(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di partecipazione  al  Consorzio  sono  ripartite  in
maniera paritetica. 
    2.  Le  quote  di   partecipazione   dei   singoli   consorziati,
all'interno di ciascuna categoria di cui al  comma  1,  dell'art.  4,
sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo
le modalita' indicate  in  apposito  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'art. 26 ed in base al rapporto tra la  capacita'  produttiva  di
ciascun  consorziato  e  la  capacita'  produttiva   complessivamente
sviluppata  da  tutti  i  consorziati  appartenenti   alla   medesima
categoria. 
    3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante
al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a  suo  carico,
il pagamento degli importi dovuti e'  condizione  indispensabile  per
poter partecipare all'assemblea. 
    4.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a  terzi  solo  in  caso  di  trasferimento  dell'azienda,
contestualmente ad esso, nonche' in caso di fusione e  scissione.  In
ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili  e'  nullo  e
privo di effetti giuridici. 
    5. Nell'ipotesi di  cui  all'art.  4,  comma  3,  le  quote  sono
assegnate alle associazioni di categoria  partecipanti  al  Consorzio
sulla base di quanto disciplinato con apposito  regolamento  adottato
ai sensi dell'art. 26.