(Allegato A-art. 9)
                               Art. 9. 
 
   Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione 
 
    1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1,  possono  recedere  dal
Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati: 
      a) cessazione dell'attivita'; 
      b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita'; 
      c)  perdita  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge   per   lo
svolgimento della loro attivita'; 
      d) organizzazione autonoma della gestione degli  oli  e  grassi
vegetali ed animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi
del comma 9, dell'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
    2. L'adempimento a tutti gli obblighi  consortili  e'  condizione
necessaria per poter esercitare il  diritto  di  recesso,  che  viene
richiesto mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio  di
amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio
finanziario annuale o produce i suoi effetti  dal  primo  giorno  del
nuovo esercizio. 
    3. Nei casi indicati nella lettera d) del  comma  1,  il  recesso
diviene efficace dal momento in cui,  intervenuto  il  riconoscimento
del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del   mare   ne   accerti   il   corretto
funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio. 
    4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti
nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo  residuo
di permanenza nel corso dell'anno. 
    5. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio noi confronti del consorziato che: 
      a) abbia perso i requisiti di ammissione; 
      b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la
continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,  dell'impresa  e  in
ogni altro caso in cui non posso piu' partecipare alla  realizzazione
dell'oggetto consortile; 
      c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento  adottato  ai
sensi dell'art. 26; 
      d) in ogni  altro  caso  in  cui  non  possa  partecipare  alla
realizzazione dell'oggetto consortile. 
    6.  Altre  cause  di  esclusione  dal  Consorzio  possono  essere
previste e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 26 per i casi
in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni  agli
obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 
    7. Una volta  deliberata  dal  consiglio  di  amministrazione  ed
approvata  dall'assemblea  del  Consorzio,  l'esclusione  ha  effetto
immediato  e  deve  essere  comunicata,  entro  quindici  giorni,  al
consorziato. 
    8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.