Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica  di
progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016,  le  parole
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». 
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo al  personale  della  segreteria  tecnica  di  progettazione
costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 2023». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno  degli
anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per  ciascuno
degli  anni   2022   e   2023   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  4.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  relativo  alle  contabilita'
speciali intestate  ai  Segretariati  regionali  di  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del  patrimonio
culturale, le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».