Art. 7 Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unita' in locazione 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico. 2. Il locatario e' tenuto a utilizzare l'unita' con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali ne' a provocare emissioni o rumori molesti.