Art. 7 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, la
concessione delle agevolazioni o il rigetto  della  domanda,  dandone
comunicazione agli interessati. 
  2.  La  deliberazione  di   concessione   individua   il   soggetto
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse  ed  i  tempi  per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce
l'importo  e  la  durata  del   mutuo   agevolato,   fermo   restando
l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione, nonche'  l'eventuale
importo del contributo a fondo perduto. 
  3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione
delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a  ISMEA  la
documentazione necessaria alla stipula del contratto  di  concessione
delle agevolazioni secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni
applicative di cui al successivo art. 13. 
  4.  Nel  contratto   di   concessione   delle   agevolazioni   sono
disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto,
nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra  ISMEA  e  il  soggetto
beneficiario, ivi inclusi i  tassi  di  mora  applicati  in  caso  di
inadempimento.