Art. 10 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  Le agevolazioni di  cui  al  presente  decreto  sono  revocate  nei
seguenti casi: 
    a) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2,  salvo  casi  di
forza maggiore oggettivamente dimostrabili; 
    b) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel  progetto  di  investimento  dei  beni  mobili  e
immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni
dalla data di ultimazione del progetto  di  investimento  e  comunque
sino fino all'estinzione del mutuo agevolato; 
    c) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino
all'estinzione del mutuo agevolato; 
    d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi
tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento; 
    e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 11; 
    f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata
del finanziamento concesso; 
    g) qualora venga disposto il  recupero,  parziale  o  totale  del
contributo  a  fondo  perduto  il   beneficiario   e'   tenuto   alla
restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di  interesse
pari  al  tasso  di  riferimento  determinato  dalla  Banca  centrale
europea, vigente alla data dell'erogazione  del  contributo,  per  il
periodo intercorrente tra  la  valuta  di  erogazione  e  quella  del
provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il  recupero
delle somme erogate e successivamente revocate. 
  Per ogni altra indicazione in merito alle procedure  amministrative
di revoca non espressamente  esplicitate  nel  presente  articolo  si
rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.