Art. 9 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con
altri   aiuti   pubblici   concessi    sia    precedentemente,    sia
successivamente alla deliberazione di ammissione  in  relazione  agli
stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente
se tale cumulo non comporta il superamento dei limiti  di  intensita'
di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento. 
  2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, con aiuti «de minimis» e  con  i  pagamenti  ai
sensi del regolamento (UE) n.  1305/2013  riguardanti  diversi  costi
ammissibili individuabili.