IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi  aerei  nella  comunita'  e,  in  particolare,
l'art. 16 e l'art. 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di servizi di interesse economico  generale  (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 2012/C  8/02)  e  l'applicazione  delle
disposizioni  dell'art.  106,   paragrafo   2,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2017/C del 17
giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili)  la  competenza  di
imporre con proprio decreto oneri di servizio  pubblico  sui  servizi
aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e
i principali aeroporti nazionali,  in  conformita'  alle  conclusioni
della conferenza  di  servizi  prevista  dal  comma  2  dello  stesso
articolo e alle disposizioni del regolamento CEE  n.  2408/1992,  ora
abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia di continuita' territoriale alla  Regione  autonoma  della
Sardegna e l'assunzione, a  partire  dal  2010,  dei  relativi  oneri
finanziari a carico della medesima regione; 
  Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti (ora  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili), l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie  generale  -  n.  61  del  13  marzo  2013,  recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico  sulle  rotte  Alghero  -
Roma Fiumicino e viceversa, Alghero  -  Milano  Linate  e  viceversa,
Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari  -  Milano  Linate  e
viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano  Linate
e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019,
una nuova imposizione di oneri  di  servizio  pubblico  sulle  stesse
rotte  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale  n.  61/2013  e  la
cessazione degli effetti del medesimo decreto ministeriale a  partire
dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione; 
  Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 296 del 21  dicembre  2018,  che  differisce  al  17  aprile  2019
l'entrata in vigore degli oneri di  servizio  pubblico  previsti  dal
decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367 e proroga gli effetti  del
decreto ministeriale 21 febbraio  2013,  n.  61  fino  alla  data  di
decorrenza del nuovo regime impositivo; 
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2019,  n.  140,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 94 del 20 aprile 2019, che modifica il regime impositivo di cui al
decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, limitandone  gli  effetti
alle sole rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia  -  Milano
Linate e viceversa e prevede la prosecuzione, oltre la  data  del  17
aprile 2019, degli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013,
n. 61 per i servizi  aerei  di  linea  sulle  rotte  Alghero  -  Roma
Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa,  Cagliari
- Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2020, n.  87,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 58 del 7 marzo 2020, che, a far data dal 17 aprile  2020,  dispone
la cessazione degli effetti dei decreti ministeriali 8  agosto  2018,
n. 367 e 11 aprile 2019, n.  140,  e  fa  rivivere  gli  effetti  del
decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61  anche  per  i  servizi
aerei di linea sulle rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia
- Milano Linate e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2021, n. 357, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 232 del 28 settembre 2021 che, a far data  dal  15  ottobre  2021,
dispone la cessazione degli effetti del decreto  ministeriale  n.  61
del 21  febbraio  2013  e,  per  evitare  interruzioni  del  servizio
pubblico,  nelle  more  del  perfezionamento  di  un   nuovo   regime
impositivo  di  oneri  di  servizio  pubblico,  stabilisce   in   via
transitoria che i servizi aerei di linea sulle rotte  previste  dallo
stesso decreto n. 61/2013, di collegamento tra  gli  scali  sardi  di
Alghero, Cagliari, Olbia e gli  scali  di  Roma  Fiumicino  e  Milano
Linate siano sottoposti ad oneri di servizio pubblico per il  periodo
compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 14 maggio 2022; 
  Considerata  la  necessita'  di  prevedere,  con  ogni   consentita
sollecitudine e nel rispetto del termine di sette mesi  previsto  dal
richiamato art. 16, comma 12 del regolamento (CE)  n.  1008/2008,  un
nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico  che  assicuri,
attraverso collegamenti aerei adeguati, regolari e  continuativi,  la
continuita' territoriale aerea della Sardegna; 
  Considerato che i  contenuti  di  detto  nuovo  regime  impositivo,
supportati dalle risultanze di un  apposito  studio  condotto  da  un
«advisor» indipendente che identifica,  cosi'  come  richiesto  dalla
Commissione  europea,  le  reali  esigenze  del  territorio  che  non
sarebbero soddisfatte dal libero mercato, sono stati condivisi con  i
competenti uffici della Commissione stessa dopo un intenso  confronto
e dopo considerevoli adattamenti in linea con le  osservazioni  della
CE; 
  Vista la nota prot.n. 10860 in data 21 ottobre 2021, con  la  quale
il Presidente della Regione autonoma della Sardegna ha convocato  per
il giorno 25 ottobre 2021, con svolgimento da remoto,  la  conferenza
di servizi, di cui all'art. 36, comma 2, della legge n. 144/1999, per
la continuita' territoriale aerea della Sardegna con la finalita'  di
definire il nuovo regime di imposizione di oneri di servizio pubblico
da/per la Sardegna di cui alla deliberazione della  giunta  regionale
n. 41/20 del 19 ottobre 2021; 
  Atteso che il giorno 25 ottobre 2021, in modalita' da remoto, si e'
tenuta  la  conferenza  di  servizi   in   materia   di   continuita'
territoriale aerea ai cui lavori hanno preso parte  i  rappresentanti
della  Regione  autonoma  della   Sardegna,   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  dell'ENAC  e  che  la
conferenza, dopo aver concordato alcune modifiche e  integrazioni  da
apportare alla documentazione tecnica  del  progetto  di  continuita'
territoriale, lo ha approvato all'unanimita'; 
  Considerato che le amministrazioni coinvolte hanno, poi,  condiviso
l'opportunita' di adottare due  decreti  separati  per  le  rotte  da
assoggettare ad OSP, ovvero uno per i collegamenti  storici  con  gli
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate (cd «CT1») e uno  per  le
rotte Alghero - Bologna e viceversa, Cagliari - Bologna e  viceversa,
Cagliari - Torino e viceversa (rotte cd. «Minori»); 
  Vista la nota prot. n. 3201 del 12 novembre 2021 - acquisita  dalla
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i  servizi
satellitari con prot. n. 8427 in data 15 novembre 2021 - con la quale
l'Assessore ai trasporti della Regione  autonoma  della  Sardegna  ha
comunicato che la giunta regionale, con DGR n. 44/23 del  9  novembre
2021, ha approvato definitivamente il progetto di OSP  esitato  dalla
conferenza di servizi e ha trasmesso, per il seguito  di  competenza,
il  verbale  del  25  ottobre   2021   corredato   della   pertinente
documentazione    tecnica,     debitamente     sottoscritto     dalle
amministrazioni coinvolte, nonche' due  allegati  tecnici  elaborati,
sulla base del documento tecnico condiviso in conferenza di  servizi,
con riferimento rispettivamente alle rotte CT1 e alle rotte minori; 
  Considerato che alla data del 14 maggio 2022 cesseranno gli effetti
del decreto ministeriale 14 settembre 2021, n. 357; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  senza  interruzioni  la
continuita'  territoriale  della  Regione  autonoma  della   Sardegna
attraverso voli di linea adeguati, regolari e  continuativi  tra  gli
scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia  e  gli  aeroporti  di  Roma
Fiumicino e Milano Linate; 
  Atteso  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto
l'allegato tecnico all'uopo predisposto con  riferimento  alle  rotte
Alghero - Roma Fiumicino e  viceversa,  Alghero  -  Milano  Linate  e
viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari  -  Milano
Linate e viceversa, Olbia -  Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Olbia  -
Milano Linate e viceversa, trasmesso con la suindicata nota prot.  n.
3201 del 12 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto,  i
servizi aerei di  linea  sulle  rotte  Alghero  -  Roma  Fiumicino  e
viceversa, Alghero - Milano  Linate  e  viceversa,  Cagliari  -  Roma
Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia  -
Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia  -  Milano  Linate  e  viceversa
costituiscono servizi d'interesse economico generale.