Art. 9 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dei limiti di intensita' di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento. 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con aiuti «de minimis» e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardanti diversi costi ammissibili individuabili.