IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6951/DGP-PBD del  19
maggio 2017 e n. 16236 del 26 ottobre 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta riguardanti il
trasferimento di  immobili  statali  ai  Comuni  della  Provincia  di
Vercelli (VC): 
  prot.  n.  2015/16455/DR-TO  del  9   dicembre   2015,   prot.   n.
2015/16459/DR-TO del 9 dicembre 2015, prot. n. 2015/16460/DR-TO del 9
dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/11120  del
15 ottobre 2019, prot. n. 2015/16452/DR-TO del 9 dicembre 2015, prot.
n. 2015/16454/DR-TO del 9 dicembre 2015,  prot.  n.  2015/16453/DR-TO
del 9 dicembre 2015, prot. n. 2015/16456/DR-TO del 9 dicembre 2015  e
prot. n. 2015/16458/DR-TO del 9 dicembre 2015, con i quali sono stati
trasferiti, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Vercelli,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Reliquato alveo del Fiume Sesia  Campo  di  Marte»,
«Aliquota Aeroporto del  Prete»,  «Caserma  Fratelli  Garrone  Piazza
Cugnolio», «Cavo abbandonato della Roggia  Molinara  di  Prarolo  via
Asmara», «Cavo abbandonato della Roggia Molinara di Prarolo e annesso
scaricatore della Madonnina Bellaria», «Cavo abbandonato della Roggia
Molinara di  Prarolo  Via  Asmara»,  «Cascina  Matasso»  e  «Aliquota
Aeroporto del Prete zona marginale a sud striscia di volo»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Piemonte  e
Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  19926  del  15
novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vercelli 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Vercelli
(VC) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati «Reliquato alveo del  Fiume
Sesia Campo di  Marte»,  «Aliquota  Aeroporto  del  Prete»,  «Caserma
Fratelli Garrone Piazza Cugnolio»,  «Cavo  abbandonato  della  Roggia
Molinara di Prarolo  via  Asmara»,  «Cavo  abbandonato  della  Roggia
Molinara di Prarolo e annesso scaricatore della Madonnina  Bellaria»,
«Cavo abbandonato della  Roggia  Molinara  di  Prarolo  via  Asmara»,
«Cascina Matasso» e «Aliquota Aeroporto del Prete  zona  marginale  a
sud striscia di  volo»,  meglio  individuati  nei  provvedimenti  del
Direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n.  2015/16455/DR-TO
del 9 dicembre 2015, prot. n. 2015/16459/DR-TO del 9  dicembre  2015,
prot. n.  2015/16460/DR-TO  del  9  dicembre  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/11120  del  15  ottobre  2019,  prot.  n.
2015/16452/DR-TO del 9 dicembre 2015, prot. n. 2015/16454/DR-TO del 9
dicembre 2015, prot. n. 2015/16453/DR-TO del 9 dicembre  2015,  prot.
n. 2015/16456/DR-TO del 9 dicembre 2015 e prot.  n.  2015/16458/DR-TO
del 9 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  20.072,38
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Vercelli. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  121.699,11,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 20.072,38.