(Allegato A-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                     Presidente e vicepresidente 
 
    1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio
di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica tre anni
ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di  amministrazione
che li ha nominati e sono rieleggibili per l'ulteriore mandato  oltre
quello di nomina. 
    2. Qualora il presidente cessi  dalla  carica,  il  consiglio  di
amministrazione elegge tra i propri componenti  il  nuovo  presidente
che  resta  in  carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  del   suo
predecessore. 
    3. Il presidente: 
      a) rappresenta  legalmente  il  Consorzio  in  giudizio  e  nei
confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorita'
giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa; 
      b) ha la firma sociale; 
      c) rappresenta il  Consorzio  nei  rapporti  con  le  pubbliche
amministrazioni; 
      d) presiede le riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  e
dell'assemblea; 
      e)  attua  le   deliberazioni   adottate   dal   consiglio   di
amministrazione; 
      f)  conferisce,  previa   autorizzazione   del   consiglio   di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti; 
      g) accerta che si  operi  in  conformita'  agli  interessi  del
Consorzio; 
      h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in
particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio
di amministrazione; 
      i) nomina  il  direttore  generale  e  ne  definisce  poteri  e
competenze. 
    4. In caso di  assenza  dichiarata  o  impedimento,  le  funzioni
attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente  ed  in  sua
assenza dal consigliere piu' anziano di eta'. 
    5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente  o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del
consiglio amministrazione alla prima riunione utile.