Art. 10 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  infrastrutture   e   mobilita'
                             sostenibili 
 
  1. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' ulteriormente differito al 31 marzo 2022. 
  2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati: 
    a) al 15 marzo 2022, il termine di cui  al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per l'adozione  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per la  rendicontazione  da  parte  delle  imprese
beneficiarie; 
    c) al 30 giugno 2022, il termine di  cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma 671  per  l'assegnazione  delle  citate  risorse  alle
imprese beneficiarie. 
  3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati: 
    a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui  all'articolo  1,  comma
676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la  rendicontazione  da
parte delle imprese che effettuano servizi di  trasporto  ferroviario
di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico
degli effetti economici imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
    b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677,
della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per
l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.