(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8
  OTTOBRE 2021, N. 139 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 1), capoverso 1, al terzo periodo, le parole: «di
cui al primo periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «aperti  al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto» e, al sesto periodo, le parole:  «articolo  80  del
Regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 80 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»; 
          al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, le parole:
«al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per
cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti:  «al  75  per  cento
all'aperto e al 50 per cento al  chiuso  rispetto  a  quella  massima
autorizzata» e, al quarto periodo, le parole: «ricircolo  dell'aria,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ricircolo  dell'aria  oppure  di
sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri  HEPA  o
F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2,»; 
          al numero 3),  capoverso  2,  al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «ovvero da organismi sportivi internazionali» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,», al secondo periodo,  le  parole:
«al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per
cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti:  «al  50  per  cento
all'aperto e al 35 per cento al  chiuso  rispetto  a  quella  massima
autorizzata» e, al terzo periodo, le parole:  «al  75  per  cento  di
quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per  cento  al  chiuso»
sono sostituite dalle seguenti: «al 75 per cento all'aperto e  al  60
per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accesso a  spettacoli  in
impianti  con  capienza   superiore   a   5.000   spettatori). -   1.
All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
dopo le parole:  "danza  e  circo  contemporaneo"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  nonche'  le  manifestazioni  carnevalesche,  i   corsi
mascherati,  le  rievocazioni  storiche,  giostre  e   manifestazioni
similari"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 5-bis» sono  inserite
le seguenti: «, comma 1,». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  agli  autobus
adibiti a servizi di noleggio con conducente). -  1.  Dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
l'accesso a bordo degli autobus adibiti a  servizi  di  noleggio  con
conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi
di   trasporto   pubblico   locale   e   regionale,   e'   consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita e' pari a quella massima
di riempimento». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 3-bis (Interventi connessi con l'emergenza sanitaria). - 1.
Le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni  di  euro,
fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la  continuita'
degli interventi di competenza del Commissario straordinario  di  cui
al suddetto articolo 122 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
    2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31
dicembre  2021,  in  via  eccezionale,  limitatamente  alle  elezioni
provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021  e  in  deroga  a  quanto
previsto dai commi  62,  secondo  periodo,  e  74,  secondo  periodo,
dell'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al  fine  di
rispettare  le  disposizioni  sul  distanziamento  sociale   per   il
contrasto del COVID-19, possono  essere  individuate  ulteriori  sedi
decentrate per procedere alle operazioni di voto,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «,  finanziariamente  equivalenti»  sono
sostituite dalle seguenti:  «complessivamente  equivalenti  sotto  il
profilo finanziario»; 
      al comma 2, le parole: «incluso il  segretario  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «incluso quello del segretario generale». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis  (Accesso  all'elenco  nazionale  degli  idonei  alla
nomina a direttore generale delle aziende e degli enti  del  Servizio
sanitario nazionale). - 1. In ragione  del  perdurare  dell'emergenza
dovuta alla situazione  epidemiologica  conseguente  alla  diffusione
pandemica  del  virus  SARS-CoV-2,  al  fine  di  non  disperdere  le
competenze e le professionalita' acquisite  dal  personale  sanitario
nel corso del servizio prestato presso le aziende  sanitarie  locali,
le aziende ospedaliere  e  gli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,
n. 171, e' elevato a sessantotto anni.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo  si  applicano  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza connesso al COVID-19». 
    All'articolo 5: 
      al comma 2, le parole: «numero massimo di 360  unita',  di  cui
80» sono sostituite dalle seguenti: «numero massimo di 100 unita', di
cui 40» e le parole: «e 280 con mansioni esecutive»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»; 
      al comma 4, al primo periodo,  dopo  le  parole:  «decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» sono  inserite
le seguenti: «pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  17
settembre 2015,» e, al secondo periodo, le  parole:  «amministrazioni
pubbliche  di   appartenenza»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«amministrazioni   pubbliche   di   provenienza»   e    le    parole:
«amministrazione  di  competenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«amministrazione di provenienza»; 
      al comma 6, le parole: «euro  990.731»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 409.648». 
    All'articolo 6: 
      al comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «si  forniscono  le
indicazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  fornite   le
indicazioni»; 
      al comma 5, le  parole:  «del  Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole: «, in conseguenza della  crisi  politica
in atto in Afghanistan, al fine di consentire» sono sostituite  dalle
seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in  conseguenza  della  crisi
politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti»; 
      al comma 2, le parole: «derivanti dal  comma  1,  si  provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 1 si provvede» e
le  parole:  «all'attivazione,  la  locazione  e  la  gestione»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'attivazione, alla  locazione  e  alla
gestione». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo  le  parole:  «in
uso gratuito e perpetuo» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 2,  al  primo  periodo,  le  parole:  «dall'anno  2023
all'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti:  «per  ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2031» e, al secondo periodo,  le  parole:  «previsti
dal presente comma, si  provvede»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previsti dal presente comma si provvede» e le parole: «del programma
"Fondi di riserva speciale"» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
programma "Fondi di riserva e speciali"»; 
      al comma 3, le  parole:  «del  programma  Fondi  di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Gli interventi  di  cui  al  presente  articolo  sono
identificati  dal  Codice  unico   di   progetto   (CUP)   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229». 
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  9 (Disposizioni  in  materia  di   protezione   dei   dati
personali). -  1.  Al  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2-ter: 
        1) al comma 1, le parole: "esclusivamente"  e:  ",  nei  casi
previsti  dalla  legge,"  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:   "di
regolamento" sono aggiunte le seguenti:  "o  da  atti  amministrativi
generali"; 
        2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Fermo restando  ogni  altro  obbligo  previsto  dal
Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati  personali
da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ivi  comprese  le
autorita' indipendenti e le amministrazioni inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
nonche' da parte di una societa'  a  controllo  pubblico  statale  o,
limitatamente  ai  gestori  di  servizi  pubblici,  locale,  di   cui
all'articolo  16  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a  controllo  pubblico,
dei trattamenti correlati ad attivita' svolte  in  regime  di  libero
mercato, e' anche consentito se necessario per  l'adempimento  di  un
compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio  di  pubblici
poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che  tale  esercizio
non possa arrecare un pregiudizio effettivo e  concreto  alla  tutela
dei diritti e delle liberta' degli interessati,  le  disposizioni  di
cui al presente comma sono esercitate nel  rispetto  dell'articolo  6
del Regolamento"; 
        3) al comma 2, al primo periodo, dopo le  parole:  "ai  sensi
del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessaria ai sensi del
comma 1-bis" e il secondo periodo e' soppresso; 
        4) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del  comma  1"  sono
aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma  1-bis.  In
tale ultimo caso, ne viene  data  notizia  al  Garante  almeno  dieci
giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione";  
      b) all'articolo 2-sexies: 
        1) al comma 1, le parole: ", nei casi previsti dalla  legge,"
sono soppresse e dopo le parole: "di regolamento"  sono  inserite  le
seguenti: "o da atti amministrativi generali"; 
        2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. I dati personali relativi  alla  salute,  privi  di
elementi identificativi diretti, sono trattati,  nel  rispetto  delle
finalita' istituzionali di  ciascuno,  dal  Ministero  della  salute,
dall'Istituto superiore di  sanita',  dall'Agenzia  nazionale  per  i
servizi  sanitari  regionali,  dall'Agenzia  italiana  del   farmaco,
dall'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della   salute   delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'
e, relativamente ai propri assistiti, dalle  regioni  anche  mediante
l'interconnessione a livello nazionale  dei  sistemi  informativi  su
base individuale del Servizio sanitario  nazionale,  ivi  incluso  il
Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi  finalita'  compatibili
con quelle  sottese  al  trattamento,  con  le  modalita'  e  per  le
finalita' fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del
comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di  quanto  previsto
dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  dalle
linee  guida  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  materia   di
interoperabilita'"; 
      c) l'articolo 2-quinquiesdecies e' abrogato; 
      d) all'articolo 58: 
        1) al comma 1, dopo le parole: "o regolamento" sono  inserite
le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali"; 
        2) al comma 2, le parole: "ad espresse" sono sostituite dalla
seguente: "a" e dopo le parole: "di legge" sono inserite le seguenti:
"o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"; 
      e) all'articolo 132, comma 5, le parole: "secondo le  modalita'
di  cui  all'articolo  2-quinquiesdecies"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "con provvedimento di carattere generale"; 
      f) all'articolo 137, comma 2, lettera  a),  le  parole:  "e  ai
provvedimenti generali di cui  all'articolo  2-quinquiesdecies"  sono
soppresse; 
      g) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente: 
        "Art.  144-bis (Revenge  porn). -  1.  Chiunque,  compresi  i
minori ultraquattordicenni, abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che
registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a
contenuto sessualmente  esplicito  che  lo  riguardano,  destinati  a
rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di   invio,   consegna,
cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme  digitali
senza il suo  consenso  ha  facolta'  di  segnalare  il  pericolo  al
Garante, il  quale,  nelle  quarantotto  ore  dal  ricevimento  della
segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144  del  presente
codice. 
        2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli
altri documenti informatici riguardano  minori,  la  segnalazione  al
Garante puo' essere effettuata anche dai genitori o  dagli  esercenti
la responsabilita' genitoriale o la tutela. 
        3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'invio al Garante  di
registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a
contenuto  sessualmente   esplicito   riguardanti   soggetti   terzi,
effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo
612-ter del codice penale. 
        4. I  gestori  delle  piattaforme  digitali  destinatari  dei
provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della
segnalazione, a  soli  fini  probatori  e  con  misure  indicate  dal
Garante, anche  nell'ambito  dei  medesimi  provvedimenti,  idonee  a
impedire la diretta identificabilita' degli interessati,  per  dodici
mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. 
        5. Il Garante, con proprio provvedimento,  puo'  disciplinare
specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti di cui al  comma
1 e  le  misure  per  impedire  la  diretta  identificabilita'  degli
interessati di cui al medesimo comma. 
        6. I  fornitori  di  servizi  di  condivisione  di  contenuti
audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano  servizi  accessibili  in
Italia, indicano senza ritardo al Garante o  pubblicano  nel  proprio
sito internet un  recapito  al  quale  possono  essere  comunicati  i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al periodo  precedente,  il  Garante  diffida  il
fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In  caso  di
inottemperanza alla diffida si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento. 
        7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui  al
comma 1, acquisisce notizia  della  consumazione  del  reato  di  cui
all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma  tentata,  nel
caso di procedibilita' d'ufficio trasmette al pubblico  ministero  la
segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita"; 
      h) all'articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole:
"Al presidente" sono inserite le seguenti: "e  ai  componenti"  e  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di funzione
di cui al primo periodo e' da ritenere onnicomprensiva ad  esclusione
del rimborso delle spese effettivamente sostenute  e  documentate  in
occasione di attivita' istituzionali"; 
      i) all'articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        "5-bis. Il parere di cui all'articolo 36,  paragrafo  4,  del
Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la  legge  o  il
regolamento  in  corso  di  adozione  disciplina   espressamente   le
modalita' del trattamento descrivendo una o piu' operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e  applicate  a  dati
personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,   la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la  consultazione,  l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi  altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,  la
limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei  casi  in
cui la norma di legge o di  regolamento  autorizza  espressamente  un
trattamento di dati personali da  parte  di  soggetti  privati  senza
rinviare la  disciplina  delle  modalita'  del  trattamento  a  fonti
sottoordinate. 
        5-ter.  Quando  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dichiara che ragioni  di  urgenza  non  consentono  la  consultazione
preventiva e comunque nei  casi  di  adozione  di  decreti-legge,  il
Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis: 
          a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei
disegni di legge di conversione dei decreti-legge; 
          b) in sede di esame  definitivo  degli  schemi  di  decreto
legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari"; 
      l) all'articolo 156: 
        1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"A decorrere dal 1° gennaio 2022, il  ruolo  organico  del  personale
dipendente e' stabilito nel limite di duecento unita'"; 
        2) al comma 3, lettera d), le parole:  "l'80  per  cento  del
trattamento" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento"; 
        3) al comma 4, le  parole:  "venti  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "trenta unita'"; 
        4) al comma 5, le  parole:  "venti  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "trenta unita'"; 
      m) all'articolo 166: 
        1) al comma 1, primo periodo, la parola:  "2-quinquiesdecies"
e' soppressa; 
        2) al comma 5 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
"Nei confronti dei titolari del  trattamento  di  cui  agli  articoli
2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1,  comma
1, del decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  la  predetta
notifica puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante
abbia accertato che le presunte  violazioni  hanno  gia'  arrecato  e
continuano ad arrecare un effettivo, concreto,  attuale  e  rilevante
pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha
l'obbligo di individuare  e  indicare  nel  provvedimento,  motivando
puntualmente le ragioni dell'omessa  notifica.  In  assenza  di  tali
presupposti,  il  giudice  competente   accerta   l'inefficacia   del
provvedimento"; 
        3) al comma 7, primo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "o  dell'ingiunzione  a  realizzare  campagne   di
comunicazione   istituzionale    volte    alla    promozione    della
consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali,  sulla
base di progetti previamente approvati  dal  Garante  e  che  tengano
conto della gravita' della  violazione.  Nella  determinazione  della
sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento,  il
Garante tiene conto anche  di  eventuali  campagne  di  comunicazione
istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del  diritto
alla protezione  dei  dati  personali,  realizzate  dal  trasgressore
anteriormente alla commissione della violazione"; 
      n) all'articolo 167, comma 2, le parole:  "ovvero  operando  in
violazione   delle   misure   adottate   ai    sensi    dell'articolo
2-quinquiesdecies" sono soppresse; 
      o) all'articolo 170, comma 1, le parole: "essendovi tenuto, non
osserva" sono sostituite dalle seguenti: "non  osservando",  dopo  le
parole: "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono inserite le seguenti: ",
arreca un concreto nocumento a uno o  piu'  soggetti  interessati  al
trattamento" e dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti:
", a querela della persona offesa,". 
    2. All'articolo 22 del decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.
101, il comma 3 e' abrogato. 
    3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 5: 
        1) al comma 1, le parole: ", nei casi previsti dalla  legge,"
sono soppresse e dopo le parole: "di regolamento"  sono  inserite  le
seguenti: "o su atti amministrativi generali"; 
        2) al comma 2, le parole: "del Presidente  della  Repubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del
Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno"; 
      b) all'articolo 45, comma 1, le parole: "essendovi tenuto,  non
osserva" sono sostituite dalle seguenti: "non  osservando",  dopo  le
parole: "articolo 1, comma 2," sono inserite le seguenti: "arreca  un
concreto nocumento a uno o piu' interessati" e dopo  le  parole:  "e'
punito" sono  inserite  le  seguenti:  ",  a  querela  della  persona
offesa,". 
    4. All'articolo 7  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Con le modalita' e nei limiti stabiliti  dal  decreto
di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003,  il  Ministero
della salute e' autorizzato a trattare anche  i  dati  personali  non
relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo  perseguimento
delle finalita' di cui al comma 1 e l'attuazione  del  corrispondente
intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza approvato con la decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
dell'Unione europea del 13 luglio 2021.  Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, e' autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su
base individuale del Servizio sanitario  nazionale,  ivi  incluso  il
Fascicolo sanitario elettronico  (FSE),  con  i  sistemi  informativi
gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati  non
relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al
comma 2, con modalita' tali da garantire che  l'interessato  non  sia
direttamente identificabile"; 
      b) al comma 2, le parole: "Con regolamento adottato con decreto
del Ministro della  salute"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con
decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,"; 
      c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        "2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
2, il  Ministero  della  salute  avvia  le  attivita'  relative  alla
classificazione delle patologie croniche presenti  nella  popolazione
italiana,  limitatamente  alla  costruzione  di   modelli   analitici
prodromici alla realizzazione del modello predittivo  del  fabbisogno
di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano
direttamente identificabili". 
    5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi  1
e 2, del codice di cui al decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e
l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come  modificati
dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni
di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati  che  possono
essere trattati, le operazioni eseguibili,  il  motivo  di  interesse
pubblico rilevante, la finalita' del trattamento  nonche'  le  misure
appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i   diritti   fondamentali
dell'interessato e i suoi interessi  sono  previsti  da  uno  o  piu'
regolamenti. 
    6. In fase di prima attuazione, l'obbligo  di  indicazione  o  di
pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis,  comma  6,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  introdotto
dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, e' adempiuto  nel
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    7. I pareri del Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
richiesti con  riguardo  a  riforme,  misure  e  progetti  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  febbraio  2021,  del
Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  nonche'  del  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui  al  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sono resi nel termine non prorogabile di  trenta  giorni  dalla
richiesta, decorso  il  quale  si  puo'  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione del parere. 
    8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore
con l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti:  "nonche',  ai
fini  della  revoca  di  cui  al  comma  5,  anche  mediante  sistemi
automatizzati  di  chiamata  o  chiamate  senza  l'intervento  di  un
operatore,"; 
      b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore  con
l'impiego del telefono" sono soppresse; 
      c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole:  "o  che  compiono
ricerche di mercato o  comunicazioni  commerciali  telefoniche"  sono
inserite le seguenti: "con  o  senza  l'intervento  di  un  operatore
umano"; 
      d) all'articolo 2, comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
"attivita' di call center" sono inserite le seguenti: ", per chiamate
con o senza operatore,". 
    9. In considerazione di  quanto  disposto  dal  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  27  aprile  2016,  e  dell'esigenza  di  disciplinare
conformemente i requisiti  di  ammissibilita',  le  condizioni  e  le
garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento  facciale,
nel rispetto del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo
52  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea,
l'installazione e l'utilizzazione di  impianti  di  videosorveglianza
con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso  dei
dati biometrici  di  cui  all'articolo  4,  numero  14),  del  citato
regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da
parte delle autorita' pubbliche o di soggetti privati,  sono  sospese
fino all'entrata  in  vigore  di  una  disciplina  legislativa  della
materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 
    10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti
di videosorveglianza  che  non  usano  i  sistemi  di  riconoscimento
facciale di cui  al  medesimo  comma  9  e  che  sono  conformi  alla
normativa vigente. 
    11. In caso di installazione o di utilizzazione  dei  sistemi  di
cui al comma 9, dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino al 31  dicembre  2023,  salvo
che  il  fatto  costituisca   reato,   si   applicano   le   sanzioni
amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma  1,  del
codice di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51, in base al rispettivo ambito di applicazione. 
    12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati
dalle autorita' competenti a fini di prevenzione  e  repressione  dei
reati  o  di  esecuzione  di  sanzioni  penali  di  cui  al   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che  si  tratti
di trattamenti effettuati dall'autorita'  giudiziaria  nell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali  nonche'  di  quelle  giudiziarie  del
pubblico ministero, di parere favorevole del Garante  reso  ai  sensi
dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  b),  del   medesimo   decreto
legislativo n. 51 del 2018. 
    13. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettere h) e l), e' autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per l'anno
2022, euro 11.140.661 per l'anno 2023,  euro  11.458.255  per  l'anno
2024, euro 11.785.121 per l'anno 2025,  euro  12.121.527  per  l'anno
2026, euro 12.467.754 per l'anno 2027,  euro  12.824.086  per  l'anno
2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029,  euro  13.568.259  per  l'anno
2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    14. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  definiti
meccanismi  regolatori  di  armonizzazione   della   disciplina   del
trattamento  economico  nell'ambito  delle  autorita'  amministrative
indipendenti  incluse  nell'elenco  delle  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  individuate   annualmente   dall'ISTAT   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia). -  1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».