(Allegato-art. 10)
                            Articolo 10. 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
    10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, qualora ritenga che il DNV GL  AS  non  possa  piu'  essere
autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso  delegati  dal
presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i  profili  di
competenza, l'autorizzazione previa contestazione al DNV  GL  AS  dei
relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni  per  ricevere
eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 
    10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da  motivi  di
grave rischio per la  sicurezza  o  per  l'ambiente.  In  tale  caso,
l'Amministrazione   adotta   il   provvedimento    di    sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 
    10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda  alla  sospensione
di cui al comma 1, perche' ritiene che il DNV GL AS non  svolga  piu'
con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti  ad  esso  delegati,
essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro
i quali il DNV GL AS dovra'  ottemperare  per  risolvere  le  carenze
contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente  Il  termine
stabilito   nel   provvedimento   di   sospensione,   il    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  decreto
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
i profili di competenza, revoca l'autorizzazione. 
    10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  con  decreto  di  concerto   con   il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca
del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009
e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui  ai
punti 5 e 6 della Premessa al presente Accordo.