Art. 2 
 
Modalita'  di  prosecuzione  degli  interventi  finanziati  con   gli
  stanziamenti disposti ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile  2019  e
  successive modifiche e integrazioni. 
 
  1. La Regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria,  dell'esercizio  delle  funzioni
del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, nel  coordinamento  degli  interventi,  connessi  agli
eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e  non  ancora
ultimati finanziati  con  gli  stanziamenti  disposti  ai  sensi  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019 e del 4  aprile  2019  e  successive  modifiche  e  integrazioni
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  direttore  dell'Agenzia
regionale di protezione civile della Regione Lazio, gia'  individuato
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  e'  individuato  quale  soggetto
responsabile anche  delle  iniziative  finalizzate  al  completamento
degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558/2018, nonche' nelle eventuali  rimodulazioni
degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione  della
presente ordinanza finanziati con le risorse  stanziate  dai  decreti
del Presidente del Consiglio dei  ministri  richiamati  al  comma  1,
ovvero  con  esse  cofinanziati.  Il  predetto   soggetto   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.  Il
soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto  dai  citati
decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'  autorizzato
alla  prosecuzione  di  detti  interventi  con  le  modalita',  anche
derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale
delle strutture  organizzative  della  Regione  Lazio  nonche'  della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma  2,  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6104 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, che  e'  ulteriormente  prorogata  fino  al  31
dicembre  2023  unicamente  per  la  realizzazione  degli  interventi
finanziati con le risorse stanziate dai decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  richiamati  al  comma  1,  ovvero  con  esse
cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di
cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del  30  giugno  2023,
dei dati di monitoraggio finanziario,  fisico  e  procedurale  e  del
cronoprogramma dei pagamenti,  limitatamente  alle  opere  pubbliche,
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Il soggetto responsabile e'  tenuto  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno
2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora  dalle
stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente  non  sia
possibile disporre  delle  informazioni  necessarie  al  monitoraggio
richiesto, per gli interventi di  cui  trattasi  dispone  con  propri
provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto  previsto  dal
successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere  sulle
risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale. 
  5. In conformita' a quanto rispettivamente  previsto  dall'art.  2,
comma 1 e dall'art. 1,  comma  5,  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio  2019  e  del  4  aprile  2019
richiamati in premessa, il soggetto  responsabile  e'  autorizzato  a
presentare rimodulazioni in corso d'opera dei  relativi  piani  degli
interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti  della
quota parte  delle  risorse  assegnate  per  ciascuna  annualita'  ai
soggetti beneficiari individuati ai sensi dei  medesimi  decreti,  da
sottoporre  alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento   della
protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie relative  agli  interventi  finanziati  o
cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  richiamati  in  premessa,  disponibili  sulla  contabilita'
speciale che, rispettivamente, alla data del 30  giugno  2022  ovvero
del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla  verifica  di  cui  al
comma  4,  ricompresi  in  piani  approvati  dal  Dipartimento  della
protezione civile, sono trasferite  al  bilancio  della  regione  che
provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei  modi
ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme  residue
rinvenienti  al  completamento  di  detti  interventi,   nonche'   le
eventuali ulteriori  risorse  giacenti  sulla  contabilita'  speciale
all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del bilancio dello Stato. 
  7. Agli interventi programmati e approvati dal  Dipartimento  della
protezione civile trasferiti alla  gestione  ordinaria  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 4 per i quali  non  siano  state  contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti  entro  il  termine  di dodici
mesi  dal  predetto  trasferimento,  la  relativa  autorizzazione  e'
revocata dal Dipartimento della protezione  civile  a  tal  data.  E'
fatta salva la possibilita' di non procedere  alla  predetta  revoca,
solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile,  in
cui venga fornita indicazione delle cause che  hanno  determinato  il
ritardo nell'impiego  delle  risorse  nonche'  un  cronoprogramma  di
azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli  interventi.  In
tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per  ulteriori dodici
mesi, decorsi i quali, ove non  siano  state  contratte  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal
Dipartimento della protezione civile in via definitiva.  Alla  revoca
dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle  risorse  relative
come specificato all'ultimo periodo comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  4  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7,  realizzati
dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza
dei termini previsti dal comma 4. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  11. Le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio ministri  del  21  ottobre  2020
rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilita'
speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per
il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.