(Allegato A-art. 19)
                              Art. 19. 
 
            Composizione del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  composto  da  almeno  otto
membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed  espressione  di
questi,  tenendo  conto  delle  quote  di  partecipazione   e   delle
necessita'  di  assicurare  la  presenza  di   tutte   le   categorie
consorziate. 
    2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e
dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei
consiglieri in rappresentanza dei produttori  di  materie  prime,  al
fine di garantire la paritetica rappresentanza  di  cui  all'art.  6,
comma 1 del presente statuto. 
    3.  I  membri  in  rappresentanza  dei  consorziati  sono  eletti
mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie  di
consorziati con voto limitato a tre preferenze.