Art. 7. Diritti e obblighi dei consorziati 1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 2. I consorziati sono obbligati a: a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; b) concorrere alla costituzione del fondo consortile; c) sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; d) trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti nonche' attinenti all'oggetto consortile, con particolare riferimento ad atti, provvedimenti o fatti che incidono sulle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni necessarie per l'espletamento dell'attivita'; e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di cui all'oggetto consortile.