(Allegato A-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da un  minimo
di tre ad un massimo di sette membri effettivi e due  supplenti.  Tre
membri effettivi sono nominati  uno  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  e  uno  dal  Ministero  dello
sviluppo economico ed  uno  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Gli altri membri sono  eletti  dall'assemblea
tra professionisti iscritti al registro dei revisori  legali.  Per  i
membri di nomina  ministeriale  non  e'  richiesta  l'iscrizione  nel
registro dei revisori legali. 
    2. I revisori durano  in  carica  tre  anni,  scadono  alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori supplenti secondo
il criterio della maggiore anzianita'  di  carica  o,  in  subordine,
della maggiore eta' anagrafica. Il revisore nominato in  sostituzione
resta in carica fino all'assemblea successiva. 
    4. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'assemblea che  lo
esercita per giusta causa. I revisori di nomina ministeriale  possono
essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati. 
    5. Il collegio dei revisori: 
      a) controlla la gestione del Consorzio; 
      b) vigila sull'osservanza della  legge,  dello  statuto  e  del
regolamento  consortile,  sul  rispetto  dei  principi  di   corretta
amministrazione  ed  in  particolare  sull'andamento  della  gestione
economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e
sul suo concreto funzionamento e ne riferisce  all'assemblea  con  la
relazione sul conto consuntivo. 
      L'assemblea puo' conferire al collegio l'incarico di  revisione
contabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f); 
      c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo. 
    6. I revisori  partecipano  all'assemblea  e  alle  riunioni  del
consiglio  di  amministrazione.  Possono,   inoltre   chiedere   agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad
atti di ispezione e di controllo. 
    7. Le riunioni  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  possono
svolgersi in teleconferenza o  in  videoconferenza  nel  rispetto  di
quanto previsto all'art. 20, comma 8. 
    8. Ai revisori spetta il rimborso delle spese  di  viaggio  e  di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea.