Art. 23. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico ed uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali. 2. I revisori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o, in subordine, della maggiore eta' anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva. 4. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati. 5. Il collegio dei revisori: a) controlla la gestione del Consorzio; b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo. L'assemblea puo' conferire al collegio l'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f); c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo. 6. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8. 8. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.