Art. 10 Revoca delle agevolazioni Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili; b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato; c) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato; d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento; e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11; f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso; g) qualora venga disposto il recupero, parziale o totale del contributo a fondo perduto il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e successivamente revocate. Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non espressamente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.