(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            I consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
      a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti; 
      b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi  vegetali
ed animali esausti; 
      c) le imprese che effettuano la raccolta,  il  trasporto  e  lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; 
      d) eventualmente, le imprese che abbiano versato  i  contributi
di cui all'art. 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
    2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti nelle categorie
di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione  si  applica
anche in caso di societa' controllate e collegate. 
    3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate. 
    4. Il numero dei consorziati e' illimitato.