Art. 6 Presentazione della domanda di riconoscimento 1. Possono presentare le richieste di riconoscimento le pubbliche amministrazioni, gli enti e le associazioni che soddisfano i seguenti requisiti: a) le pubbliche amministrazioni che sono deputate al controllo degli oli di oliva e ad emettere le relative sanzioni penali o amministrative; b) gli enti pubblici che svolgono attivita' di assistenza professionale al settore olivicolo oleario e di promozione del metodo organolettico e dell'olio di oliva; c) le associazioni professionali o interprofessionali del settore olivicolo: i) che detengono la sede legale o hanno una sede operativa nel territorio della regione nella quale si intende istituire il panel di assaggio, fatta eccezione per le organizzazioni nazionali operanti nel settore olivicolo-oleario; ii) che sono costituite da almeno due anni ed hanno svolto o svolgono l'attivita' nell'ambito del settore olivicolo-oleario; iii) che prevedono, nell'ambito del proprio statuto, le analisi organolettiche finalizzate alla certificazione degli oli di oliva vergini; iv) i cui associati esercitano la loro attivita' economica anche nel settore olivicolo-oleario e non aderiscono ad altra associazione che abbia gia' un comitato di assaggio riconosciuto.