Art. 8 Comunicazione di inizio attivita' di appoggio alle immersioni subacquee 1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorita' marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1. 2. Alla segnalazione certificata di inizio attivita' sono allegati: a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee; c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformita' CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee; d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee. 3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorita' marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano: a) gli estremi identificativi del natante utilizzato; b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici; c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione; d) il numero dei partecipanti alle immersioni. 4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2. 5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorita' marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unita' navali indicate nella comunicazione di inizio attivita', allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresi', la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'. 6. In caso di accertate irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorita' marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attivita'.