Art. 7 
 
Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unita' in
                              locazione 
 
  1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti
in sublocazione e non possono essere impiegati per la  pratica  dello
sci nautico. 
  2. Il locatario e' tenuto a  utilizzare  l'unita'  con  la  massima
diligenza e ad assumere comportamenti atti a  non  arrecare  danni  e
offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali ne'  a  provocare
emissioni o rumori molesti.