Art. 9 
 
Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi  a   prezzi   calmierati   e
                            gratuitamente 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite
le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,». 
  2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2022». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per  l'anno  2022,
si provvede a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo  122,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento e  fabbisogno,  pari  a  21
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.