(Allegato A-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                         Assemblea ordinaria 
 
    1. L'assemblea ordinaria: 
      a)  determina  le  direttive  di  massima  dell'attivita'   del
Consorzio; 
      b)  determina  il  numero  dei  consiglieri  di  ogni   singola
categoria; 
      c) elegge  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione,  del
collegio dei revisori dei conti e ne determina i compensi; 
      d) approva il bilancio consuntivo annuale,  da  trasmettere  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero   dello   sviluppo   economico   entro   sessanta    giorni
dall'approvazione ai  sensi  dell'art.  233,  comma  11  del  decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; 
      e) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale
dei conti; 
      f) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche; 
      g) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del
Consorzio; 
      h) determina, su proposta del consiglio di amministrazione,  il
valore unitario delle quote di partecipazione al  Consorzio,  approva
la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce
la ripartizione delle quote in caso  di  variazione  del  numero  dei
consorziati; 
      i) approva la relazione sulla gestione  di  cui  all'art.  233,
comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  comprendente
il  programma  di  gestione,  nonche'  i  risultati  conseguiti   nel
riciclaggio e nel  recupero  dei  rifiuti  degli  oli  e  dei  grassi
vegetali e animali esausti; 
      l) delibera circa l'eventuale assegnazione  dell'indennita'  di
carica al presidente ed al  vicepresidente,  dell'emolumento  annuale
e/o  dell'indennita'  di  seduta   ai   membri   del   consiglio   di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; 
      m) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11; 
      n) ratifica sulla istituzione o variazione  di  eventuali  sedi
secondarie deliberate dal consiglio di amministrazione; 
      o) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla  gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o
dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  consiglio  di
amministrazione. 
    2. L'assemblea  ordinaria  e'  validamente  costituita  in  prima
convocazione con  la  presenza  personale,  o  per  delega  di  tanti
consorziati che rappresentino almeno la meta' delle quote  consortili
e  delibera  a  maggioranza  delle   quote   presenti.   In   seconda
convocazione l'assemblea e' validamente costituita e delibera con  il
voto favorevole di tanti  consorziati  che  rappresentino  almeno  la
maggioranza delle quote presenti qualunque siano le  quote  di  fondo
rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega.
Il numero delle deleghe possedute puo' essere al massimo di  tre  per
singolo consorziato.