Art. 7 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione, nonche' l'eventuale importo del contributo a fondo perduto. 3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13. 4. Nel contratto di concessione delle agevolazioni sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.