(Allegato A-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'assemblea straordinaria delibera: 
      a) sulle modifiche dello statuto che  devono  essere  approvate
con  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  delle  quote  presenti  o
rappresentate   e   sottoposte   all'approvazione    del    Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico; 
      b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio  e,  in
questo caso, sulle modalita'  della  liquidazione,  ivi  compresa  la
nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una
volta pagate le passivita',  in  osservanza  degli  scopi  sociali  o
affini e nel  rispetto  delle  indicazioni  impartite  dal  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dal
Ministero dello sviluppo  economico  in  conformita'  alla  normativa
applicabile; 
      c)  sulla  proposta  del  consiglio   di   amministrazione   di
costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   o   l'assunzione   in
partecipazioni in societa' esistenti di  cui  all'art.  3,  comma  7,
previo  parere  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; 
      d) su ogni altro  argomento  devoluto  espressamente  alla  sua
competenza dalla legge. 
    2.  In   prima   convocazione,   l'assemblea   straordinaria   e'
validamente  costituita  e  delibera  con  la  presenza  ed  il  voto
favorevole di tanti consorziati che rappresentino  piu'  della  meta'
delle quote consortili. 
    3.  In  seconda  convocazione,   l'assemblea   straordinaria   e'
validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e
delibera  con  il  voto   favorevole   di   tanti   consorziati   che
rappresentino almeno  i  due  terzi  delle  quote  di  partecipazione
presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni
dello statuto. 
    4. Si osservano per  il  resto  le  disposizioni  dei  precedenti
articoli.