(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9. 
                           Responsabilita' 
 
    9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata  responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV  GL  AS,
dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti  o  di  chiunque
agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto  a  un
indennizzo da parte del DNV  GL  AS  nella  misura  in  cui  l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 
    9.2 Il DNV GL AS si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla
decorrenza del  presente  Accordo,  di  una  polizza  assicurativa  a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui  al  punto
9.1 e a  mantenerla  in  vigore  per  l'intera  durata  del  presente
Accordo. 
    9.3 Il  DNV  GL  AS  trasmette  all'Amministrazione  copia  della
polizza assicurativa di cui al precedente comma.