(Allegato A-art. 11)
                              Art. 11. 
 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da: 
      a) i proventi delle attivita' svolte in attuazione delle norme,
dei regolamenti e dello statuto,  ed  in  particolare  il  prezzo  di
riferimento per la cessione di  oli  e  grassi  vegetali  ed  animali
esausti  alle   imprese   che   ne   effettuano   la   rigenerazione,
eventualmente differenziato rispetto alle  diverse  destinazioni  del
materiale ricavato dalla rigenerazione; 
      b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo  consortile
con le modalita' indicate all'art. 10; 
      c) le quote di partecipazione consortili; 
      d) il contributo ambientale sugli  oli  e  grassi  vegetali  ed
animali a carico dei produttori e degli importatori di oli  e  grassi
vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno  e
ricadenti nelle finalita' consortili. Tale contributo e'  determinato
annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  nella  misura
necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio; 
      e)   eventuali   liberalita',   contributi   e    finanziamenti
provenienti da enti pubblici e/o privati; 
      f) l'utilizzazione dei fondi di riserva; 
      g)  eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile   con   le
modalita' indicate all'art. 10, comma 4; 
      h) eventuali proventi derivanti dalle diverse destinazioni  del
materiale ricavato dalla rigenerazione. 
    2. Le modalita' ed i  termini  di  riscossione  e  versamento  al
Consorzio del  contributo  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  sono
stabilite   dal   consiglio   di   amministrazione    ed    approvate
dall'assemblea.