Art. 18. Diritto e modalita' di voto 1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare, ad ogni singolo consorziato potranno essere affidate al massimo tre deleghe. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 26 sono determinate le modalita' operative ed i sistemi di voto. 2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.