Art. 19. Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da almeno otto membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessita' di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. 2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art. 6, comma 1 del presente statuto. 3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze.