Art. 8 
 
           Modalita' di rendicontazione delle agevolazioni 
 
  1. Dopo la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni,
i beneficiari devono rendicontare le  spese  effettuate  in  un'unica
soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) con  un  massimo
di 3. 
  2. Al termine del periodo di  realizzazione  dell'investimento,  in
caso di investimenti realizzati per  un  valore  inferiore  a  quello
previsto nel progetto approvato, i massimali  di  intervento  di  cui
all'art. 3 vengono ricalcolati  sulla  base  delle  spese  ammesse  e
l'importo del mutuo viene rideterminato  con  effetto  sul  piano  di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.