(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                 Diritti e obblighi dei consorziati 
 
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 
    2. I consorziati sono obbligati a: 
      a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 
      b) concorrere alla costituzione del fondo consortile; 
      c)  sottoporsi  ai  controlli   disposti   dal   consiglio   di
amministrazione al fine di accertare il  corretto  adempimento  degli
obblighi consortili, con modalita' che fanno  salva  la  riservatezza
dei dati ed i diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; 
      d) trasmettere al consiglio di  amministrazione  i  dati  e  le
informazioni  da  questo  richiesti  nonche'  attinenti   all'oggetto
consortile, con particolare  riferimento  ad  atti,  provvedimenti  o
fatti che incidono sulle autorizzazioni, iscrizioni  e  comunicazioni
necessarie per l'espletamento dell'attivita'; 
      e) operare per mezzo del  Consorzio  ed  in  ottemperanza  alle
indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile.