Art. 6 
 
            Presentazione della domanda di riconoscimento 
 
  1. Possono presentare le richieste di riconoscimento  le  pubbliche
amministrazioni, gli enti e le associazioni che soddisfano i seguenti
requisiti: 
    a) le pubbliche amministrazioni che sono  deputate  al  controllo
degli oli di oliva e  ad  emettere  le  relative  sanzioni  penali  o
amministrative; 
    b)  gli  enti  pubblici  che  svolgono  attivita'  di  assistenza
professionale al settore olivicolo oleario e di promozione del metodo
organolettico e dell'olio di oliva; 
    c) le associazioni professionali o interprofessionali del settore
olivicolo: 
      i) che detengono la sede legale o hanno una sede operativa  nel
territorio della regione nella quale si intende istituire il panel di
assaggio, fatta eccezione per le  organizzazioni  nazionali  operanti
nel settore olivicolo-oleario; 
      ii) che sono costituite da almeno due anni ed  hanno  svolto  o
svolgono l'attivita' nell'ambito del settore olivicolo-oleario; 
      iii) che prevedono, nell'ambito del proprio statuto, le analisi
organolettiche finalizzate alla certificazione  degli  oli  di  oliva
vergini; 
      iv) i cui associati  esercitano  la  loro  attivita'  economica
anche  nel  settore  olivicolo-oleario  e  non  aderiscono  ad  altra
associazione che abbia gia' un comitato di assaggio riconosciuto.