n)    "professione    regolamentata":     attivita'
          professionale,  o  insieme  di   attivita'   professionali,
          l'accesso alle quali e il cui esercizio, o  una  delle  cui
          modalita'  di  esercizio,  e'  subordinata  direttamente  o
          indirettamente,  in  base   a   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative, al possesso di  determinate
          qualifiche professionali.».